AS 2008 1207
Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 relativo all'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 relativo all’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 28 marzo 2008
Traduzione1
Missione della Svizzera Bruxelles, 28 marzo 2008 presso l’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 21 dicembre 2006, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: – Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (LA + S) Documento del Consiglio: 15398/06 VISA 301 COMIX 964 OC 893 Data d’approvazione: 20.12.2006»3
RS 0.360.268.120.4
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2 RS 0.360.268.1 3 Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18; rettificato a GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10.
2008-0747 1207
Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2008 Recepimento del R (CE) n. 1932/2006
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impe- gna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 21 dicembre 2006 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere estinto alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associa- zione.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
Copia: Segretariato generale della Commissione europea, all’attenzione di Karl von Kempis, Bruxelles