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AS 2008 3943

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini (con formulari)

Testo originale

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini

Conchiusa il 26 febbraio 2007 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero e il Governo Italiano, desiderando regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare delle persone che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera e far sì che esse adempiano gli obblighi militari in uno solo dei due Stati, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indi- cato di seguito: a) con l’espressione «doppio cittadino» si intende ogni persona che possegga contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati; b) con l’espressione «obblighi militari» si intende: – per l’Italia, il servizio militare effettivo in tutte le sue forme, o qualsiasi altro servizio o prestazione considerati equivalenti, – per la Svizzera, il servizio militare effettivo, il servizio civile effettivo e la tassa d’esenzione da questi servizi; c) con l’espressione «residenza abituale» si intende il luogo ove la persona dimora abitualmente con l’intenzione di stabilirvisi permanentemente.

Art. 2 Ambito d’applicazione Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai doppi cittadini.

Art. 3 Principi 1. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari soltanto in uno dei due Stati contraenti. 2. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza abituale al primo gennaio dell’anno in cui compie il 18° anno di età, salvo che dichiari di voler adempiere detti obblighi nell’altro Stato contraente. Tale dichia-

RS 0.141.145.42

2008-1502 3943

Servizio militare dei doppi cittadini. Conv. con l’Italia RU 2008

razione di opzione deve essere presentata, per i residenti in Italia, entro 6 mesi dalla data di compimento del 18° anno di età, e, per i residenti in Svizzera, entro la data di compimento del 19° anno di età. Tuttavia il doppio cittadino che ha già iniziato per sua domanda ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati prima della scadenza del termine previsto per l’opzione, li terminerà in questo Stato. Il doppio cittadino che esercita la facoltà di opzione non può avvalersi dell’eventuale dispensa dal servizio militare per il fatto di essere residente all’estero. La facoltà di opzione è ammessa a condizione che la legislazione dello Stato nel quale il doppio cittadino desidera adempiere i suoi obblighi militari, preveda un servizio militare obbligatorio o un servizio civile. Nell’ipotesi in cui uno dei due Stati elimini o sospenda il servizio militare obbligatorio, l’opzione resta valida se corredata da una dichiarazione esplicita con la quale l’interessato contrae un arruo- lamento volontario in uno dei servizi volontari previsti da questo Stato. 3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale in un terzo Stato può scegliere, prima di aver compiuto il 19° anno di età, in quale dei due Stati contraenti desidera adempiere gli obblighi militari. Sono applicabili le disposizioni di cui al comma 2, terzo e quarto paragrafo del presente articolo. Se l’opzione non è resa in tempo utile e se a causa di ciò il doppio cittadino è chia- mato ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati, l’altro Stato considera soddisfatti gli obblighi militari.

4. L’Autorità competente nello Stato di residenza compila in duplice esemplare

un’attestazione di residenza conforme al formulario modello A allegato alla presente Convenzione. Una copia di questo documento è rilasciata all’interessato, l’altra è inviata alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare competente dell’altro Stato.

5. Le facoltà di opzione previste al comma 2 e al comma 3 vengono esercitate per

mezzo di dichiarazioni, conformi rispettivamente ai formulari modelli B e C allegati alla presente Convenzione, sottoscritte dagli interessati presso: a) le Autorità competenti dello Stato contraente in cui risiede abitualmente il doppio cittadino, nel caso previsto dal comma 2; b) le Rappresentanze diplomatiche o gli Uffici consolari dello Stato contraente per il quale ha optato il doppio cittadino, nel caso previsto dal comma 3. Una copia della dichiarazione d’opzione è rilasciata all’interessato e l’altra viene trasmessa dall’Autorità che la riceve all’Autorità competente dell’altro Stato contra- ente, tramite la Rappresentanza diplomatica o l’Ufficio consolare di tale Stato. 6. Il doppio cittadino che conformemente alle norme previste ai commi 2 e 3 adem- pie gli obblighi militari in uno dei due Stati contraenti alle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato, è considerato dall’altro Stato come aver soddisfatto gli obblighi militari. 7. Qualora il servizio militare obbligatorio venga sospeso in uno dei due Stati con- traenti, il doppio cittadino resta soggetto alla legislazione di quello dei due Stati ove è abitualmente residente al 1° gennaio dell’anno in cui compie il 18° anno di età.

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Art. 4 Adempimento degli obblighi militari in caso di acquisizione successiva della doppia cittadinanza 1. Fatta riserva di quanto previsto al successivo comma 2, il cittadino di uno dei due Stati che acquista la cittadinanza dell’altro Stato dopo il primo gennaio dell’anno in cui compie il 18° anno di età è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha stabilito la residenza abituale al momento della naturalizzazione, salvo che dichiari entro un anno dall’acquisto dell’altra cittadinanza di voler adempiere detti obblighi nell’altro Stato contraente. Per comprovare la sua residenza abituale, l’interessato deve produrre l’attestazione di residenza prevista dall’articolo 3, comma 4.

2. Se prima della sua naturalizzazione, il doppio cittadino ha già adempiuto ad

obblighi militari nello Stato di cui possedeva la cittadinanza o ne è stato esonerato o dispensato, egli è tenuto ad adempiere gli altri eventuali obblighi militari soltanto in questo ultimo Stato ed è considerato aver soddisfatto gli obblighi militari anche nello Stato di cui acquista la cittadinanza per naturalizzazione.

Art. 5 Esenzioni e dispense Per l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente Conven- zione:

1. Il doppio cittadino esentato, dispensato o escluso, nei casi previsti dalla

legislazione vigente, dal compiere gli obblighi militari nello Stato contraente in cui egli deve compierli in conformità alle norme di cui all’articolo 3, è considerato aver soddisfatto gli obblighi stessi nell’altro Stato;

2. Tuttavia se si sarà avvalso della facoltà d’opzione prevista dall’articolo 3,

comma 2 egli potrà beneficiare delle dispense e delle esenzioni dal servizio militare solo se esse sono previste dalla legislazione dei due Stati contraenti.

Art. 6 Certificazione della posizione militare 1. Le Autorità competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini sono sottoposti, in ragione della residenza o della loro opzione, compilano un certi- ficato conforme al Modello D allegato e lo rimettono agli interessati, a loro doman- da, affinché essi possano comprovare la loro posizione nei confronti dell’altro Stato.

2. Il medesimo certificato è rilasciato all’altro Stato qualora questo ne faccia

domanda.

Art. 7 Obblighi del militare in congedo Il doppio cittadino è soggetto agli obblighi del militare in congedo, qualora previsti dalla legislazione di uno dei due Stati, unicamente nello Stato in cui ha adempiuto i suoi obblighi militari.

Art. 8 Mobilitazione In caso di mobilitazione, il doppio cittadino può essere chiamato in servizio unica- mente dallo Stato in cui ha adempiuto gli obblighi militari.

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Art. 9 Cittadinanza Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo lo status giuridico degli interessati per quanto concerne la loro cittadinanza.

Art. 10 Esclusione dai benefici Il doppio cittadino che si sottrae agli obblighi militari nello Stato nel quale è tenuto ad adempierli, è segnalato dalle Autorità competenti di questo Stato a quelle dell’altro Stato ed è escluso dai benefici previsti dalla presente Convenzione.

Art. 11 Disposizioni transitorie 1. I doppi cittadini che anteriormente all’entrata in vigore della presente Conven- zione hanno già adempiuto gli obblighi militari in uno dei due Stati saranno conside- rati aver soddisfatto gli stessi obblighi nell’altro Stato, anche se in quest’ultimo han- no subito denuncia per mancato adempimento degli obblighi militari. 2. I doppi cittadini che hanno iniziato ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, li termineranno in questo Stato. 3. I doppi cittadini che hanno iniziato ad adempiere gli obblighi militari nei due Stati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, scegliere con dichiarazione scritta lo Stato nel quale continueranno ad adempiere gli obblighi militari.

Art. 12 Esenzione dalla legalizzazione I certificati plurilingue rilasciati conformemente ai formulari modello A, B, C e D annessi alla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione.

Art. 13 Modifica dei formulari modello Modifiche dei formulari modello di cui agli annessi A, B, C e D alla presente Con- venzione saranno effettuate mediante scambio di note tra le Autorità competenti dei due Stati.

Art. 14 Cooperazione tra le Autorità Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa cooperano in stretta collaborazione ai fini dell’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione. Essi si comunicheranno le disposi- zioni della legislazione nazionale, in particolare i motivi di dispensa e di esenzione agli obblighi militari.

Art. 15 Soluzione delle controversie Qualsiasi difficoltà o controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione della presente Convenzione sarà risolta dai due Stati per la via diplomatica.

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Art. 16 Entrata in vigore e denuncia 1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all’altra l’adempimento delle proce- dure richieste dalla propria Costituzione per la conclusione della presente Conven- zione, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue l’ultima notifica.

2. La presente Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato. Ciascuna

delle Parti potrà denunciarla in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica. 3. Con l’entrata in vigore della presente Convenzione è abrogato l’articolo 4 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 18681.

In fede di che i Rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma, il 26 febbraio 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Italiana: Samuel Schmid Arturo Parisi

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