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AS 2011 1753

Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT)

Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT)

Modifica del 1° ottobre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 16 aprile 20101; visto il parere del Consiglio federale del 19 maggio 20102, decreta:

I La legge del 6 ottobre 20063 sul fondo infrastrutturale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b, c e 2

1 Il fondo infrastrutturale è alimentato:

b. mediante il trasferimento di 850 milioni di franchi dagli accantonamenti per il finanziamento speciale del traffico stradale, quale versamento unico nel 2011; c. mediante una quota del prodotto netto secondo l’articolo 86 capoverso 3 Cost. assegnata annualmente dall’Assemblea federale nell’ambito del pre- ventivo. 2 I versamenti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono destinati esclusivamente al finanziamento dei compiti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a, b e d. I compiti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera c sono finanziati mediante i versamenti annui secondo il capoverso 1 lettera c.

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