AS 2011 3235
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kreuzlingen-Emmishofen/Konstanz-Emmishofer Tor
Traduzione1
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kreuzlingen-Emmishofen/ Konstanz-Emmishofer Tor
Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Presso il valico di confine di Kreuzlingen-Emmishofen/Konstanz-Emmishofer
Tor sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Art. 2
1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a) una sezione della strada di transito (Konstanzerstrasse/Emmishoferstrasse) pari a 48,5 metri in direzione nord-est, misurata dal termine 22, compresi i marciapiedi; b) lo spiazzo situato dietro l’edificio di servizio tedesco, compresa la via d’accesso e i marciapiedi.
2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a) una sezione della strada di transito (Konstanzerstrasse/Emmishoferstrasse) pari a 56 metri in direzione sud-ovest, misurata dal termine 22, compresi i marciapiedi;
RS 0.631.252.913.696.1
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3235).
2 RS 0.631.252.913.690
2010-3261 3235
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine RU 2011 di Kreuzlingen-Emmishofen/Konstanz-Emmishofer Tor. Acc. con la Germania
b) lo spiazzo situato a sud-ovest dell’edificio di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati tra la Konstanzerstrasse, la Tägermoosstrasse, il fondo Tägermoosstrasse 2, i due edifici adibiti a autorimessa e la sala di teoria.
Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 28 giugno 19673 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concer- nente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Kreuzlingen-
Art. 5
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche
conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un
mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr
3 RU 1967 1690