AS 2011 5191
Accordo fra la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein e l'Unione europea recante modifica dell'Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Testo originale
Accordo fra la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein e l’Unione europea recante modifica dell’Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Concluso il 17 maggio 2011 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2011
La Confederazione Svizzera (in seguito: la «Svizzera»), il Principato del Liechtenstein (in seguito: il «Liechtenstein»), e l’Unione europea (in seguito: l’«Unione»), in seguito: le «parti», risoluti a promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni d’ori- gine e delle indicazioni geografiche (in seguito: le «IG») nonché a facilitare, tramite la protezione da esse accordata nell’ambito dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli1 (in seguito: l’«Accordo agricolo»), i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari originari delle parti che beneficiano di una IG ai sensi della rispettiva normativa, e ad aggiornare regolarmente l’elenco delle IG protette da detto Accordo, considerando quanto segue: (1) La legislazione svizzera in materia di IG per i prodotti agricoli e alimentari si applica nel Liechtenstein. (2) Alcune IG del registro nazionale svizzero possono essere costituite da nomi geografici presenti sul territorio del Liechtenstein e l’area geografica di queste IG può comprendere detto territorio. (3) In virtù dell’accordo aggiuntivo tra la Confederazione svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli2 (in seguito: l’«Accordo aggiuntivo»), l’Accordo agricolo si applica anche al Lie- chtenstein. (4) In virtù dell’Accordo aggiuntivo i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti originari della Svizzera.
2011-0147 5191
Commercio di prodotti agricoli. Acc. RU 2011
(5) È opportuno modificare l’Accordo aggiuntivo affinché l’aggiunta di un nuovo allegato all’Accordo agricolo, concernente la protezione delle indicazioni geogra- fiche e delle denominazioni d’origine della Svizzera e dell’Unione per i prodotti agricoli e alimentari, si applichi anche al Liechtenstein, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Art. 1 Modifiche L’Accordo aggiuntivo è modificato come segue:
1. il paragrafo 2 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Gli adeguamenti apportati agli allegati da 4 a 12 dell’Accordo agricolo, relativi al Liechtenstein, figurano nell’allegato del presente Accordo (in seguito: l’‹Accordo aggiuntivo›) e ne costituiscono parte integrante.»;
2. nell’allegato, il titolo «Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 11 dell’Accordo agricolo> è sostituito dal seguente: «Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 12 dell’Accordo agricolo»;
3. al titolo suindicato è aggiunto il paragrafo seguente:
«Allegato 12 Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari La zona geografica delle seguenti IG svizzere protette a norma dell’allegato 12, appendice 1, comprende anche il territorio del Liechtenstein: – Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (DOP) – St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (IGP).».
Art. 2 Versioni linguistiche Il presente Accordo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olande- se, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispet- tive procedure interne. 2. Le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
Commercio di prodotti agricoli. Acc. RU 2011
3. Il presente Accordo entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comu- nità europea sul commercio di prodotti agricoli.
Fatto a Bruxelles il diciassette maggio duemilaundici.
Per la Confederazione Svizzera: Johann N. Schneider-Ammann
Per il Principato del Liechtenstein: Kurt Jäger
Per la Comunità europea: Sánder Fazekas Dacian Ciolos
Commercio di prodotti agricoli. Acc. RU 2011