AS 2011 6127
Legge federale sulla promozione della cultura
Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)
dell’11 dicembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale1; visti i messaggi del Consiglio federale dell’8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura2 e la legge Pro Helvetia3, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina: a. la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti:
1. salvaguardia del patrimonio culturale,
2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove
leve,
3.4 mediazione dell’arte e della cultura,
4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera,
5. scambi culturali con l’estero;
b. l’organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: a. legge del 18 dicembre 19925 sulla Biblioteca nazionale; b. legge del 12 giugno 20096 sui musei e le collezioni;
RS 442.1 4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 5 RS 432.21 6 RS 432.30
2007-0244 6127
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c. legge federale del 6 ottobre 19957 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana; d. legge del 14 dicembre 20018 sul cinema; e. legge del 20 giugno 20039 sul trasferimento dei beni culturali; f. legge federale del 1° luglio 196610 sulla protezione della natura e del paesag- gio. 2 Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all’arti- colo 27.
Art. 3 Scopi La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti: a. rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera; b. promuovere un’offerta culturale variata e di alta qualità; c. creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istitu- zioni e organizzazioni culturali; d. permettere e facilitare alla popolazione l’accesso alla cultura; e. far conoscere all’estero la creazione culturale svizzera.
Art. 4 Sussidiarietà Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Can- toni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.
Art. 5 Coordinamento e collaborazione 1 La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.
2 Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di
diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.
7 RU 1996 2280 2514. Abrogata il 1° lug. 2010 (RU 2009 6605 all. n. I).
8 RS 443.1 9 RS 444.1 10 RS 451
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Capitolo 2: Promozione della cultura Sezione 1: Condizioni generali
Art. 6 Interesse nazionale 1 La Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d’inte- resse nazionale.
2 L’interesse nazionale è dato segnatamente se:
a. un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera; b. un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche; c. il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale; d. un’organizzazione fornisce un contributo essenziale all’interattività fra ope- ratori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera; e.11 un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione arti- stica o della mediazione culturale; f. una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale; g. un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.
Art. 7 Progetti accessibili al pubblico La Confederazione sostiene soltanto progetti accessibili al pubblico.
Art. 8 Progetti prioritari La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che: a. permettono o facilitano alla popolazione l’accesso alla cultura; b. contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la plura- lità culturale o linguistica.
11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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Sezione 2: Misure promozionali e di sostegno
Art. 9 Sicurezza sociale degli operatori culturali
1 La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli
aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali: a. alla cassa pensioni dell’operatore culturale che riceve l’aiuto finanziario; o b. a un’altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell’articolo 82 capo- verso 2 della legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.
Art. 10 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale 1 La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finan- ziari per le spese d’esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d’importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito. 2 La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.
Art. 11 Promozione delle nuove leve La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l’acquisizione e l’approfondimento dell’esperienza necessa- ria.
Art. 12 Promozione della formazione musicale La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.
Art. 13 Premi, riconoscimenti e acquisti La Confederazione può: a. assegnare premi; b. conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti cultu- rali; c. acquistare opere d’arte.
12 RS 831.40
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Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.
Art. 15 Promozione della lettura La Confederazione può prendere misure destinate a combattere l’illetteratismo e a promuovere la lettura.
Art. 16 Manifestazioni culturali e progetti 1 La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.
2 Può sostenere progetti che:
a. nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o b. sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.
Art. 17 Sostegno delle comunità nomadi La Confederazione può prendere misure al fine di permettere alle comunità nomadi uno stile di vita consono alla loro cultura.
Art. 18 Contributo alla città di Berna La Confederazione può versare un contributo alla città di Berna per le prestazioni culturali particolari che essa fornisce in quanto sede dell’Assemblea federale e del Consiglio federale.
Art. 19 Promozione della mediazione artistica13 La Confederazione può prendere misure affinché un’opera o una produzione arti- stica sia resa più accessibile al pubblico.
Art. 20 Creazione artistica La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante: a. contributi per la realizzazione di opere; b. committenze; c. contributi per la realizzazione di progetti.
13 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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Art. 21 Sostegno degli scambi culturali
1 La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all’interno del Paese.
2 Essa può presentare all’estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture. 3 Essapuò gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.
Sezione 3: Competenza e coordinamento
Art. 22 Collaborazione internazionale Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, conclu- dere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti: a. la collaborazione culturale; b. la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.
Art. 23 Misure di sostegno 1 Le misure di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.14 2 Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di com- petenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31–45).
Art. 24 Coordinamento delle misure all’estero Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all’estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.
Sezione 4: Forme di sostegno e procedura
Art. 25 Aiuti finanziari e altre forme di sostegno 1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contri- buti a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fideiussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.
14 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomanda-
zioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie. 3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di presta- zioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199015 sui sussidi.
Art. 26 Disposizioni procedurali 1 Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia fede- rale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.
2 Nella procedura di ricorso non può essere invocata l’inadeguatezza.
Sezione 5: Finanziamento e controllo
Art. 27 Priorità nella promozione culturale e finanziamento 1 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un mes- saggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confedera- zione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.
2 La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le
città e i Comuni nonché le cerchie interessate.
3 L’Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d’impegno:
a. limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 e per le misure di cui agli articoli 11,
16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21;
b. limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali; c. un credito quadro secondo l’articolo 16a della legge federale del 1° luglio
196616 sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della pro-
tezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
Art. 28 Strategie promozionali 1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli settori della promozione della cul- tura di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18. 2 Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.
15 RS 616.1 16 RS 451
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3 Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all’articolo 27 capoverso 3.
Art. 29 Autorità specializzata e coordinamento 1 Quale autorità specializzata, l’Ufficio federale della cultura attua la politica cultu- rale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti. 2 Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.
Art. 30 Statistica e valutazione 1 L’Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura. 2 La Confederazione esamina periodicamente l’efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese. 3 I risultati dell’esame sono pubblicati. L’Ufficio federale della cultura dà alle cer- chie interessate l’opportunità di pronunciarsi sugli stessi.
Capitolo 3: Fondazione Pro Helvetia Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 31 Forma giuridica e sede
1 La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico
dotata di personalità giuridica.
2 La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.
3 Essa ha sede a Berna.
Art. 32 Compiti 1 La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la crea- zione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.
2 La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.
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Sezione 2: Organi e personale
Art. 33 Organi Gli organi della Fondazione sono: a. il consiglio di fondazione; b. la direzione; c. l’ufficio di revisione.
Art. 34 Consiglio di fondazione
1 Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.
2 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fonda- zione per un mandato di quattro anni. Persegue un’adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta. 3 Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi. 4 I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza al consiglio di fondazione.
5 Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:
a. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio fede- rale e riferisce allo stesso sul loro adempimento; b. adotta il preventivo; c. adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale; d. nomina il direttore; e. nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore; f. controlla la gestione; g. nomina i membri della commissione di esperti; h. disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l’approvazione del Consi- glio federale; i. emana il regolamento interno e l’ordinanza sui sussidi della Fondazione. 6 L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200017 sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.
17 RS 172.220.1
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Art. 35 Direzione 1 La direzione è l’organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi. 2 I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza alla direzione.
3 Il direttore presiede la direzione. Egli:
a. assume il personale della Fondazione; b. rappresenta la Fondazione verso l’esterno; c. decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finan- ziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere moti- vate.
4 Il regolamento interno disciplina i dettagli.
Art. 36 Ufficio di revisione
1 L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.
2 Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il ren- diconto dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni18, fatto salvo il capoverso 3. 3 L’ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.
4 Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi.
Art. 37 Commissione di esperti
1 La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.
2 I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro
anni. Possono essere rieletti una volta. 3 La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione. 4 L’organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.
18 RS 220
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Art. 38 Segreteria
1 La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all’estero.
2 La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fondazione.
Art. 39 Personale 1 Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato. 2 La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers19. 3 L’articolo 6a LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione. 4 La rimunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale. 5 Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).
Sezione 3: Finanze
Art. 40 Finanziamento
1 La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.
2 La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all’articolo 27 capoverso 3 lettera a. 3 Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.
Art. 41 Tesoreria 1 L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell’ambito della tesoreria centrale. 2 L’Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle con- dizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all’adempimento dei com- piti di cui all’articolo 23 capoverso 2. 3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.
19 RS 172.220.1
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Art. 42 Presentazione dei conti 1 La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi. 2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della comprensibi- lità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti. 3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate. 4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.
Art. 43 Imposte 1 La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confedera- zione, dei Cantoni e dei Comuni.
2 Sono fatte salve le imposte federali seguenti:
a. l’imposta sul valore aggiunto; b. l’imposta preventiva; c. le tasse di bollo.
Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 44 Vigilanza
1 La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.
Art. 45 Obiettivi strategici 1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fonda- zione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato. Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione. 2 Il Consiglio federale verifica annualmente l’adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.
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Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 46 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 47 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 48 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009 Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
1° aprile 2010.20 2 Ad eccezione della disposizione al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
3 L’articolo 9 entra in vigore ulteriormente.
20 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
20 FF 2009 7631
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Allegato (art. 47)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I Sono abrogati:
1. la legge federale del 19 dicembre 200321 sull’erogazione di aiuti finanziari
alla Fondazione Bibliomedia;
2. la legge federale del 20 marzo 200822 sull’erogazione di aiuti finanziari al
Museo svizzero dei trasporti;
3. la legge federale del 16 dicembre 200523 sull’erogazione di aiuti finanziari
all’Associazione Memoriav;
4. la risoluzione federale del 22 dicembre 188724 per il promovimento e l’inco-
raggiamento delle arti nella Svizzera;
5. il decreto federale del 18 dicembre 191725 sull’incoraggiamento e l’incre-
mento dell’arte applicata (arte decorativa e industriale);
6. la legge federale del 17 dicembre 196526 concernente la Fondazione «Pro
Helvetia»;
7. la legge federale del 7 ottobre 199427 concernente la Fondazione «Un futuro
per i nomadi svizzeri».
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 18 dicembre 199228 sulla Biblioteca nazionale
Art. 12 cpv. 1 lett. a e 3 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Can- toni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se: a. abrogata
21 RU 2004 2077, 2008 319 22 RU 2008 3517 23 RU 2006 1255 24 CS 4 202 25 CS 4 215; RU 1991 857 26 RU 1966 685, 1981 821, 1993 879, 2006 2197 27 RU 1996 3040 28 RS 432.21
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3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di presta- zioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199029 sui sussidi.
2. Legge federale del 6 ottobre 199530 sugli aiuti finanziari
per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana
Art. 3a Finanziamento Il finanziamento degli aiuti finanziari di cui all’articolo 2 è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 200931 sulla promozione della cultura.
3. Legge del 14 dicembre 200132 sul cinema
Art. 13 Forma degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contri- buti a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fideiussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.
2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomanda-
zioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.
Art. 15 cpv. 1 1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 200933 sulla promozione della cultura.
Art. 32 cpv. 2 Abrogato
29 RS 616.1
30 RU 1996 2280 2514. Abrogata il 1° lug. 2010 (RU 2009 6605 all. n. I).
31 RS 442.1 32 RS 443.1 33 RS 442.1
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4. Legge del 20 giugno 200334 sul trasferimento dei beni culturali
Art. 14, rubrica Aiuti finanziari
Art. 14a Finanziamento Il finanziamento degli aiuti finanziari secondo l’articolo 14 è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 200935 sulla promozione della cultura.
5. Legge federale del 1° luglio 196636 sulla protezione della natura
e del paesaggio
Art. 16a cpv. 2 2 Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 200937 sulla promozione della cultura.
34 RS 444.1 35 RS 442.1 36 RS 451 37 RS 442.1
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