AS 2013 4693
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 18 lett. b n. 2, 3 e 4 Sono «ciclomotori»: b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire i veicoli con un motore elettrico la cui potenza massima è di 0,50 kW e la velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita e che:
2. sono appositamente predisposti per trasportare una persona disabile,
3. sono composti di una combinazione speciale velocipede/carrozzella per
disabili, oppure
4. sono appositamente predisposti per trasportare al massimo due fanciulli
collocati su sedili protetti;
Art. 120a lett. a Oltre alle agevolazioni di cui agli articoli 118, 119 e 120, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti ecce- zioni: a. non è necessario che i dispositivi di illuminazione siano fissati stabilmente (art. 109). Se si richiede l’uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr; art. 30, 31 e 39 ONC2, i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O RU 2013
Art. 171 cpv. 4 4 L’uso dei dispositivi di illuminazione sui monoassi che non pesano più di 80 kg senza attrezzi suppletivi è retto dall’articolo 120a lettera a.
Art. 179a cpv. 2 lett. f
2 Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi di illuminazione:
f. le luci di circolazione diurna.
Art. 193 cpv. 1 lett. s
1 Sono autorizzati i seguenti dispositivi complementari:
s. nel punto più esterno possibile da entrambi i lati, una o due luci gialle non abbaglianti, visibili da entrambi i sensi di marcia (art. 31 cpv. 2 ONC3).
Art. 204 cpv. 3 3 Non è necessario che le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti siano appli- cati stabilmente. Non è necessaria la luce per illuminare la targa. Per le corse sulle strade pubbliche, di giorno devono essere applicati le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti, se quelli del veicolo trattore non sono facilmente visibili. Di notte e in cattive condizioni atmosferiche, devono essere applicati le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti. Sui rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile è sufficiente una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia; se tali rimorchi sono trainati da veicoli a motore, è sufficiente una luce di coda rossa.
Art. 211 cpv. 3 3 I veicoli a trazione animale e i carri a mano, ad eccezione delle piccole carriole, devono essere provvisti da ogni lato, nel punto più esterno possibile, di catarifran- genti rossi posteriormente e bianchi anteriormente. I catarifrangenti dei veicoli a trazione animale sono gli stessi di quelli dei rimorchi agricoli, i catarifrangenti dei carri a mano non devono essere triangolari e devono avere una superficie di 20 cm2. Sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m è sufficiente fissare un catarifrangente posteriormente a sinistra o al centro. L’uso dei dispositivi di illuminazione sui veico- li a trazione animale nonché sui carri a mano e sulle carriole di larghezza superiore a 1,00 m è retto dall’articolo 120a lettera a.
Art. 215, rubrica e cpv. 2 Telaio, iscrizioni, sedili 2 I velocipedi possono avere soltanto un numero di sedili pari a quello delle coppie di pedali. Fanno eccezione i velocipedi appositamente predisposti con al massimo due sedili protetti per fanciulli o con un sedile per disabili.
3 RS 741.11
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Art. 216 cpv. 1 1 Se è necessario un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr; art. 30 e 39 ONC4), i velocipedi devono essere muniti almeno di una luce fissa, davanti bianca e dietro rossa. Di notte e in buone condizioni atmosferiche, queste luci devono essere visibili a 100 m di distanza. Esse possono essere fissate stabilmente oppure amovibili.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 741.11
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