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AS 2015 1877

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento nel settore universitario svizzero (Direttive per l'accreditamento LPSU)

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario svizzero (Direttive per l’accreditamento LPSU)

del 28 maggio 2015

Il Consiglio delle scuole universitarie, visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 20152 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, emana le seguenti direttive:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto Le presenti direttive specificano le condizioni per l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 30 LPSU e per l’accreditamento di programmi secondo l’arti- colo 31 LPSU. Esse stabiliscono: a. le condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento; b. le condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di pro- grammi, nonché gli effetti dell’accreditamento istituzionale; c. la procedura di accreditamento; d. gli standard di qualità da applicare nelle procedure.

Art. 2 Programmi di studio Sono considerati programmi di studio ai sensi delle presenti direttive: a. programmi di studio bachelor di 180 ECTS3; b. programmi di studio master di 90–120 ECTS; c. programmi di studio di formazione continua di almeno 60 ECTS; d. programmi di studio il cui accreditamento secondo la LPSU è previsto in una legge speciale.

RS 414.205.3

3 ECTS = European Credit Transfer System

2015-1363 1877

Direttive per l’accreditamento RU 2015

Art. 3 Agenzie di accreditamento

1 Sono considerate agenzie di accreditamento ai sensi delle presenti direttive

l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e altre agenzie svizzere o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accredi- tamento).

2 Le agenzie di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento di cui

all’articolo 32 LPSU. 3 Le condizioni e la procedura per il riconoscimento di altre agenzie di accredita- mento, svizzere ed estere, sono definite in direttive emanate dal Consiglio di accre- ditamento.

Sezione 2: Condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento

Art. 4 Accreditamento istituzionale 1 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all’accredi- tamento istituzionale se soddisfa le seguenti condizioni: a. garantisce la libertà e l’unità dell’insegnamento e della ricerca; b. corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria:

1. università cantonale o politecnico federale,

2. scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica;

c. rispetta, all’occorrenza, le condizioni di ammissione al primo livello di stu- dio conformemente agli articoli 23–25 e 73 LPSU; se si tratta di una scuola universitaria professionale essa rispetta inoltre il disciplinamento sulla strut- tura degli studi conformemente all’articolo 26 LPSU; d. dispone di un sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU); e. è compatibile con lo spazio europeo dell’istruzione superiore; f. dispone in Svizzera, in base al suo tipo e al suo profilo, di infrastrutture e personale per l’insegnamento, la ricerca e la prestazione di servizi; g. un gruppo di suoi studenti ha concluso un programma di studio; h. dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolunga- to (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU) e ha preso le misure atte a permettere agli studenti di concludere il programma di studio intrapreso; i. è una persona giuridica in Svizzera. 2 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere alla procedura di accreditamento istituzionale senza esame delle condizioni di cui al capoverso 1 se soddisfa una delle seguenti condizioni: a. ha già ottenuto un accreditamento istituzionale in virtù della LPSU; b. è stata istituita dal diritto federale prima dell’entrata in vigore della LPSU;

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c. è stata riconosciuta come avente diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ot- tobre 19994 sull’aiuto alle università (LAU) o la legge federale del 6 ottobre

19955 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) (art. 75 cpv. 2 LPSU);

d. aveva ottenuto il riconoscimento di alta scuola pedagogica di diritto pubbli- co secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della LPSU.

Art. 5 Accreditamento di programmi

1 Un programma di studio è ammesso all’accreditamento se sono soddisfatte le

seguenti condizioni: a. la scuola universitaria o l’altro istituto accademico responsabile del pro- gramma di studio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale in virtù della LPSU; b. un gruppo di suoi studenti ha concluso il programma di studio. 2 Per i programmi di studio congiunti si applicano le stesse regole e gli stessi stan- dard validi per gli altri programmi di studio. Essi sono ammessi all’accreditamento di programmi se la scuola universitaria o un altro istituto accademico richiedente: a. rilascia il titolo; e b. è responsabile della qualità del programma di studio.

Sezione 3: Condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di programmi

Art. 6 Accreditamento istituzionale La scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditato se soddisfa gli standard di qualità di cui all’articolo 22.

Art. 7 Accreditamento di programmi I programmi di studio di scuole universitarie o di altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU sono accreditati se: a. soddisfano gli standard di qualità di cui all’articolo 23; e b. soddisfano eventualmente altre condizioni contemplate da una legge spe- ciale.

4 RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2012 3655 5 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655

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Sezione 4: Effetti dell’accreditamento istituzionale

Art. 8 1 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditata, in base alla sua richiesta, come università, istituto universitario, scuola universitaria professiona- le, istituto universitario professionale o alta scuola pedagogica.

2 Essa acquisisce il diritto alla denominazione secondo l’articolo 29 LPSU.

3 Se un’alta scuola pedagogica è integrata in una scuola universitaria professionale, quest’ultima acquisisce il diritto alla denominazione per l’alta scuola pedagogica nell’ambito dell’accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale.

Sezione 5: Procedura di accreditamento

Art. 9 Disposizioni generali 1 La procedura di accreditamento ha per oggetto il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. 2 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico coinvolge nella procedura di accreditamento tutti i suoi gruppi rappresentativi, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo nel rispetto delle loro particolarità organizzative. 3 Possono essere presi in considerazione i risultati di controlli esterni della qualità, sempre che non risalgano a più di tre anni prima.

4 Un programma di studio bachelor può essere accreditato con il corrispondente

programma di studio master consecutivo nell’ambito della stessa procedura. 5 Se sono osservati tutti gli standard di qualità definiti nelle presenti direttive, la procedura di accreditamento secondo la LPSU può essere svolta insieme alla proce- dura di altre agenzie di accreditamento o organizzazioni. 6 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico sceglie l’agenzia che effettuerà l’accreditamento istituzionale o l’accreditamento dei programmi tra le agenzie riconosciute dal Consiglio di accreditamento.

Art. 10 Presentazione della domanda e decisione di entrata nel merito 1 Per l’accreditamento istituzionale la scuola universitaria o l’altro istituto accademi- co presenta al Consiglio di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all’articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di entrare nel merito e inoltra la documentazione da esaminare all’agenzia di accreditamento. Se le condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di non entrare nel merito. 2 Per l’accreditamento di un programma di studio la scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta all’agenzia di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all’articolo 5 sono soddisfatte, l’agenzia di accreditamento

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entra nel merito della domanda. Se le condizioni non sono soddisfatte, l’agenzia di accreditamento decide di non entrare nel merito. Essa informa in entrambi i casi il Consiglio di accreditamento. 3 Per l’accreditamento e il riaccreditamento la domanda deve essere presentata per tempo, affinché la decisione possa essere presa prima della scadenza dell’accredita- mento o del periodo transitorio (art. 75 LPSU).

Art. 11 Autovalutazione 1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico effettua un’autovalutazione e ne riassume i risultati in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione).

2 Inoltra il rapporto di autovalutazione all’agenzia di accreditamento.

Art. 12 Valutazione esterna 1 Un gruppo di esperti verifica sulla base del rapporto di autovalutazione e di una visita sul posto se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico o il ciclo di studio soddisfa gli standard di qualità. 2 Durante la visita sul posto conduce colloqui con tutti i gruppi rappresentativi interessati dalla procedura.

3 Redige un rapporto che comprende:

a. una valutazione del sistema di garanzia della qualità della scuola universita- ria o dell’altro istituto accademico sulla base degli standard di qualità; b. se necessario, proposte per raccomandazioni e condizioni per l’ulteriore svi- luppo del sistema di garanzia della qualità; c. una proposta relativa all’accreditamento destinata all’agenzia di accredita- mento.

Art. 13 Composizione del gruppo di esperti

1 L’agenzia di accreditamento istituisce un gruppo di esperti per la valutazione

esterna. 2 Essa compone il gruppo di esperti in modo che disponga dell’esperienza nazionale e internazionale e delle conoscenze specifiche necessarie per valutare la domanda di accreditamento. Il tipo, il profilo, le dimensioni e altre caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico devono essere presi in considerazione. 3 Nel costituire il gruppo di esperti si tiene conto del sesso, dell’età e della prove- nienza. Gli esperti devono essere indipendenti e imparziali. 4 Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:

a. per un accreditamento istituzionale il gruppo di esperti è costituito da alme- no cinque persone. Il gruppo dispone, nell’insieme, dell’esperienza attuale e internazionale necessaria a livello di direzione o gestione di una scuola uni- versitaria o di un altro istituto accademico, garanzia della qualità all’interno

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di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, insegnamento e ricerca nonché, secondo i casi, di esperienza nella pratica professionale o da un punto di vista extra-accademico; b. se nella scuola universitaria da accreditare è integrata un’alta scuola pedago- gica, le competenze richieste devono essere rappresentate nel gruppo di esperti; c. per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da al- meno tre esperti che rappresentano adeguatamente l’insegnamento e la prati- ca professionale. Nel caso di professioni regolamentate occorre considerare i requisiti supplementari contenuti in leggi speciali; d. per l’accreditamento istituzionale e per l’accreditamento di programmi di cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti; 5 L’agenzia di accreditamento sente la scuola universitaria o l’altro istituto accade- mico in merito alla composizione e al profilo del gruppo di esperti prima di costituir- lo. 6 Ai membri del gruppo di esperti si applicano le disposizioni relative alla ricusazio- ne di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

Art. 14 Proposta di accreditamento dell’agenzia di accreditamento e parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico 1 L’agenzia di accreditamento formula sulla base della documentazione rilevante per la procedura, in particolare il rapporto di autovalutazione e il rapporto del gruppo di esperti, una proposta di accreditamento che sottopone al Consiglio di accreditamen- to. 2 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto del gruppo di esperti e sulla proposta di accreditamento dell’agenzia di accreditamento. 3 L’agenzia di accreditamento sottopone la sua proposta per decisione al Consiglio di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e al parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. 4 Il Consiglio di accreditamento verifica se la proposta si presta come base decisio- nale; eventualmente respinge la proposta e la ritrasmette all’agenzia di accredita- mento.

Art. 15 Decisione relativa all’accreditamento 1 Il Consiglio di accreditamento decide, sulla base della proposta dell’agenzia di accreditamento, del rapporto di autovalutazione, del rapporto del gruppo di esperti e del parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico, in merito all’accreditamento istituzionale o all’accreditamento di programmi.

6 RS 172.021

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2 Il Consiglio di accreditamento può:

a. concedere l’accreditamento senza oneri; b. concedere l’accreditamento vincolato a oneri; c. respingere l’accreditamento. 3 Nel quadro della decisione relativa all’accreditamento stabilisce il termine e le modalità di verifica dell’adempimento degli oneri. 4 Informa la scuola universitaria o l’altro istituto accademico e l’agenzia di accredi- tamento in merito alla sua decisione.

5 Conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LPSU le decisioni di accreditamento

non sono impugnabili. La scuola universitaria o l’altro istituto accademico può presentare una domanda di riesame al Consiglio di accreditamento.

Art. 16 Ritiro della domanda 1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento. 2 Se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico ritira la sua domanda, non può presentarne una nuova prima di 24 mesi.

Art. 17 Obbligo di informazione della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico La scuola universitaria o l’altro istituto accademico deve notificare immediatamente al Consiglio di accreditamento ogni cambiamento che impedisce l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 6 o all’articolo 7.

Art. 18 Provvedimenti amministrativi Se le condizioni dell’accreditamento non sono più soddisfatte o se gli oneri definiti nella decisione non sono stati adempiuti entro il termine impartito, il Consiglio di accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 64 LPSU.

Art. 19 Durata dell’accreditamento L’accreditamento dura sette anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.

Art. 20 Pubblicazione Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati che hanno acquisito il diritto alla denominazione, nonché dei programmi di studio accreditati. L’elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati designa anche le alte scuole pedagogiche integrate.

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Sezione 6: Standard di qualità

Art. 21 Principi 1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico è responsabile dell’introdu- zione e del mantenimento di un sistema di garanzia della qualità. 2 Il sistema di garanzia della qualità supporta il mandato e gli obiettivi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico tenendo conto delle loro particolarità. Le spese sostenute per il sistema di garanzia della qualità sono proporzionate agli obiettivi prefissati. 3 Il sistema di garanzia della qualità prevede un controllo della sua efficacia e l’attuazione di misure correttive.

Art. 22 Standard di qualità per l’accreditamento istituzionale 1 Gli standard di qualità applicabili all’accreditamento istituzionale comprendono gli standard, raggruppati in cinque ambiti, di cui all’allegato 1. Gli standard attuano le prescrizioni secondo l’articolo 30 LPSU. 2 La verifica degli standard di qualità deve tener conto delle prescrizioni del Consi- glio delle scuole universitarie sulle caratteristiche dei diversi tipi di scuola universi- taria.

Art. 23 Standard di qualità per l’accreditamento di programmi Gli standard di qualità per l’accreditamento di programmi di studio comprendono gli standard, raggruppati in quattro ambiti, di cui all’allegato 2.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Disposizione transitoria Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici riconosciuti come aventi diritto ai sussidi secondo la LAU7 o la LSUP8 possono fare accreditare i programmi di studio, di cui la legge del 23 giugno 20069 sulle professioni mediche prevede l’accreditamento secondo la LPSU, o i cicli di studio delle scuole universitarie professionali nel settore sanitario al più tardi entro il 31 dicembre 2022 senza dover soddisfare le condizioni previste nell’articolo 5 capoverso 1 lettera a.

7 RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2012 3655 8 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655 9 RS 811.11

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Art. 25 Entrata in vigore Le presenti direttive entrano in vigore il 1° luglio 2015.

28 maggio 2015 In nome del Consiglio delle scuole universitarie Il presidente: Johann N. Schneider-Ammann

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Allegato 1 (art. 22 cpv. 1)

Standard di qualità per l’accreditamento istituzionale

Ambito 1. Strategia di garanzia della qualità 1.1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico definisce la sua strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a un sistema interno di garanzia della qualità che mira a garantire la qualità delle attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico e il loro sviluppo a lungo termine, nonché a promuovere lo sviluppo di una cul- tura della qualità. 1.2 Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo sviluppo. Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tie- ne conto del tipo e delle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. 1.3 Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità sono coinvolti a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell’ambito della garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara. 1.4 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico verifica periodicamente l’efficacia del sistema di garanzia della qualità e procede agli adeguamenti necessari.

Ambito 2. Governance

2.1 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura

organizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o all’altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici. 2.2 Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate sulle quali la scuola universitaria o l’altro istituto accademico si basa per prendere decisioni correnti e strategiche.

2.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi

rappresentativi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico sia- no garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di funzionare in modo indipendente. 2.4 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permet-

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te di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui. 2.5 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico, al fine di adempiere il suo mandato, promuove per il personale e gli studenti le pari opportunità e l’effettiva parità tra donna e uomo. Il sistema di garanzia della qualità per- mette di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

Ambito 3. Insegnamento, ricerca e servizi 3.1 Le attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico corri- spondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all’insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell’indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell’altro istituto acca- demico.

3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle

attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.

3.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei

principi e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell’istruzione superiore.

3.4 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei

criteri di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rila- scio di titoli di studio in base al mandato della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. Questi criteri sono definiti, comunicati e ap- plicati in maniera sistematica, trasparente e costante.

Ambito 4. Risorse 4.1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico, con il suo ente respon- sabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l’impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti. 4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il perso- nale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuo- la universitaria o dell’altro istituto accademico. A questo scopo prevede una valutazione periodica del personale.

4.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola

universitaria o l’altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.

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Ambito 5. Comunicazione interna ed esterna

5.1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico rende pubblica la sua

strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli studenti ed eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi.

5.2 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico pubblica regolarmente

informazioni oggettive sulle sue attività, sui suoi programmi di studio e sui titoli offerti.

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Allegato 2 (art. 23)

Standard di qualità per l’accreditamento di programmi

Ambito 1. Obiettivi di formazione

1.1 Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le

particolarità e che corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali.

1.2 Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al

mandato e alla pianificazione strategica della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

Ambito 2. Concezione

2.1 Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli

studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.

2.2 Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche

e l’evoluzione dei campi professionali.

2.3 I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli

obiettivi di apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per l’ottenimento di diplomi sono regolamentate e pubblicate.

Ambito 3. Attuazione

3.1 Il programma di studio è svolto regolarmente.

3.2 Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse

materiali) permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendi- mento.

3.3 Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particola-

rità del programma di studio e ai suoi obiettivi.

Ambito 4. Garanzia della qualità 4.1 La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali gruppi di interesse e permette di indurre gli sviluppi necessari. 4.2 Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

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