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AS 2015 969

Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali (Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e della legge sul Parlamento)

Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali (Modifica della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e della legge sul Parlamento)

del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20121, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione

2 Parimenti in modo autonomo può concludere trattati internazionali di portata limi- tata. 3 Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che:

a. non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti; b. servono all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base; c. sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative. 4 Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che:

a. adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale; b. contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;

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