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AS 2017 3093

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 10 maggio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 5 5 Le disposizioni sui contingenti massimi risultanti dall’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4c 1° periodo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone non si applicano ai cittadini della Bulgaria e della Romania il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e–h OASA.

Art. 8 Assicurazione del permesso (art. 1 par. 1 e 27 par. 2 all. I in combinato disposto con l’art. 10 par. 2c e 4c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Per l’entrata in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita di un permesso UE/AELS, i cittadini della Croazia e quelli della Bulgaria e della Romania possono chiedere l’assicurazione del permesso (art. 5 OASA2.

2017-0899 3093

O sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2017

Art. 10 Computo sui contingenti massimi (art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) 1 Il permesso non è computato sui contingenti stabiliti conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Croazia: a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività lucrativa; oppure c. alla scadenza del periodo di preparazione non dimostra di esercitare un’attività lucrativa indipendente. 2 Il permesso non è computato sui contingenti stabiliti conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Bulgaria o della Romania: a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; oppure b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività lucrativa.

Art. 11 Contingenti massimi La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ripartisce i contingenti massimi stabiliti conformemente all’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini della Croazia e per quelli della Bulgaria e della Romania.

Art. 12 Rimando nel titolo e cpv. 1–3 (art. 10 par. 3c, 3d e 4c e art. 13 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) 1 Le deroghe previste dalla LStr e dall’OASA3 si applicano per analogia ai contin- genti massimi per i cittadini della Croazia e per quelli della Bulgaria e della Roma- nia. 2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia e a quelli della Bulgaria e della Romania in virtù dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell’Alle- gato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai con- tingenti massimi. 3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia e a quelli della Bulgaria e della Romania che svolgono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie profes- sionali svizzere anche se cambiano posto o professione.

Art. 38 cpv. 8 8 In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4c 1° periodo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il contingente massimo di nuovi permessi di dimora UE/AELS rilasciati fino al 31 maggio 2018 ai lavoratori (salariati e indipendenti) della Bulgaria e della Romania è fissato a 996.

3 RS 142.201

O sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2017

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

10 maggio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2017

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