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AS 2018 4675

Ordinanza sulle poste

Ordinanza sulle poste (OPO)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 4, 5bis, 8 e 9 4 La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popola- zione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un’agenzia postale nell’arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti. 5bis Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d’accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d’accesso con servizio. 8 La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni. 9 La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti d’accesso.

Art. 34 cpv. 1, 4 e 5 lett. b 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un’agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.

1 RS 783.01

2018-3258 4675

Poste. O RU 2018

4 La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.

5 Una volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla

Posta. Nel far ciò, verifica se: b. sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e

Art. 44 cpv. 1, 1bis, 4 e 5 1 L’accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti è adeguato se il

90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone può accedere

nell’arco di 20 minuti, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere c–e. 1bis In zone in cui vi è unicamente un’agenzia postale, la Posta offre il servizio di pagamento in contanti al domicilio del cliente o in un altro modo appropriato. 4 La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni. 5 La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti di accesso.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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