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AS 2020 489

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla modifica dell'Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein

Traduzione

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla modifica dell’Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein

Concluso il 27 gennaio 2020 Entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2020

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein al fine di garantire l’esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 L’Accordo del 29 gennaio 20101 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 2 2) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione in analogia alle competenze delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri, nonché le disposizioni sulla ripartizione e sull’utilizzo dei proventi sia nel campo della tassa sul CO 2 sia in quello delle sanzioni per la riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofur- goni e trattori a sella leggeri.

Art. 5a, titolo e cpv. 1 Ripartizione dei proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO 2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

1 RS 0.641.751.411

2019-3536 489

Tasse ecologiche. Acc. con il Liechtenstein RU 2020

I proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri incassata nei territori dei due Stati contraenti sono versati in una cassa comune da istituirsi presso la Confederazione Svizzera.

Art. 5b Campo d’applicazione delle disposizioni destinate a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri Ai fini dell’applicazione delle disposizioni svizzere destinate a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, le importazioni in Liech- tenstein sono equiparate alle importazioni in Svizzera e le immatricolazioni in Liechtenstein alle immatricolazioni in Svizzera.

Art. 7c Conferme della riduzione delle emissioni nel Liechtenstein per progetti e programmi Le imprese del Liechtenstein che si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra possono, analogamente alla corrispondente procedura per le imprese in Svizze- ra, richiedere alle competenti autorità federali svizzere conferme per progetti e programmi di ulteriori riduzioni delle emissioni nel Liechtenstein.

Art. 2 Gli allegati sono modificati come segue:

Allegato I, 2° paragrafo: Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (legge sul CO2; RS 641.71), articolo 1, articolo 2 capoversi 1 e 2, articolo 3 capoverso 1, articolo 7 capoverso 1, articolo 10, articolo 10a, articolo 10b, articoli 11‒13, arti- coli 29 e 30, articolo 31 capoversi 1–3, 5 e 6, articolo 31a, articolo 32 capoverso 1, articolo 32a, articolo 32b, articolo 32c, articolo 33, articolo 36 capoverso 3, articolo 38, articoli 42–45, articolo 49.

Allegato I, 7° paragrafo: Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711), articolo 1, articolo 2 lettere a, abis, ater e b, articolo 4, artico- li 5–12, articolo 13–14, articoli 17–36, articoli 66–70, articoli 72–78, articolo 79 lettere a–c ed e–g, articoli 86–95, articolo 96 capoversi 1 e 2 lettera c, articolo 96a, articoli 97–103, articoli 124–127, articolo 130 capoversi 1–3 e 6, articolo 133, articolo 134 capoverso 1 lettere a–b numero 2, lettere c–d e capoverso 2, articolo 135 lettere b–e, articolo 139, articolo 141, articolo 144 nonché allegati 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 10 e 11.

Allegato II, 9° paragrafo: Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711): allegati 4, 4a e 5.

Tasse ecologiche. Acc. con il Liechtenstein RU 2020

Allegato III (Formule di calcolo concernenti la tassa sul CO2)

La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all’articolo 6 capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula: 𝑋𝐹𝐿𝑖 = 𝐸𝐹𝐿𝑖 ∗ 𝐴𝑆𝑖 − 𝑉𝐾𝐶𝐻𝑖 − 𝐵𝑅ü𝑐𝑘𝐹𝐿𝑖

VKCH i è calcolata applicando la formula: 𝐸𝐹𝐿𝑖 𝑉𝐾𝐶𝐻𝑖 = ∗ 𝑉𝐴𝑖 𝐸𝐹𝐿𝑖 + 𝐸𝐶𝐻𝑖

Spiegazione delle abbreviazioni i anno XFL i quota in franchi svizzeri della cassa comune di cui all’articolo 6 capover- so 1 spettante al Liechtenstein per l’anno «i» ECHi emissioni di CO2 della Svizzera nell’anno «i» in tonnellate, secondo la statistica sul CO2 (valori non adeguati alle variazioni climatiche) EFLi emissioni di CO2 del Liechtenstein nell’anno «i» risultanti dal consumo di combustibili fossili in tonnellate, secondo la statistica dell’energia BRück FL i importo complessivo (in franchi svizzeri e per l’anno «i») dei rimborsi alle imprese esentate del Liechtenstein e agli esercenti degli impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni VKCH i quota del Liechtenstein in franchi svizzeri dei costi amministrativi soste- nuti dalla Svizzera nell’anno «i» ASi aliquota della tassa nell’anno «i» in franchi svizzeri/tonnellata di emissioni VAi indennizzo dell’onere assunto dalle autorità esecutive svizzere nell’anno «i» secondo l’articolo 30 dell’ordinanza svizzera sul CO2 nella versione dell’8 giugno 2007, stato 1° luglio 2007 (RU 2007 2915). L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Amt für Umwelt (AU) si comunicano reciprocamente i valori concreti per ogni anno entro il 15 agosto dell’anno succes- sivo.

Tasse ecologiche. Acc. con il Liechtenstein RU 2020

Allegato IV (Formula di calcolo concernente i proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri)

La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all’articolo 5a capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula:

XGFL e XDFL sono calcolati applicando le formule:

Grandi importatori 𝐼𝐺𝑇𝐹𝐿 ∗ 𝑆𝐺𝐹𝐿/𝐶𝐻 𝑉𝐾𝐺𝐼 ∗ 𝐼𝐺𝑇𝐹𝐿 𝑋𝐺𝐹𝐿 = −

Piccoli importatori 𝐼𝐷𝑇𝐹𝐿 ∗ 𝑆𝐷𝐹𝐿/𝐶𝐻 𝑉𝐾𝐹𝐿/𝐶𝐻 ∗ 𝐼𝐷𝑇𝐹𝐿 𝑋𝐷𝐹𝐿 = −

Spiegazione delle abbreviazioni XFL = quota complessiva spettante al Liechtenstein della cassa comune di cui all’articolo 5a capoverso 1 nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri) XGFL = quota spettante al Liechtenstein della sanzione imposta ai grandi importatori nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri) XDFL = quota spettante al Liechtenstein della sanzione imposta ai piccoli importatori nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri) IGTFL/CH = numero complessivo di immatricolazioni da parte di grandi importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo IGTFL = numero di immatricolazioni da parte di grandi importatori in Liechten- stein nell’anno civile di computo SGFL/CH = proventi della sanzione imposta ai grandi importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri) VKGI = spese amministrative complessive sostenute dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) per il computo dei grandi importatori nell’anno civile di computo IDTFL/CH = numero complessivo di immatricolazioni da parte di piccoli importa- tori in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo

Tasse ecologiche. Acc. con il Liechtenstein RU 2020

IDTFL = numero di immatricolazioni da parte di piccoli importatori in Liech- tenstein nell’anno civile di computo (stima USTRA: certificato di tipo «X» e prima immatricolazione FL esclusi i grandi importatori) SDFL/CH = proventi della sanzione imposta ai piccoli importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri) VKFL/CH = spese amministrative complessive sostenute dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) per il computo delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati in Liechtenstein e in Svizzera da piccoli importatori nell’anno civile di computo.

Art. 3 Con la firma, il presente Trattato entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 27 gennaio 2020, in duplice copia, in lingua tedesca.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Principato del Liechtenstein: Pietro Piffaretti Doris Frick

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