AS 2020 715
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat)
Modifica del 19 febbraio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 ottobre 20151 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere è modificata come segue:
Art. 2 lett. j, o e p Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: j. potenza nominale: potenza continua in chilowatt (kW) per un numero di giri nominale, calcolata per motori su battelli impiegati per il trasporto profes- sionale, secondo la norma «ISO 3046-1, 2002, Hubkolben-Verbrennungs- motoren – Leistungen – Teil 1: Angaben über Leistung, Kraftstoff-, Schmierölverbrauch und Prüfverfahren – Zusätzliche Anforderungen für Motoren für allgemeine Zwecke»2 e per motori su tutti gli altri battelli secondo la norma «SN EN ISO 8665-2018, Unità di piccole dimensioni – Motori marini alternativi a combustione interna per la propulsione – Misura- zioni e dichiarazioni di potenza»3. A tal fine è misurata la potenza sul banco di prova all’estremità dell’albero motore, di un altro elemento equivalente o, per i motori fuoribordo, dell’albero portaelica; se la potenza massima risulta superiore al 110 per cento della potenza continua, è considerata come poten- za nominale; o. sistema di post-trattamento dei gas di scarico: tutti i componenti che contri- buiscono al rispetto dei valori limite dei gas di scarico imposti; tra questi
1 RS 747.201.3 2 Questa norma può essere consultata od ottenuta presso l’Associazione svizzera di norma- zione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. 3 Questa norma può essere consultata od ottenuta presso l’Associazione svizzera di norma- zione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
2019-3765 715
Requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere. O RU 2020
rientrano, in particolare, i sistemi per la riduzione delle emissioni di partico- lato e di ossido d’azoto; p. laboratorio di controllo tecnico: laboratorio di controllo designato, secondo il diritto nazionale o il regolamento (UE) 2016/16284 (regolamento UE- MMNS), quale servizio tecnico per l’effettuazione di prove e ispezioni su motori a combustione per conto dell’autorità di omologazione.
Art. 3 Documenti di prova e certificati
1 Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in
servizio in Svizzera motori destinati alla propulsione di imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a numeri 14 e 15 dell’ordinanza dell’8 novembre 19785 sulla navigazione interna deve presentare una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 15 paragrafi 1–4 della direttiva 2013/53/UE6 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto) o un certificato di omolo- gazione di cui al capoverso 2 lettera c, d o e.
2 Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in
servizio in Svizzera motori da utilizzare su battelli impiegati per il trasporto profes- sionale deve presentare uno dei seguenti documenti di prova: a. una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per motori ad accensione comandata e ad accensione per com- pressione la cui potenza nominale è inferiore a 19 kW; b. una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per motori fuoribordo ad accensione comandata e ad accensione per compressione la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW; c. un certificato di omologazione per motori della categoria IWP 7 di cui all’articolo 4 paragrafo 1 numero 5 del regolamento UE-MMNS8, che ser- vono alla propulsione diretta o indiretta di un battello e la cui potenza nomi- nale è pari o superiore a 19 kW; d. un certificato di omologazione per motori della categoria IWA9 di cui all’articolo 4 paragrafo 1 numero 6 del regolamento UE-MMNS, che servo- no alla propulsione di generatori, sempreché la loro energia elettrica non
4 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, versione della GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53. 5 RS 747.201.1 6 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354, del 28.12.2013, pag. 90. 7 IWP = Inland Waterway Propulsion; motori per la propulsione di battelli destinati al trasporto professionale.
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. p.
9 IWA = Inland Waterway Auxiliary, motori per la propulsione di gruppi ausiliari su battelli destinati al trasporto professionale.
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venga impiegata per la propulsione diretta o indiretta del battello, e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW; e. un certificato di omologazione per motori della categoria NRE 10 di cui all’articolo 4 paragrafo 1 numero 1 lettera b del regolamento UE-MMNS, che servono alla propulsione diretta o indiretta di un battello o alla propul- sione di generatori; la loro potenza nominale non può essere superiore a
560 kW.
3 Per i motori impiegati su battelli dell’esercito, del corpo delle guardie di confine, delle autorità, della polizia o dei servizi di salvataggio come pure su battelli da lavoro, è consentito presentare uno dei documenti di prova di cui al capoverso 1 o 2. 4 In caso di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un’autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione), prima di rilasciarne una nuova è necessario presentare una dichiarazione di conformità o un certificato di omologazione di cui al capoverso 2 in funzione della nuova destinazione.
Art. 4 Equivalenza di altri documenti di prova 1 I requisiti di cui all’articolo 3 sono considerati adempiuti se per un motore è dispo- nibile uno dei seguenti documenti di prova: a. un certificato di omologazione secondo il regolamento (CE) n. 595/2009 11 o la serie 06 del regolamento UNECE n. 4912; b. un rapporto di perizia di omologazione dei gas di scarico di cui all’allegato C del regolamento del 17 marzo 197613 della Navigazione sul lago di Co- stanza (RNC) emesso dopo il 1° gennaio 1996 per motori su imbarcazioni sportive o da diporto; c. una decisione valida di uno Stato membro della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), che consente l’installazione del motore su un battello della navigazione interna; la decisione deve essere rilasciata da un laboratorio di controllo tecnico di cui all’articolo 2 lettera p o da un’autorità sulla base di un certificato di omologazione secondo il regolamento UE-
10 NRE = Nonroad Engines; motori industriali con una potenza di riferimento inferiore a 560 kW utilizzati al posto di quelli rispondenti alla fase V delle categorie IWP e IWA. 11 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; versione della GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1. 12 La serie 06 del regolamento UNECE n. 49 può essere scaricata gratuitamente dal sito Internet della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): www.unece.org > Our work > Transport > Areas of Work > Vehicle regulations > Agreement and regulations > UN Regulations 1958 > Regs 41-60. 13 RS 747.223.1
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. p.
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d. una decisione valida di un organismo riconosciuto autorizzato dalla CCNR, che consente l’installazione del motore su un battello della navigazione interna; la decisione deve essere rilasciata da un laboratorio di controllo tec- nico di cui all’articolo 2 lettera p o da un’autorità sulla base di un certificato di omologazione secondo il regolamento UE-MMNS; e. un verbale di prova di un laboratorio di controllo tecnico per un motore della categoria NRE con potenza nominale superiore a 560 kW, dal quale si evin- ce che i valori limite specifici per le sostanze nocive CO, HC e NOx come pure il particolato e il numero di particelle per motori della sottocategoria NRE-v/c-6 di cui all’allegato II, tabella II-1 del regolamento UE-MMNS non sono superati. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) può riconoscere dichiarazioni di conformità e certificati di omolo- gazione rilasciati secondo altre prescrizioni, se tali prescrizioni limitano le emissioni di gas di scarico in misura uguale o più severa rispetto alle disposizioni di cui al capoverso 1 e all’articolo 3.
Art. 5 cpv. 2
2 Prima di eseguire, a un motore con certificato di omologazione valido o con un
documento di prova di cui all’articolo 4 capoverso 1, modifiche che possono influire sulle caratteristiche del motore indicate in tale certificato o documento, l’utente deve chiarire presso il laboratorio di controllo tecnico di cui all’articolo 2 lettera p o presso l’autorità che ha rilasciato il certificato di omologazione se la validità di tale certificato o di tale documento di prova cessa una volta eseguita la modifica previ- sta. Se il laboratorio di controllo tecnico o l’autorità che ha rilasciato il certificato confermano la validità, la relativa attestazione deve essere presentata all’autorità competente per l’immatricolazione dei battelli.
1 L’emissione di particolato di motori ad accensione per compressione la cui potenza nominale supera 37 kW su battelli impiegati per il trasporto professionale deve essere limitata con mezzi adeguati, anche nei casi di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un’autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione) e che sarà adibito al trasporto professionale. 3bis Per i motori delle categorie IWP e IWA la cui potenza nominale è pari o superio- re a 300 kW, il rispetto dei requisiti concernenti la limitazione dell’emissione di particolato è dimostrato se viene presentato un certificato di omologazione di cui al regolamento UE-MMNS15 dal quale si evince che i requisiti concernenti il numero di particelle di cui all’allegato II tabelle II-5 e II-6 dello stesso regolamento sono rispettati. 3ter Per i motori della categoria NRE il rispetto dei requisiti concernenti la limitazio- ne dell’emissione di particolato è dimostrato se viene presentato un certificato di
15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. p.
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omologazione di cui al regolamento UE-MMNS dal quale si evince che i requisiti concernenti il numero di particelle di cui all’allegato II tabella II-1 dello stesso regolamento sono rispettati. 4 All’atto dell’installazione su un battello già immatricolato e impiegato per il tra- sporto professionale di un nuovo motore ad accensione per compressione (nuova motorizzazione) con potenza nominale superiore a 37 kW e il cui numero di particel- le supera il valore limite di cui al capoverso 2, è possibile rinunciare all’installazione di un sistema per la riduzione dell’emissione di particolato se da una valutazione dell’autorità competente l’installazione risultasse tecnicamente non fattibile ed economicamente insostenibile.
Art. 9bis Limitazione dell’emissione di ossidi di azoto 1 L’emissione di ossidi di azoto di motori su battelli impiegati per il trasporto pro- fessionale non deve superare i valori limite della fase V di cui all’articolo 18 para- grafo 2 del regolamento UE-MMNS16: a. per motori della categoria IWP: i valori di cui all’allegato II tabella II–5; b. per motori della categoria IWA: i valori di cui all’allegato II tabella II–6; c. per motori della categoria NRE: i valori di cui all’allegato II tabella II–1. 2 I valori limite di cui al capoverso 1 si applicano anche nei casi di cambio di desti- nazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un’autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione) e che sarà adibito al trasporto professionale. 3 Per motori delle categorie IWP, IWA e NRE il rispetto dei requisiti concernenti la limitazione dell’emissione di ossidi di azoto è dimostrato se viene presentato un certificato di omologazione di cui al regolamento UE-MMNS, dal quale si evince che i valori limite di cui allo stesso regolamento sono rispettati. 4 All’atto dell’installazione su un battello, già immatricolato e impiegato per il trasporto professionale, di un nuovo motore ad accensione per compressione (nuova motorizzazione) con potenza nominale superiore a 37 kW e il cui numero di particel- le supera il valore limite di cui al capoverso 2, è possibile rinunciare a un sistema per la riduzione dell’emissione di particolato se da una valutazione dell’autorità compe- tente la sua installazione risultasse tecnicamente non fattibile.
Art. 10 Istruzioni per la manutenzione e il funzionamento Ogni motore e ogni sistema di post-trattamento dei gas di scarico dev’essere accom- pagnato da istruzioni scritte del fabbricante sulla manutenzione e il funzionamento. Esse devono indicare la modalità d’uso del motore o del sistema di post-trattamento dei gas di scarico, tutti i dati necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni nonché gli intervalli tra i lavori di manutenzione importanti per le emissioni e l’entità di tali lavori.
16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. p.
Requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere. O RU 2020
Art. 13 cpv. 1 1 La manutenzione dei motori e dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di battelli immatricolati deve essere effettuata a intervalli regolari secondo le istruzioni del fabbricante.
Art. 14 Concerne soltanto il testo francese
Art. 18 cpv. 2 2 Il DATEC emana istruzioni relative all’esecuzione delle disposizioni concernenti l’equipaggiamento successivo con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico in caso di nuova motorizzazione di battelli impiegati per il trasporto professionale.
Art. 19a Disposizioni transitorie della modifica del 19 febbraio 2020 1 È consentito mantenere in servizio i motori e i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico messi in servizio prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza sempreché rispetti- no i requisiti vigenti fino alla modifica. 2 Per motori su battelli destinati a essere impiegati per il trasporto professionale e già impostati al momento dell’entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 si applica il diritto previgente. 3 I motori che dispongono di un certificato di omologazione ai sensi della direttiva 97/68/CE17, del capitolo 8a del regolamento del 18 maggio 199418 per l’ispezione dei battelli del Reno (RIBR) per i motori ad accensione per compressione o dell’allegato C RNC e che sono stati immessi in commercio nell’UE prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera fino al 31 marzo 2022. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9 capoverso 4 concernenti l’equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato. 4 I motori che dispongono di un certificato di omologazione ai sensi della direttiva 97/68/CE, del capitolo 8a RIBR per i motori ad accensione per compressione o dell’allegato C RNC e che sono stati immessi in commercio in Svizzera prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9 capoverso 4 concernenti l’equipaggiamento succes- sivo con sistemi di filtri antiparticolato.
17 Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1) (abrogata con Regolamento (UE) 2016/1628, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53). 18 RS 747.224.131
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5 Se un motore ad accensione per compressione su un battello impiegato per il
trasporto professionale, per il quale è già stata rilasciata un’autorizzazione di eserci- zio (licenza di navigazione), subisce un danno che ne rende necessaria la sostituzio- ne a breve termine, si può rinunciare temporaneamente a installare un sistema di filtri antiparticolato qualora non sia possibile ottenerlo tempestivamente. Il sistema di filtri antiparticolato deve essere installato sul battello durante il periodo di manu- tenzione successivo, tuttavia entro un anno dalla messa in servizio del nuovo motore sul battello. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9 capoverso 4 concer- nenti l’equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.
19 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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