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AS 2021 237

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell’ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo (Ordinanza sulle limitazioni dell’ammissione al bachelor in medicina del PF di Zurigo)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell’ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo (Ordinanza sulle limitazioni dell’ammissione al bachelor in medicina del PF di Zurigo)

Modifica del 15 aprile 2021

La Direzione del PF di Zurigo ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20171 sulle limitazioni dell’ammissione al bachelor in medicina del PF di Zurigo è modificata come segue:

Art. 2 Stranieri ammessi in via di principio 1 I candidati di cittadinanza straniera possono essere ammessi al ciclo di studi bachelor in medicina umana e, di conseguenza, al test attitudinale di cui all’articolo 8 soltanto se appartengono a una delle seguenti categorie: a. cittadini del Principato del Liechtenstein; b. persone con permesso di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechten- stein; c. persone con domicilio civile in Svizzera:

1. che sono sposate con un cittadino svizzero o che vivono in un’unione

domestica registrata con un cittadino svizzero,

2. il cui coniuge o partner registrato:

– ha il permesso di domicilio in Svizzera, oppure – è domiciliato in Svizzera da almeno cinque anni e dispone ininter- rottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lu- crativa» come scopo principale del soggiorno,

3. che dispongono ininterrottamente da almeno cinque anni di un permesso

di dimora in Svizzera con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno, oppure

1 RS 414.131.54

2021-1216 RU 2021 237

Ordinanza sulle limitazioni dell’ammissione RU 2021 237 al bachelor in medicina del PF di Zurigo

4. che sono titolari di uno degli attestati di studi preuniversitari di cui

all’articolo 23 capoverso 1 lettere a–bbis dell’ordinanza del 30 novem- bre 20102 sull’ammissione al PF di Zurigo; d. persone che hanno il domicilio civile in Svizzera da almeno due anni e i cui genitori:

1. hanno un permesso di domicilio in Svizzera, oppure

2. sono domiciliati in Svizzera da almeno cinque anni e dispongono inin-

terrottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lucra- tiva» come scopo principale del soggiorno; e. cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda o della Nor- vegia che hanno un permesso di dimora UE/AELS in Svizzera con la men- zione «attività lucrativa» e che possono attestare di aver esercitato per almeno un anno un’attività in una professione medica di cui all’articolo 2 della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche; f. i figli, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein che possiedono un permesso di dimora in Svizzera in qualità di membro di famiglia di un cittadino UE/AELS in Svizzera con la menzione «ricongiungimento familiare»; g. i figli di persone con statuto diplomatico in Svizzera che possiedono una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri di tipo «B», «C» o «D blu»; h. i rifugiati riconosciuti dalla Svizzera. 2 I documenti richiesti al capoverso 1 che attestano lo statuto giuridico per il diritto di ammissione agli studi di medicina devono essere presentati entro l’ultimo giorno del termine d’iscrizione agli studi di medicina (art. 6 cpv. 1). Eventualmente entro tale data devono essere adempiuti anche i periodi minimi di cui al capoverso 1 lettere c, d o e.

Art. 3, frase introduttiva Sono ammessi al ciclo di studi bachelor in medicina umana soltanto i candidati che possiedono uno dei seguenti attestati di studi preuniversitari:

Art. 4, frase introduttiva Non sono ammesse al test attitudinale di cui all’articolo 8 e quindi al ciclo di studi bachelor in medicina umana le persone per le quali l’ammissione ai cicli di studio bachelor del PF di Zurigo è subordinata:

2 RS 414.131.52 3 RS 811.11

Ordinanza sulle limitazioni dell’ammissione RU 2021 237 al bachelor in medicina del PF di Zurigo

Art. 7 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2021.

15 aprile 2021 In nome della Direzione del PF di Zurigo: Il presidente, Joël Mesot La segretaria generale, Katharina Poiger Ruloff

Ordinanza sulle limitazioni dell’ammissione RU 2021 237 al bachelor in medicina del PF di Zurigo

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