AS 2021 777
Ordinanza dell’USAV del 26 novembre 2021 che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
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Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
del 26 novembre 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visti gli articoli 88 capoverso 1 e 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE); visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Sezione 1: Scopo
Art. 1 1 La presente ordinanza stabilisce il raggio delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali: a. pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno, b. uova da cova; c. carne di pollame; d. uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasforma- zione; e. sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.
RS 916.443.116
2021-3879 RU 2021 777
Misure destinate a impedire lʼulteriore diffusione RU 2021 777
2 Essa definisce le zone di controllo e di osservazione di cui all’articolo 122f capo- verso 2 OFE e disciplina le misure in essa stabilite per proteggere il pollame da cortile e selvatico dall’influenza aviaria.
3 Sono fatte salve le misure di lotta ordinarie secondo l’OFE.
Sezione 2: Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività ed esportazione da queste zone
Art. 2 Zone di protezione e di sorveglianza Le zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell’allegato 1.
Art. 3 Esportazione di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza 1 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova è vietata. 2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di pollame da cortile vivo, destinato alla macellazione diretta, se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.
Art. 4 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione e di sorveglianza 1 L’esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione e di sorveglianza è vie- tata, a meno che essa non sia stata sottoposta a un trattamento termico secondo l’alle- gato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6874. 2 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è vietata. L’esporta- zione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
4 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.
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3 L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi letame e lettiere, dalle zone di protezione e di sorveglianza è vietata, a meno che: a. i sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile siano stati sottoposti a un metodo di trasformazione ammesso secondo l’allegato IV capitolo III del regolamento (UE) n. 142/20115 o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni dell’influenza aviaria; e b. l’autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.
Art. 5 Certificati sanitari Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere accompagnati all’esporta- zione da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli arti- coli 3 e 4.
Sezione 3: Zone di controllo e di osservazione
Art. 6 Estensione delle zone di controllo e di osservazione Sono considerate zone di controllo e di osservazione le aree rivierasche rispettiva- mente di 1 km e 3 km di larghezza che si estendono intorno alle acque elencate nell’al- legato 2.
Art. 7 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e osservazione Su ordine dell’USAV, il veterinario cantonale esegue controlli a campione dei virus influenzali A nelle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e di osserva- zione.
5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.20, pag. 6.
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Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità
Art. 8 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 27 novembre 2021 alle 00.006.
2 Gli articoli 6 e 7 entrano in vigore il 29 novembre 2021 alle 00.00.
3 La presente ordinanza ha effetto fino al 31 gennaio 2022.
26 novembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
6 Pubblicazione urgente del 26 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 2)
Zone di protezione e di sorveglianza
Nei seguenti Cantoni sono stabilite le seguenti zone di protezione e di sorveglianza:
1. Cantone di Argovia
Zone di sorveglianza: Fisibach Kaiserstuhl Rümikon
2. Cantone di Sciaffusa
Zone di sorveglianza: Buchberg: intero territorio comunale Neunkirch: a sud della linea ferroviaria Rüdlingen: intero territorio comunale Trasadingen: a sud della linea ferroviaria Wilchingen: incl. Osterfingen; a sud della linea ferroviaria
3. Cantone di Zurigo
Zone di protezione: Hüntwangen Wasterkingen Wil (ZH)
Zone di sorveglianza: Bachs Berg am Irchel Bülach Eglisau Flaach
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Freienstein-Teufen Glattfelden Hochfelden Höri Marthalen: solo la parte ovest del Comune (Ellikon am Rhein) Neerach Rafz Rheinau Rorbas Stadel Weiach
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Allegato 2 (art. 6)
Zone di controllo e di osservazione
Le seguenti acque sono considerate zone di controllo e di osservazione: Aare, dal lago di Bienne a Klingnau Lago artificiale di Klingnau Lago artificiale di Niederried Lago dei Quattro Cantoni Lago di Bienne, incluso Zihlkanal Lago di Ginevra Lago di Greifen Lago di Hallwil Lago di Morat Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye Lago di Pfäffikon Lago di Sempach Lago di Wohlen Lago di Zugo Lago di Zurigo Lago inferiore di Costanza Lago superiore di Costanza Limmat Reno, dal Comune di Seenwald (SG) fino alla confluenza del Vecchio Reno nel Lago di Costanza verso valle fino a Basilea Reuss, dall’uscita dal lago dei Quattro Cantoni Rodano, dall’uscita dal lago di Ginevra
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