AS 2021 779
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
Modifica del 26 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20211, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giu- gno 2021 è modificato come segue:
N. 1
1. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus
immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita (art. 2 cpv. 1 e 2) Belgio Botswana Eswatini Hong Kong Israele Lesotho Mozambico Namibia Sudafrica Zimbabwe
1 RS 818.101.27
2021-3923 RU 2021 779
Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 779
II La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 2021 alle ore 20.002.
26 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
2 Pubblicazione urgente del 26 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).