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AS 2023 195

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 34b cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a e b

2 Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, dal prezzo di fabbrica per la consegna praticato in Germania sono detratti i seguenti sconti dei fabbricanti secondo l’articolo 65b capoverso 4 OAMal:

  • a. sui preparati originali, il 12 per cento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto;

  • b. sui generici e sui preparati originali la cui protezione del brevetto è scaduta, il 16 per cento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto.

II

L’allegato 42 è modificato.

III

Disposizione transitoria della modifica del 19 aprile 2023

L’articolo 34b capoverso 2 lettera a si applica anche alle procedure che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 aprile 2023 sono pendenti presso l’UFSP.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2023.

19 aprile 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

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