AS 2023 46
Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
Preambolo
Il Consiglio federale
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 2bis
2bis Per le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora che in precedenza hanno beneficiato di una protezione provvisoria senza permesso di dimora, la somma forfettaria per persona è ridotta in ragione dell’importo delle prestazioni già corrisposte nel quadro di programmi della Confederazione per misure di sostegno a favore della persona in questione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2023.
25 gennaio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |