AS 2025 346
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20202,
decreta:
Art. 11 Lo scambio di note dell’11 ottobre 20183 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 è approvato.2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS).
Art. 2Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con l’Unione europea una convenzione riguardante:a. la garanzia che i costi di sviluppo dell’ETIAS non vengano fatturati due volte alla Svizzera in virtù dell’AAS5 se sono già coperti dal Fondo per la sicurezza interna o dal fondo successivo e la Svizzera partecipa a tale fondo;b. la partecipazione della Svizzera alle eccedenze delle entrate generate dagli emolumenti e ai costi di gestione in caso di disavanzo.
Art. 3La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.
Art. 4 Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei datiAll’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati, la seguente disposizione della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione (n. 1 dell’allegato) è modificata come segue:
Art. 108e cpv. 4Privo di oggetto o abrogato
Art. 51 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato. Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente 14 gennaio 2021.82 Conformemente all’articolo 5 capoverso 2, le modifiche di legge di cui all’articolo 3 entrano in vigore il 15 giugno 2025. 21 maggio 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
(art. 3)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 5 cpv. 1 lett. a e abis1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:a. dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine;abis. se richiesto, dev’essere in possesso di un visto o di un’autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/124010 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);
Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nonché nota a piè di pagina113 Se, conformemente al codice frontiere Schengen12, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...
Art. 92 cpv. 11 Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.
Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina131 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222614, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.
Titolo prima dell’art. 108aCapitolo 14a: Sistemi d’informazioneSezione 1:
Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
Art. 108a Dati del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi1 Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) previsto dal regolamento (UE) 2018/124015 contiene i seguenti dati dei cittadini di Stati terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni:a. i dati concernenti l’identità e quelli relativi ai documenti di viaggio;b. le domande, accolte o respinte, di autorizzazione ai viaggi ETIAS.2 L’ETIAS include inoltre un elenco di controllo contenente i dati dei cittadini di Stati terzi:a. sospettati di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave o di avervi partecipato; b. riguardo ai quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o un altro reato grave o parteciparvi.
Art. 108b Domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e verifica da parte dell’ETIAS e dell’unità centrale ETIASLa presentazione della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la verifica automatizzata in ETIAS, la verifica manuale a cura dell’unità centrale ETIAS e la trasmissione del fascicolo all’unità nazionale ETIAS sono retti dal regolamento (UE) 2018/124016.
Art. 108c Unità nazionale ETIAS1 L’unità nazionale ETIAS della Svizzera ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/124017 è integrata nella SEM. La SEM esamina le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera e consulta all’occorrenza le altre unità nazionali ETIAS ed Europol.2 Nel quadro dell’esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM può consultare altre autorità della Confederazione o dei Cantoni oppure incaricarle di procedere a ulteriori accertamenti. Il Consiglio federale stabilisce le autorità cui può essere affidato l’incarico e gli accertamenti che possono essere chiamate a compiere.
Art. 108d Rilascio, rifiuto, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS1 Se non vi sono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza del richiedente nello spazio Schengen costituisca un rischio di migrazione illegale o per la sicurezza o la salute pubblica, la SEM rilascia l’autorizzazione ai viaggi ETIAS.2 In casi eccezionali la SEM può rilasciare, per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, un’autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata alla Svizzera.3 Le autorizzazioni ai viaggi ETIAS sono valide per tre anni, ma al massimo fino alla scadenza del documento di viaggio. Non danno diritto all’entrata in Svizzera.4 L’annullamento o la revoca di autorizzazioni ai viaggi ETIAS già rilasciate compete alla SEM. In caso di rifiuto, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM emana una decisione mediante un modulo standard.
Art. 108e Inserimento e consultazione dei dati nell’ETIAS1 Nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS, la SEM può inserire e trattare dati nell’ETIAS. Se fedpol e il SIC lo richiedono, inserisce e tratta dati nell’elenco di controllo ETIAS.2 Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell’ETIAS:a. la SEM, i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per i controlli delle persone all’interno del Paese, le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione, per l’esame delle condizioni d’entrata e di soggiorno in Svizzera;b. i collaboratori dell’UDSC impiegati per i controlli delle persone alla frontiera e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen, per adempiere i propri compiti nel quadro dei controlli ai valichi delle frontiere esterne;c. le imprese di trasporto aereo, per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.3 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi:a. fedpol;b. il SIC;c. il Ministero pubblico della Confederazione;d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.4 Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 3 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 201818 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.5 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2018/124019.
Art. 108f Comunicazione di dati dell’ETIAS1 I dati personali registrati nell’ETIAS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.2 Nei casi seguenti possono tuttavia essere comunicati dati a Stati terzi:a. da parte della SEM, se necessario nel caso specifico ai fini del rimpatrio di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/124020;b. da parte delle autorità di cui all’articolo 108e capoverso 3, in casi eccezionali di urgenza in cui sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave ai sensi dell’articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240.
Art. 108g Disposizioni d’esecuzione relative all’ETIASIl Consiglio federale disciplina:a. a quali unità delle autorità di cui all’articolo 108e spettano le facoltà ivi menzionate;b. i dati dell’ETIAS che le autorità di cui all’articolo 108e capoverso 3 possono richiedere e la procedura di acquisizione di tali dati;c. l’elenco dei dati rilevati nell’ETIAS e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 108e capoversi 1 e 2;d. la registrazione e la cancellazione dei dati;e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;f. la responsabilità del trattamento dei dati;g. l’elenco dei reati secondo l’articolo 108e capoverso 3;h. le modalità di registrazione e di cancellazione dei dati nell’elenco di controllo ETIAS, nonché la restrizione del diritto d’accesso a tale elenco;i. le altre modalità e procedure necessarie all’applicazione del regolamento (UE) 2018/124021.
Titolo prima dell’art. 109aSezione 1a:
Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS)
Art. 120d cpv. 222, frase introduttiva e lett. c2 È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un’autorità competente per il trattamento dei dati, tratta dati personali:c. dell’ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f.
Art. 122a cpv. 1, 2 e 3 lett. a n. 4 e 51 Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.2 Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l’entrata.3 Non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se l’impresa di trasporto aereo:a. dimostra che:4. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti,5. a causa di un guasto dell’ETIAS non è stato possibile verificare se sussisteva un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida;
Art. 126e Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 20201 L’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera abis non si applica nei sei mesi che seguono l’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2020. Il Consiglio federale può prolungare questo termine.2 Nei sei mesi successivi allo scadere del termine di cui al capoverso 1, le autorità competenti per i controlli alla frontiera consentono ai cittadini di uno Stato terzo che non sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, benché soggetti a tale obbligo, di entrare in Svizzera purché soddisfino tutte le altre condizioni di cui all’articolo 5 ed entrino per la prima volta nello spazio Schengen durante questi sei mesi. Il Consiglio federale può prolungare questo termine di al massimo sei mesi.
2. Legge federale del 20 giugno 200323 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 3 cpv. 2 lett. dbis2 Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:dbis. rilascio e controllo delle autorizzazioni ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/124024 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);