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AS 2025 668

Trattato sulla Carta dell’energia

I

Stato partecipante

Ratifica

Entrata in vigore

Svizzera *

19 settembre

1996

16 aprile

1998

  • * Riserve e dichiarazioni.

  • Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Segretariato della Carta dell’energia: www.energycharter.org/media/all-news oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Svizzera

Con la dichiarazione del 29 settembre 2025, pervenuta il 2 ottobre 2025, la Svizzera ha informato il Segretariato della Carta dell’energia, per motivi di buon ordine, che intende esercitare i diritti di cui all’articolo 17 del Trattato sulla Carta dell’energia, e rifiutare i vantaggi della parte III del suddetto Trattato:

  1. a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione Russa o della Repubblica di Bielorussia e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell’area della Parte contraente, o di una ex Parte contraente, in cui è organizzata, secondo l’articolo 17 paragrafo 1 del Trattato sulla Carta dell’energia; e

  2. a un investimento di un investitore della Federazione Russa o della Repubblica di Bielorussia secondo l’articolo 17 paragrafo 2 lettera b del Trattato.

La Confederazione Svizzera ha adottato e mantiene misure nei confronti sia della Federazione Russa per la sua aggressione militare contro l’Ucraina e sia della Repubblica di Bielorussia per il suo sostegno a tale aggressione. Tali misure (i) vietano operazioni con investitori della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia; e (ii) sarebbero violate o aggirate se i vantaggi previsti dalla parte III del Trattato venissero estesi a investitori della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia o ai loro investimenti.

Stato partecipante

Denuncia

Con effetto dal

Lituania

7 agosto

2025

8 agosto

2026