AS 2025 668
Trattato sulla Carta dell’energia
I
Stato partecipante | Ratifica | Entrata in vigore | ||
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Svizzera * | 19 settembre | 1996 | 16 aprile | 1998 |
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Svizzera
Con la dichiarazione del 29 settembre 2025, pervenuta il 2 ottobre 2025, la Svizzera ha informato il Segretariato della Carta dell’energia, per motivi di buon ordine, che intende esercitare i diritti di cui all’articolo 17 del Trattato sulla Carta dell’energia, e rifiutare i vantaggi della parte III del suddetto Trattato:
a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione Russa o della Repubblica di Bielorussia e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell’area della Parte contraente, o di una ex Parte contraente, in cui è organizzata, secondo l’articolo 17 paragrafo 1 del Trattato sulla Carta dell’energia; e
a un investimento di un investitore della Federazione Russa o della Repubblica di Bielorussia secondo l’articolo 17 paragrafo 2 lettera b del Trattato.
La Confederazione Svizzera ha adottato e mantiene misure nei confronti sia della Federazione Russa per la sua aggressione militare contro l’Ucraina e sia della Repubblica di Bielorussia per il suo sostegno a tale aggressione. Tali misure (i) vietano operazioni con investitori della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia; e (ii) sarebbero violate o aggirate se i vantaggi previsti dalla parte III del Trattato venissero estesi a investitori della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia o ai loro investimenti.
Stato partecipante | Denuncia | Con effetto dal | ||
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Lituania | 7 agosto | 2025 | 8 agosto | 2026 |