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AS 2025 783

Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 30 gennaio 20131 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. b2 Le borse di ricerca universitaria sono assegnate:b. abrogata

Art. 5 cpv. 1 lett. a e b1 Le borse assegnate possono essere rinnovate. La durata del rinnovo è:a. di quattro anni al massimo per le borse di ricerca universitaria destinate ai dottorandi in Svizzera;b. abrogata

Art. 7 lett. a–cGli importi base mensili delle borse sono di:a. 2450 franchi per chi:1. prepara un dottorato in Svizzera (art. 3 cpv. 2 lett. a n. 1), o2. svolge uno stage di ricerca in Svizzera (art. 3 cpv. 2 lett. a n. 2);b. abrogatac. 2450 franchi per gli artisti (art. 3 cpv. 3).

Art. 8 cpv. 1 lett. a1 Il DEFR concede ai borsisti i seguenti assegni:a. un assegno unico per l’alloggio di 600 franchi;

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2 Gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 1 lettere a e b e 7 lettera b entrano in vigore il 1° gennaio 2028.

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi