Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica con cui le Parti contraenti comunicano reciprocamente il rispetto dei requisiti legali di ciascuna di esse.
Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque (5) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e si rinnova tacitamente ogni volta per altri cinque (5) anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti sei (6) mesi prima della scadenza.
La denuncia del presente Accordo non pregiudica eventuali azioni di rimpatrio in corso.
Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti contraenti. Le modifiche concordate entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.
Fatto e sottoscritto a Barcellona, il 30 settembre 2025, in due esemplari originali in lingua francese e in lingua spagnola, ogni testo facente parimenti fede.