AS 2026 198
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20252,
decreta:
Art. 11 Lo scambio di note del 28 giugno 20243 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone è approvato.2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 2La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.
Art. 31 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato. Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2026.52 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica delle leggi di cui all’articolo 2 entra in vigore il 12 giugno 2026. 6 maggio 2026 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
(art. 2)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue.
1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione
Sostituzione di un termineNell’articolo 82 capoverso 1, primo periodo, 2, primo periodo, e 3, primo periodo, «fermo di breve durata» è sostituito con «fermo».
Art. 7 cpv. 1, secondo periodo e 21 … L’esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera e alle frontiere interne Schengen della Svizzera è retta dal codice frontiere Schengen7.2 Il Consiglio federale disciplina le modalità dei controlli di frontiera di cui al capoverso 1. Stabilisce d’intesa con i Cantoni e con gli Stati limitrofi le regioni transfrontaliere secondo l’articolo 42ter del codice frontiere Schengen.
Art. 8 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera1 Spetta al Consiglio federale ordinare e prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.2 In caso di eventi imprevedibili, spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordinare e prorogare le misure immediatamente necessarie per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera. Il DFGP ne informa senza indugio il Consiglio federale.3 Il Consiglio federale può altresì ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera se il Consiglio dell’Unione europea:a. a causa di una grave emergenza di sanità pubblica su vasta scala in diversi Stati Schengen, ha autorizzato questi ultimi a ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli secondo l’articolo 28 del codice frontiere Schengen8;b. a causa di circostanze eccezionali dovute a carenze gravi e persistenti nei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen, ha emanato una raccomandazione in tal senso secondo l’articolo 29 del codice frontiere Schengen.4 L’UDSC svolge i controlli di cui ai capoversi 1–3 d’intesa con i Cantoni di confine.5 Il Consiglio federale disciplina la procedura per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.
Art. 9 Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della SvizzeraI Cantoni eseguono i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen sul loro territorio sovrano.
Art. 64 cpv. 4 e 5 nonché 64a cpv. 3bisAbrogati
Art. 64c cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina1 Lo straniero è allontanato senza formalità se:b. l’entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen9.
Art. 64cbis Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen1 Se un accordo con un altro Stato Schengen concernente l’esecuzione di controlli congiunti ai sensi dell’articolo 23bis del codice frontiere Schengen10 lo prevede, lo straniero fermato nella zona definita in tale accordo può essere allontanato in tale Stato se:a. è entrato in Svizzera direttamente da tale Stato;b. non è in possesso del permesso necessario o non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’entrata (art. 5); ec. non presenta una domanda d’asilo o una domanda per la concessione di protezione temporanea.2 È possibile rinunciare all’allontanamento secondo il capoverso 1 se l’allontanamento può essere disposto senza formalità secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a.3 La decisione di allontanamento è notificata mediante modulo standard.4 Il ricorso contro le decisioni di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.5 L’autorità competente per l’allontanamento può trattenere al massimo per 24 ore lo straniero fermato. Se non è possibile eseguire l’allontanamento entro questo termine, emana una decisione di allontanamento ordinaria secondo l’articolo 64.
Art. 64d cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. e, nota a piè di pagina, e g2 L’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:e. allo straniero è stata precedentemente negata l’entrata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen11 (art. 64c cpv. 1 lett. b);g. lo straniero è allontanato a seguito di un controllo congiunto con un altro Stato Schengen (art. 64cbis).
Art. 64f cpv. 2, primo periodo2 La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l’articolo 64b o l’articolo 64cbis capoverso 3 non è tradotta. …
Art. 65 cpv. 2, primo periodo2 L’autorità competente per i controlli di frontiera emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen12 una decisione motivata a nome della SEM. …
Art. 65a Restrizioni d’entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen1 Per tutelare la salute pubblica il Consiglio federale può ordinare restrizioni d’entrata nonché altre misure secondo l’articolo 41 della legge del 28 settembre 201213 sulle epidemie negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen.2 In singoli casi la SEM può, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali, autorizzare deroghe alle restrizioni d’entrata, sempreché ciò non comprometta obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale.
Art. 66 Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento1 Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.2 Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.
Art. 67 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c2 Può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che:c. ha disatteso le restrizioni d’entrata oppure altre misure di cui all’articolo 65a.
Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva1 Il DFGP assiste i Cantoni incaricati dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure dell’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP14 o dell’articolo 49a o 49abis CPM15, in particolare:
Art. 80a cpv. 66 La persona di fiducia di cui all’articolo 66 capoverso 1 della presente legge o all’articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell’incarcerazione di un minore non accompagnato.
Art. 92, rubrica e cpv. 1bisObbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo1bis Devono assicurarsi di non trasportare persone soggette a una restrizione d’entrata o a un’altra misura:a. ordinata secondo l’articolo 65a; ob. applicabile sulla base di un accordo concluso con l’Unione europea.
Art. 103c cpv. 4 lett. e4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:e. i collaboratori dell’UDSC addetti al perseguimento penale.
Art. 122a cpv. 1, primo periodo1 Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 o 1bis sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari, oppure soggetto a una restrizione d’entrata secondo l’articolo 65a o applicabile sulla base di un accordo con l’Unione europea. …
2. Legge federale del 13 giugno 200816 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 16 cpv. 2 lett. o, e 5 lett. c n. 12 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:o. controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)17;5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N‑SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:c. le autorità doganali e di confine, per:1. Concerne soltanto il testo francese