La presente legge disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, per quanto la Confederazione non abbia deciso alcuna regolamentazione.
130.100
Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni
(LCCit)
Preambolo
visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2],
visto il messaggio del Governo del 21 febbraio 2017[3],
1. Basi
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale
L'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale sono interdipendenti.
Art. 3 Diritto comunale
Per quanto le legislazioni di Confederazione e Cantone non contengano disposizioni, i comuni patriziali sono tenuti a emanare norme sulla concessione, l'assicurazione e il rifiuto dell'attinenza comunale.
Essi devono in particolare disciplinare le competenze, la procedura e gli emolumenti.
Si applica per analogia l'articolo 86 capoverso 2 della legge sui comuni[4]. *
2. Acquisizione della cittadinanza e dell'attinenza
2.1. Acquisizione in via ordinaria
2.1.1. Condizioni
Art. 4 Stranieri 1. Requisiti del domicilio
L'acquisizione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale presuppone, oltre al permesso di domicilio, un domicilio di almeno cinque anni nel comune di naturalizzazione, due dei quali immediatamente prima della presentazione della domanda.
Se la durata complessiva del domicilio nel comune non supera i dodici anni, i comuni patriziali possono richiedere una durata del domicilio ininterrotta che può estendersi fino a cinque anni prima della presentazione della domanda.
Per le persone che vivono da almeno tre anni in unione domestica registrata con un cittadino svizzero è sufficiente in ogni caso un domicilio di due anni nel comune di naturalizzazione immediatamente prima della presentazione della domanda.
Art. 5 2. Condizioni materiali
La concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale presuppone che il richiedente risulti idoneo dopo verifica della situazione personale.
Ciò richiede in particolare che egli:
- si sia integrato con successo nella comunità cantonale e comunale;
- si sia familiarizzato con le situazioni cantonali e comunali; e
- abbia rimborsato le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni.
Art. 6 3. Criteri d'integrazione
Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
- dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
- dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
- dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per iscritto, in una lingua cantonale;
- dalla partecipazione sicura alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione, nonché da una situazione finanziaria ordinata; e
- dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
Art. 7 Cittadini svizzeri
I cittadini svizzeri che non hanno precedenti penali gravi e che fanno fronte ai loro impegni finanziari possono richiedere la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale se da almeno due anni sono domiciliati nel comune del quale intendono acquisire l'attinenza.
I comuni patriziali possono prevedere condizioni supplementari, che tuttavia non possono essere più severe di quelle vigenti per gli stranieri.
Art. 8 Eccezioni
Occorre tenere debitamente conto delle capacità di una persona che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non è in grado di adempiere singole condizioni di naturalizzazione o le adempie solo con grandi difficoltà.
2.1.2. Procedura
Art. 9 Stranieri 1. Presentazione della domanda
La domanda di naturalizzazione deve essere presentata all'Ufficio cantonale competente, unitamente alla documentazione necessaria.
Dopo l'esame dei termini di domicilio, dei precedenti penali e dell'integrazione linguistica, l'Ufficio cantonale competente inoltra la domanda al comune patriziale competente.
Art. 10 2. Attinenza comunale
Il comune patriziale effettua le indagini necessarie per la valutazione della sussistenza delle condizioni di naturalizzazione entro sei mesi dalla ricezione della domanda di naturalizzazione.
Entro altri sei mesi, l'assemblea patriziale decide con decisione a maggioranza in merito all'assicurazione o al rifiuto dell'attinenza comunale.
Richieste contrarie devono essere motivate. La motivazione deve riferirsi alle condizioni legali di naturalizzazione per la cui valutazione è competente il comune patriziale.
Il comune patriziale può delegare queste competenze alla sovrastanza patriziale o a una commissione speciale.
Art. 11 3. Cittadinanza cantonale
Dopo aver richiesto l'autorizzazione federale di naturalizzazione, il Governo decide in merito alla concessione o al rifiuto della cittadinanza cantonale. Esso può delegare queste competenze al Dipartimento competente.
Con la concessione della cittadinanza cantonale ottiene efficacia giuridica anche l'attinenza comunale.
Art. 12 Cittadini svizzeri
La domanda relativa alla concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale deve essere presentata al comune patriziale unitamente alla documentazione necessaria.
Nel caso di cittadini grigionesi, il comune patriziale decide in modo legalmente valido in merito alla concessione o al rifiuto dell'attinenza comunale.
Per il resto fanno stato per analogia gli articoli 10 e 11.
Art. 13 Cambiamento di domicilio
Se l'attinenza comunale è stata assicurata, la competenza precedente rimane valida anche in caso di trasferimento in un altro comune o in un altro Cantone.
La procedura diviene priva di oggetto se il domicilio viene trasferito all'estero.
2.2. Altro tipo di acquisizione
Art. 14 Trovatelli
Un figlio minorenne di ignoti trovato nel Cantone acquisisce l'attinenza del comune sul cui territorio è stato trovato.
Art. 15 Cittadinanza onoraria con effetti sullo stato civile 1. Condizione
Il comune patriziale può assicurare oppure, in caso di persone già in possesso della cittadinanza cantonale, conferire l'attinenza comunale onoraria a persone che si sono rese particolarmente benemerite in attività a favore della collettività o del bene comune.
Art. 16 2. Rinuncia ai requisiti del domicilio
Non deve essere soddisfatto alcun requisito del domicilio comunale.
Il Governo decide in merito alla rinuncia ai requisiti del domicilio cantonali nel quadro della concessione della cittadinanza cantonale.
Art. 17 3. Effetti e procedura
La cittadinanza onoraria ha gli stessi effetti dell'attinenza comunale acquisita nella procedura ordinaria.
Per gli stranieri è fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione.
La cittadinanza onoraria è strettamente personale.
La procedura e la competenza si conformano per analogia alle disposizioni della naturalizzazione ordinaria.
Art. 18 Cittadinanza onoraria senza effetti sullo stato civile
Il comune patriziale e il Governo sono liberi di conferire una cittadinanza onoraria comunale rispettivamente cantonale senza effetti sullo stato civile a persone che si sono rese particolarmente benemerite in attività a favore della collettività o del bene comune.
Art. 19 Acquisizione privilegiata
Può beneficiare dell'acquisizione privilegiata della cittadinanza cantonale e/o dell'attinenza comunale chi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1, ha stretti legami con il comune del quale intende acquisire l'attinenza e:
- ha perso la cittadinanza cantonale e/o l'attinenza comunale per svincolo o per legge;
- ha vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere attinente di un comune grigionese e, durante questo periodo, è effettivamente stato considerato come attinente del rispettivo comune dalle autorità cantonali o comunali; oppure
- porta il cognome da celibe/nubile di un genitore che per filiazione possiede l'attinenza comunale.
Non è necessario il domicilio nel Cantone o nel comune patriziale.
La procedura e la competenza si conformano all'articolo 12.
3. Svincolo dalla cittadinanza
Art. 20 Condizioni
Chi possiede un'altra cittadinanza cantonale o un'altra attinenza comunale o se questa gli è stata assicurata, su richiesta scritta può essere svincolato dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale.
Art. 21 Competenza
L'Ufficio cantonale competente dispone lo svincolo dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale.
4. Disposizioni comuni
Art. 22 Minorenni 1. Coinvolgimento
Di norma i figli minorenni del richiedente sono inclusi nella concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale o nello svincolo dalle stesse se vivono con il richiedente.
L'inclusione vale anche per i figli minorenni senza cittadinanza grigionese il cui genitore grigionese chiede la concessione di un'ulteriore attinenza comunale.
Per i minorenni di oltre 16 anni ciò vale solo qualora vi consentano per iscritto.
Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d'età, le condizioni materiali di cui agli articoli da 5 a 7 sono esaminate separatamente e conformemente all'età.
Art. 23 2. Domanda indipendente
Le domande indipendenti di minorenni relative alla concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale o allo svincolo dalle stesse sono possibili non prima del compimento del 12° anno d'età e devono essere presentate dal rappresentante legale. I minorenni di oltre 16 anni devono esprimere il loro consenso scritto.
In sede di esame conforme all'età delle condizioni materiali di cui agli articoli da 5 a 7 ci si può basare sulla situazione finanziaria dei genitori.
Art. 24 Trattamento di dati personali
Per adempiere i compiti conformemente alla presente legge, le competenti autorità cantonali e comunali nonché gli uffici da esse incaricati possono trattare dati, compresi profili della personalità e dati personali degni di particolare protezione, concernenti: *
- opinioni religiose o visioni del mondo;
- attività politiche;
- la salute, se vengono fatte valere eccezioni alle condizioni di naturalizzazione;
- la trascuranza di obblighi di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia;
- misure di assistenza sociale;
- procedure d'esecuzione e di fallimento;
- atti fiscali, in particolare imposte arretrate e pene fiscali;
- perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali.
Le autorità cantonali e comunali nonché terzi sono tenuti a fornire le informazioni necessarie al riguardo.
Art. 25 Emolumenti
Il Cantone e i comuni patriziali possono riscuotere emolumenti a copertura delle spese per il loro lavoro e le loro decisioni.
Il Cantone e i comuni patriziali possono riscuotere emolumenti per un importo massimo pari a 2000 franchi ciascuno per cittadino straniero e a 1000 franchi ciascuno per cittadino svizzero.
Il Cantone e i comuni patriziali possono richiedere adeguati anticipi delle spese.
Per il conferimento della cittadinanza onoraria e la corrispondente concessione della cittadinanza cantonale non possono essere riscossi emolumenti.
Art. 26 Protezione giuridica
Le decisioni negative devono essere motivate.
Le decisioni del comune patriziale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale d'appello. *
Le decisioni dell'Ufficio cantonale o del Dipartimento competente possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo. Le decisioni del Governo possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale d'appello. *
5. Disposizioni finali
Art. 27 Disposizioni transitorie 1. Adeguamento del regolamento comunale in materia di attinenza
I comuni patriziali devono adeguare i regolamenti esistenti in materia di attinenza o emanarne di nuovi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e devono trasmetterli per conoscenza all'Ufficio competente.
Art. 28 2. Concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale
Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono evase secondo le disposizioni del diritto previgente.
Le domande di cittadini svizzeri presentate nel primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ma prima dell'emanazione del regolamento comunale in materia di attinenza adeguato o nuovo, devono essere valutate in applicazione del diritto previgente.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2017 | 01.01.2018 | atto normativo | prima versione | 2017-045 |
| 17.10.2017 | 01.07.2018 | Art. 3 cpv. 3 | modifica | 2018-002 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 26 cpv. 2 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 26 cpv. 3 | modifica | 2023-008 |
| 10.02.2025 | 01.01.2026 | Art. 24 cpv. 1 | modifica | 2025-049 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 13.06.2017 | 01.01.2018 | prima versione | 2017-045 |
| Art. 3 cpv. 3 | 17.10.2017 | 01.07.2018 | modifica | 2018-002 |
| Art. 24 cpv. 1 | 10.02.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-049 |
| Art. 26 cpv. 2 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 26 cpv. 3 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |