Dopo l'abbandono della carica in Governo esiste inoltre il diritto, vita natural durante, a una pensione. La pensione ammonta per ogni anno di carica al tre e mezzo per cento dell'ultimo stipendio conseguito; ogni anno di carica iniziato viene considerato anno intero.
Se un ex Consigliere di Stato consegue un reddito da attività lucrativa che insieme alla pensione supera lo stipendio annuo di un Consigliere in carica, lo stipendio deve essere ridotto dell'importo eccedente. Le prestazioni della previdenza professionale vengono calcolate al valore della corrispondente rendita quale reddito da attività lucrativa.
Se un Consigliere di Stato diviene totalmente invalido durante il periodo di carica, la prestazione di invalidità corrisponde alla pensione che avrebbe conseguito.
La pensione vedovile ammonta al 60 per cento della pensione corrente o eventuale.