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170.380

Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato

(LSPC)

del 19.10.2006 (stato 01.01.2007)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2];

visto il messaggio del Governo del 4 luglio 2006[3],

decide:

Art. 1 Stipendio annuo

Lo stipendio annuo dei Consiglieri di Stato ammonta al 118 per cento del massimo della classe di stipendio più alta, inclusa la tredicesima mensilità, secondo la legge cantonale sul personale[4].

Lo stipendio annuo viene versato in dodici rate mensili uguali.

Art. 2 Indennità a titolo di presidenza

L'indennità a titolo di presidenza ammonta a 1/24 dello stipendio annuo e viene versata mensilmente.

Art. 3 Indennità sociali, prestazioni in caso di decesso

L'indennità sociale speciale, gli assegni per i figli e le prestazioni in caso di decesso si conformano alle disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

Art. 4 Stipendio in caso di impedimento al lavoro

Lo stipendio in caso di impedimento al lavoro, in particolare in seguito a malattia, infortunio professionale e non professionale, nonché durante la gravidanza e dopo il parto si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

Art. 5 Rimborso spese

Le spese che si presentano nell'esercizio dell'attività di Consigliere di Stato vengono rimborsate secondo le disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

Art. 6 Entrate accessorie

Le entrate accessorie da rappresentanze ai sensi dell'art. 41 Cost. cant.[5] confluiscono nella Cassa dello Stato. Sono eccettuate le diarie e i rimborsi spese.

Art. 7 Previdenza professionale

Per quanto riguarda la previdenza professionale, i Consiglieri di Stato sono assicurati presso la Cassa pensioni dei Grigioni (CPGR). I contributi e le prestazioni si conformano alla legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)[6].

Art. 8 Pensione 1. Prestazioni

Dopo l'abbandono della carica in Governo esiste inoltre il diritto, vita natural durante, a una pensione. La pensione ammonta per ogni anno di carica al tre e mezzo per cento dell'ultimo stipendio conseguito; ogni anno di carica iniziato viene considerato anno intero.

Se un ex Consigliere di Stato consegue un reddito da attività lucrativa che insieme alla pensione supera lo stipendio annuo di un Consigliere in carica, lo stipendio deve essere ridotto dell'importo eccedente. Le prestazioni della previdenza professionale vengono calcolate al valore della corrispondente rendita quale reddito da attività lucrativa.

Se un Consigliere di Stato diviene totalmente invalido durante il periodo di carica, la prestazione di invalidità corrisponde alla pensione che avrebbe conseguito.

La pensione vedovile ammonta al 60 per cento della pensione corrente o eventuale.

Art. 9 2. Computo di altre prestazioni assicurative

Se in caso di invalidità esiste al contempo un diritto a prestazioni della CPGR e ad altre prestazioni computabili ai sensi dell'articolo 18 LCPG[7], la pensione viene ridotta in modo che tutti i pagamenti raggiungano complessivamente al massimo il 60 per cento dell'ultimo stipendio conseguito. In caso di decesso di un Consigliere di Stato in carica, per i superstiti questa limitazione ammonta al 50 per cento.

Art. 10 3. Finanziamento

Le pensioni e le prestazioni coassicurate vengono finanziate dal Cantone secondo un sistema di ripartizione.

Art. 11 4. Altre disposizioni

Per il resto fanno stato per analogia le disposizioni della LCPG[8].

La CPGR provvede al pagamento delle prestazioni.

Art. 12 5. Disposizioni transitorie

Le prestazioni sorte in base al vecchio diritto rimangono invariate.

Tutti i versamenti capitalizzati dell'assicurazione dei depositi a risparmio di ogni Consigliere di Stato in carica vengono trasferiti a suo favore alla CPGR quale prestazione di libero passaggio.

Per gli anni di carica compiuti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri di Stato in carica viene computata una pensione del quattro per cento dell'ultimo stipendio conseguito.

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[9].

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore[10].

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.10.2006 01.01.2007 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.10.2006 01.01.2007 prima versione -