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170.410

Ordinanza sul personale

(OCPers)

del 12.12.2006 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanata dal Governo il 12 dicembre 2006

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e la legge sul personale[2]  *

1. Disposizioni generali

Art. 1 Politica del personale

Quale datore di lavoro il Cantone cura una cultura aziendale innovativa, orientata al team e agli obiettivi. Ai collaboratori impegnati e disposti a fornire buone prestazioni vengono offerti compiti impegnativi e condizioni di lavoro interessanti.

I collaboratori contribuiscono a loro volta ad adempiere in modo economico, tempestivo e con la qualità necessaria il mandato di prestazioni del Cantone.

Le aspettative con riferimento alla prestazione, al comportamento e agli obiettivi che devono essere raggiunti vengono comunicate chiaramente.

Il Cantone affronta le sfide in continua evoluzione. È consapevole delle elevate esigenze ad esse legate poste ai collaboratori. Il rapporto con i collaboratori è caratterizzato dal rispetto, dalla responsabilità sociale e dalla salvaguardia dell'integrità personale, tra l'altro tramite la protezione da molestie sessuali, mobbing e discriminazione. *

Alla promozione mirata viene attribuita grande importanza. Il principio delle pari opportunità è la linea guida per l'agire quotidiano.

Il Cantone promuove la parità dei sessi. Esso offre condizioni quadro favorevoli alla parità salariale e alla conciliabilità tra lavoro e vita privata, come orari di lavoro flessibili, possibilità di lavoro a tempo parziale, di job sharing, di lavoro da casa e di lavoro mobile o sostegno finanziario per l'assistenza ai figli da parte di terzi. *

Il Cantone affronta le sfide di un'Amministrazione che salvaguarda le risorse e che evita per quanto possibile influssi negativi sull'ambiente. Nel quadro di una gestione della mobilità aziendale vengono promossi l'organizzazione e la realizzazione sostenibili ed ecocompatibili del traffico di servizio e del traffico per recarsi sul luogo di lavoro. *

Il Cantone promuove la parità delle lingue ufficiali cantonali. Esso offre condizioni quadro che favoriscono la rappresentanza e all'uso delle lingue ufficiali cantonali. *

2. Costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro

Art. 2 Messa a pubblico concorso dei posti

I posti vacanti vengono messi a pubblico concorso in base alle direttive del Governo.

Dopo aver sentito l'Ufficio del personale (UP), l'autorità di assunzione può rinunciare ad una messa a pubblico concorso dei posti nei seguenti casi eccezionali:

  1. per promozioni interne o candidature interne idonee;
  2. se sono pervenute candidature idonee in soprannumero in risposta a un altro posto messo a concorso, che possono essere tenute in considerazione;
  3. se essa intende occupare un posto tramite designazione;
  4. se ciò è giustificato da riorganizzazioni;
  5. se il tempo stringe ed è garantita l'occupazione con un candidato comprovatamente qualificato;
  6. se un rapporto di lavoro non è concepito a lungo termine o presenta un volume di lavoro modesto;
  7. se propri apprendisti cercano un posto a tirocinio concluso.

Art. 3 Periodo di prova

Nel contratto di lavoro possono essere convenuti periodi di prova fino a sei mesi: *

  1. per i capi servizio, i loro supplenti e i segretari generali;
  2. per le funzioni che presuppongono una formazione specifica che deve essere seguita durante il rapporto di lavoro;
  3. per le funzioni che a seguito di requisiti particolari richiedono un'introduzione al lavoro prolungata.

In caso di impedimento al lavoro a seguito di malattia, infortunio, maternità o adempimento di un obbligo previsto dalla legge per un periodo complessivo di oltre un sesto del periodo di prova, quest'ultimo si prolunga della durata delle assenze. *

Art. 4 Disdetta del rapporto di lavoro *

La disdetta da parte dei collaboratori avviene tramite comunicazione scritta al servizio. *

… *

La disdetta da parte del Cantone avviene tramite decisione con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici. *

Art. 5 Indennità in caso di disdetta abusiva o ingiustificata

Se un'autorità di ricorso ritiene che una disdetta sia abusiva o ingiustificata, essa stabilisce l'ammontare dell'indennità.

Per il calcolo dell'indennità vengono considerati in particolare:

  1. la gravità dell'attacco alla personalità della persona licenziata;
  2. la gravità della mancanza di chi ha dato la disdetta;
  3. la durata dell'impiego della persona licenziata;
  4. l'età e la situazione sociale della persona licenziata;
  5. le prestazioni e il comportamento della persona licenziata;
  6. un'eventuale colpa concorrente della persona licenziata.

Art. 6 Modifica del volume di impiego *

Una modifica duratura del volume di impiego deve essere fissata nel contratto di lavoro. *

Nel quadro del contratto di lavoro il servizio e il collaboratore possono in ogni momento concordare una modifica temporanea del volume di impiego. *

Art. 7 Pensionamento, prosecuzione del rapporto di lavoro *

… *

… *

… *

L'autorità di assunzione può disporre il pensionamento anticipato secondo l'articolo 15 capoverso 2 LCPers[3]*

… *

In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 15 capoverso 4 LCPers, la limitazione temporale deve essere fissata nel contratto di lavoro. *

Art. 7a * Adeguamento o scioglimento per motivi di salute

La decisione in merito all'adeguamento o allo scioglimento di un rapporto di lavoro conformemente all'articolo 16 capoverso 1 LCPers[4] spetta all'autorità competente conformemente all'articolo 63 LCPers previo accordo con l'UP. L'adeguamento o lo scioglimento avviene sulla base della documentazione della procedura AI, al più presto con effetto all'ultimo giorno del mese successivo al mese in cui tale documentazione è pervenuta all'UP.

La decisione in merito all'adeguamento di comune accordo o allo scioglimento di un rapporto di lavoro conformemente all'articolo 16 capoverso 2 LCPers spetta all'autorità competente conformemente all'articolo 63 LCPers previo accordo con l'UP. In caso di inabilità parziale al lavoro che presumibilmente continuerà a sussistere il rapporto di lavoro può essere disdetto se un adeguamento non è possibile o non è sensato.

Art. 8 Soppressione di un posto

Il Dipartimento decide sulla soppressione di posti. *

Nel singolo caso le spese per la riqualificazione dei collaboratori interessati non possono di regola superare sei mensilità.

Art. 9 Ammontare della liquidazione

In caso di pensionamento nell'interesse del Cantone secondo l'articolo 15 capoverso 2 LCPers[5] o in caso di scioglimento del rapporto di lavoro secondo l'articolo 17 LCPers, di regola la liquidazione viene stabilita cumulativamente come segue:

  1. da 10 fino a 20 anni di servizio 1 mensilità;
  1. da 21 fino a 30 anni di servizio 2 mensilità;
  2. da 31 e più anni di servizio 3 mensilità;
  1. nel 41° fino al 50° anno di età 1 mensilità;
  1. nel 51° e il 52° anno di età 2 mensilità;
  2. nel 53° e il 54° anno di età 3 mensilità;
  3. nel 55° e il 56° anno di età 4 mensilità;
  4. nel 57° anno di età 5 mensilità;
  5. nel 58° anno di età 6 mensilità;
  6. nel 59° anno di età 7 mensilità;
  7. nel 60° anno di età 8 mensilità;
  8. nel 61° anno di età 6 mensilità;
  9. nel 62° anno di età 4 mensilità;
  10. nel 63° anno di età 2 mensilità;
  1. per persone con obblighi di mantenimento nei confronti di 2 persone 1 mensilità; per persone con obblighi di mantenimento nei confronti di 3 e più persone 2 mensilità.

Per il riconoscimento degli obblighi di mantenimento secondo il capoverso 3 lettera c si applicano gli stessi criteri validi per l'indennità sociale speciale.

3. Diritti dei collaboratori

3.1. Retribuzione

Art. 10 Date per il versamento degli stipendi

L'ordine di pagamento degli stipendi mensili deve essere trasmesso entro il 25 di ogni mese, in dicembre entro il 20.

L'ordine di pagamento dello stipendio secondo dispendio viene di regola trasmesso:

  1. il 25 del mese, se i nuovi documenti giustificativi per le nuove assunzioni o i ruolini di pagamento pervengono alla Sezione gestione degli stipendi entro il 14 del mese;
  2. il 10 del mese, se i documenti giustificativi per le nuove assunzioni o i ruolini di pagamento pervengono alla Sezione gestione degli stipendi entro il 31 del mese precedente.

Art. 11 Calcolo dello stipendio per frazioni di un mese

Al collaboratore che prende servizio nel corso di un mese lo stipendio mensile viene versato pro rata a contare dall'inizio contrattuale del lavoro.

Al collaboratore che lascia il servizio nel corso di un mese lo stipendio mensile viene versato pro rata fino a prima del prossimo giorno di lavoro possibile.

Quale importo giornaliero viene considerata la trentesima parte dello stipendio mensile.

Negli altri casi il diritto allo stipendio o la trattenuta sullo stesso vengono calcolati per singoli giorni oppure ore sulla base della media annua e determinati includendo le indennità per i giorni festivi come segue:

  1. per ogni giorno di lavoro la 21a parte dello stipendio mensile;
  2. per ogni ora di lavoro la 8,4a parte della paga giornaliera.

Art. 12 Attribuzione oggettiva alle classi di funzione *

Per la valutazione del posto ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 LCPers[6] vengono considerati:

  1. i requisiti specialistici;
  2. i requisiti comunicativi;
  3. i requisiti dirigenziali;
  4. il grado di difficoltà dei compiti;
  5. l'entità della responsabilità;
  6. il margine di manovra;
  7. le sollecitazioni psichiche;
  8. gli influssi ambientali.

Dalla valutazione delle singole funzioni secondo i criteri di cui al capoverso 1 risulta un valore determinato su base analitica e sistematica che determina l'attribuzione oggettiva dei posti alle classi di funzione.

Per l'attribuzione alle classi di funzione è competente l'autorità di assunzione d'intesa con l'Ufficio del personale.

Art. 13 Attribuzioni a classi di stipendio superiori e inferiori, garanzia dello stipendio

Le domande di verifica dell'attribuzione di posti ad altre classi di stipendio devono di regola essere presentate per via gerarchica all'UP entro la fine di aprile, indicandone i motivi e allegando il nuovo mansionario.

Dopo aver sentito l'UP, l'autorità di assunzione ai sensi dell'articolo 63 LCPers[7] decide in merito ad attribuzioni a classi di stipendio superiori e inferiori.

La nuova attribuzione vale di regola a partire dall'inizio dell'anno civile successivo.

Se un posto viene attribuito a due o più classi di stipendio inferiori senza influenza da parte del collaboratore, l'importo dello stipendio precedente è di regola garantito per almeno cinque anni. Se la nuova attribuzione è meno di due classi inferiore, l'importo dello stipendio precedente viene garantito a tempo indeterminato.

Nei casi menzionati al capoverso 4 le indennità di rincaro e gli aumenti dello stipendio reale non vengono versati fino al momento in cui lo stipendio raggiunge l'importo garantito in base alla nuova attribuzione.

Se la garanzia dei compiti aziendali richiede una supplenza regolare e prolungata del superiore diretto con pieno potere decisionale, dopo aver sentito l'Ufficio del personale, l'autorità di assunzione può per questa ragione concedere una classe di stipendio. *

Art. 14 Modello di valutazione soggettiva

Se l'attribuzione dei compiti deroga ai requisiti giusta la valutazione del posto di lavoro, dopo aver sentito l'UP il servizio può classificare un collaboratore secondo il modello di valutazione soggettiva al di sopra o al di sotto della classe di funzione. L'attribuzione ad un classe superiore non può superare una classe di stipendio.

Le modifiche della classificazione secondo il modello di valutazione soggettivo devono essere neutrali dal profilo dei costi. Per comprovare la perequazione dei costi possono essere presi in considerazione attribuzioni a classi inferiori, posti vacanti e volumi d'impiego non sfruttati. Le attribuzioni a classi di stipendio inferiori secondo l'articolo 16 non possono essere prese in considerazione per la compensazione.

Il Dipartimento decide una perequazione dei costi tra i servizi dopo aver sentito l'UP.

Art. 15 Stipendio minimo

Lo stipendio minimo in caso di impiego a tempo pieno ammonta a 3000 franchi al mese. Questa regola non si applica ai collaboratori che si trovano all'inizio della loro attivià lucrativa, che devono essere reintegrati nel processo di lavoro o che non hanno svolto una formazione dopo la scuola dell'obbligo.

Art. 16 Stipendio iniziale

Per la determinazione dello stipendio dei nuovi collaboratori vengono considerate la formazione, le esperienze professionali e di vita, nonché le conoscenze e le competenze particolari nell'educazione, nell'assistenza e nell'organizzazione. Il confronto interno, la pratica nel settore e le condizioni sul mercato di lavoro sono criteri supplementari.

La durata di attività precedenti dopo la formazione necessaria per il posto viene di regola computata: *

  1. fino al 15 per cento del minimo della classe di stipendio con un'esperienza professionale fino a 10 anni;
  2. ino al 30 per cento del minimo della classe di stipendio con un'esperienza professionale tra 11 e 20 anni;
  3. fino al 38 per cento del minimo della classe di stipendio con un'esperienza professionale superiore a 20 anni

Art. 17 Retribuzione degli apprendisti e dei praticanti

L'UP fissa gli stipendi degli apprendisti e dei praticanti.

Dopo aver sentito l'UP il Dipartimento stabilisce la retribuzione degli aspiranti di polizia durante la formazione.

Art. 18 Tredicesima mensilità

Se il rapporto di lavoro non dura tutto l'anno, la tredicesima mensilità viene versata pro rata. In caso di decesso la tredicesima mensilità viene calcolata fino al mese incluso in cui è avvenuto il decesso.

Dopo aver sentito l'UP i servizi possono decurtare, revocare o sospendere il pagamento della 13a mensilità. Le domande per la preparazione delle decisioni devono essere presentate all'UP entro fine settembre. *

Agli apprendisti e ai praticanti la tredicesima viene versata alle stesse condizioni valide per gli altri collaboratori.

Art. 19 Indennità di funzione

L'indennità di funzione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LCPers[8] viene di regola versata soltanto per il periodo di estensione dei compiti che supera i tre mesi.

Se i compiti vengono costantemente estesi in modo tale da equivalere a una funzione superiore, si dovrà esaminare l'attribuzione a una classe di stipendio superiore.

Art. 20 Prestazioni in caso di decesso

Le prestazioni in caso di decesso secondo l'articolo 27 capoverso 2 LCPers[9] vengono versate:

  1. al coniuge;
  2. al partner registrato;
  3. ai parenti in linea diretta oppure a fratelli o a sorelle regolarmente sostenuti;
  4. ai figli affiliati o ai genitori affilianti regolarmente sostenuti;
  5. ad altre persone che sulla base di disposizioni legislative o di decisioni giudiziarie sono state comprovatamente sostenute in modo regolare dal collaboratore deceduto.

3.2. Indennità sociali e per sostenibilità *

Art. 21 Assegni per i figli

Il diritto agli assegni per i figli deve essere fatto valere per iscritto presso l'UP. La cessazione del diritto deve essere comunicata tempestivamente.

Art. 21a * Sostegno per l'assistenza ai figli da parte di terzi

Ai collaboratori viene versato un terzo delle spese per l'assistenza ai figli da parte di terzi.

Sono determinanti le spese per l'assistenza da parte di terzi che conformemente alla tassazione definitiva vengono dedotte dall'imposta cantonale sul reddito. Per i collaboratori assoggettati alle imposte in un altro Cantone oppure tassati alla fonte vale un importo massimo che corrisponde alla deduzione massima (indicizzata) secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera l della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni[10] in vigore nell'anno in questione. I collaboratori tassati alla fonte devono comprovare le relative spese.

I contributi per l'anno civile in cui il rapporto di lavoro inizia o cessa vengono ridotti in proporzione alla durata dell'impiego.

I contributi previsti da questa disposizione devono essere richiesti all'UP indicando la deduzione conformemente alla tassazione fiscale definitiva. L'UP prende in esame le domande e versa i contributi. A tale scopo l'UP può fare capo alle autorità fiscali competenti e chiedere informazioni in merito alle relative indicazioni fatte nella tassazione fiscale definitiva.

Art. 22 Indennità sociale speciale

L'indennità sociale speciale viene versata:

  1. ai collaboratori che hanno figli a carico per i quali viene versato un assegno per i figli;
  2. agli altri collaboratori che sulla base di disposizioni legislative o di decisioni giudiziarie hanno comprovatamente a carico più di una persona avente diritto al sostegno.

In casi particolari, dopo aver sentito l'UP il Dipartimento può concedere l'indennità sociale speciale anche ad altri collaboratori.

L'indennità sociale speciale deve essere richiesta all'UP. Fanno eccezione i casi in cui viene percepito un assegno per i figli.

Se il volume d'impiego è inferiore all'89 per cento oppure in caso di congedo non pagato di oltre due settimane all'anno, l'indennità viene ridotta in proporzione.

Se due collaboratori impiegati a tempo parziale ricevono la stessa indennità sociale speciale, la somma complessiva non può superare l'indennità intera.

L'indennità sociale speciale viene versata per intero nel mese in cui inizia o si estingue il diritto. I cambiamenti nel diritto all'indennità devono essere comunicati immediatamente all'UP. Cambiamenti comunicati in ritardo hanno effetto retroattivo per un massimo di cinque anni.

Art. 23 Assegni familiari per i lavoratori agricoli

Su riserva del diritto federale, gli assegni per i figli e per l'economia domestica vengono versati ai collaboratori agricoli in base agli stessi criteri che fanno stato per gli altri collaboratori secondo gli articoli 21 e 22.

Art. 24 Fondo di previdenza per il personale

I collaboratori dell'Amministrazione cantonale che in particolare per motivi di salute, familiari o professionali si trovano in una situazione di necessità finanziaria possono essere sostenuti finanziariamente con mezzi provenienti dal fondo di previdenza per il personale. Una situazione di necessità finanziaria sussiste in particolare quando non è garantito il fabbisogno vitale. *

Il sostegno finanziario può essere concesso sotto forma di: *

  1. mutui con interessi fino a 10 000 franchi da parte dell'UP e, in aggiunta, da parte del Dipartimento delle finanze e dei comuni;
  2. mutui senza interessi fino a 10 000 franchi o contributi a fondo perso fino a 4000 franchi da parte dell'UP e, in aggiunta, da parte del Dipartimento delle finanze e dei comuni, se a seguito di circostanze particolari ciò risulta necessario per attenuare la situazione di necessità.

Tenendo conto del fabbisogno vitale l'autorità competente secondo il capoverso 2 e il collaboratore stabiliscono in un accordo che le rate per il rimborso di un mutuo vengono dedotte mensilmente dallo stipendio e che insieme all'ultima rata vengono dedotti gli interessi. *

Il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione cantonale viene gestito dall'UP. Le domande di sostegno finanziario devono essere indirizzate all'UP e devono contenere le informazioni necessarie per la valutazione della situazione di necessità finanziaria. L'UP trasmette al Dipartimento delle finanze e dei comuni le domande in merito alle quali non può decidere autonomamente insieme a un corapporto e a una proposta di accordo per il rimborso. *

Una volta all'anno il Dipartimento delle finanze e dei comuni stabilisce le condizioni relative agli interessi. *

Art. 24a * Indennità per sostenibilità

Se il tragitto di almeno due chilometri per recarsi al lavoro viene coperto regolarmente con biciclette private con o senza motore elettrico oppure con mezzi di trasporto pubblici, viene erogata ogni anno un'indennità per sostenibilità pari a 300 franchi, se il rapporto di lavoro è durato più di sei mesi. Se il credito di preventivo non è sufficiente, l'indennità per sostenibilità si riduce proporzionalmente per ciascun collaboratore.

In caso di lavoro a tempo parziale l'indennità per sostenibilità è ridotta in misura corrispondente al volume d'impiego.

I collaboratori con un'autorizzazione al parcheggio secondo l'ordinanza sulla gestione dei parcheggi dell'Amministrazione cantonale non ricevono alcuna indennità per sostenibilità.

Le indennità per sostenibilità devono essere richieste al servizio.

3.3. Spese

Art. 25 Spese 1. Principi

In linea di principio vengono rimborsate soltanto le spese le quali, secondo le disposizioni della presente sezione, risultano effettivamente e necessariamente quali spese supplementari nell'adempimento di compiti di servizio. *

Per quanto possibile le trasferte di servizio devono essere effettuate con mezzi di trasporto pubblici, a piedi oppure con biciclette con o senza motore elettrico. *

Se risulta più economico, opportuno o efficiente, le trasferte di servizio possono essere effettuate come segue: *

  1. con veicoli messi a disposizione o procurati dal Cantone;
  2. con veicoli privati;
  3. con veicoli a noleggio; oppure
  4. con mezzi di offerenti privati (taxi, aereo).

In caso di dubbi, è il superiore a decidere quali vettori di mobilità possono essere utilizzati. Se necessario per motivi aziendali, il servizio può autorizzare l'utilizzo regolare di determinati vettori di mobilità. *

Art. 26 2. Spese di vitto e di pernottamento

Per un pasto principale vengono rimborsati 25 franchi; questi vengono versati:

  1. per il pranzo, se la partenza avviene prima delle 12.00 e il rientro dopo le 13.00;
  2. per la cena, se la partenza avviene prima delle 17.30 e il rientro dopo le 20.00.

Per pasti principali portati con sé nel servizio esterno vengono rimborsati 15 franchi.

Per la prima colazione vengono rimborsati 10 franchi se la partenza avviene prima delle 06.30 e il ritorno dopo le 10.00.

Il rimborso di un pernottamento con prima colazione ammonta a 100 franchi.

Art. 27 3. Consumazione tra i pasti regolari

Per le consumazioni tra i pasti regolari vengono rimborsati fino a 12 franchi.

Le consumazioni tra i pasti regolari possono essere messe in conto, se l'assenza:

  1. dura più di undici ore e viene consumato un solo pasto principale;
  2. dura sette ore e non viene consumato alcun pasto principale.

Il giorno del rientro fa stato la durata dell'assenza dopo le 07.00.

Art. 28 4. Mezzi di trasporto pubblico *

Per trasferte di servizio e a chi si presenta per un posto a concorso vengono rimborsate le spese ferroviarie di prima classe e le spese effettive di altri mezzi di trasporto pubblico.

A seconda del tipo e del numero di trasferte di servizio effettuate con mezzi di trasporto pubblici vengono: *

  1. messi a disposizione un abbonamento metà prezzo o altri abbonamenti idonei;
  2. rimborsati in misura corrispondente abbonamenti privati.

… *

Art. 29 5. Danni a veicoli privati *

… *

Secondo le direttive del Governo per il risarcimento dei danni in caso di incidenti con veicoli a motore, i danni al veicolo privato derivanti dall'utilizzo per trasferte di servizio sono presi a carico dal fondo per i rischi non assicurati dell'Amministrazione cantonale e degli esercizi scolastici. Le domande devono essere inoltrate per via gerarchica al Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Art. 30 6. Indennità in caso di veicoli privati *

Per trasferte di servizio effettuate con automobili private vengono indennizzati 70 centesimi per chilometro, per quelle effettuate con motoveicoli privati 30 centesimi per chilometro. *

In casi eccezionali e su proposta del servizio, nonché dopo aver sentito l'UP il Dipartimento può autorizzare indennità più elevate, se le trasferte di servizio cagionano un'usura eccezionale del veicolo a causa di circostanze particolari.

Se per le trasferte di servizio vengono utilizzate regolarmente biciclette con o senza motore elettrico può essere versata annualmente una forfettaria che può raggiungere i 200 franchi. *

Le spese di parcheggio vengono indennizzate secondo la spesa effettiva.

Art. 32 8. Regolamentazioni speciali

Se il luogo del vitto o dell'alloggio non possono essere scelti liberamente oppure se le relative indennità sono insufficienti, le spese comprovate possono:

  1. essere fatte valere fino a un importo supplementare massimo del 20 per cento degli importi stabiliti all'articolo 26;
  2. essere autorizzate interamente dal servizio.

I capi servizio o i loro supplenti possono mettere in conto al Cantone le spese straordinarie per l'invito di interlocutori esterni per affari importanti. Tali conti spese devono essere documentati e presentati a parte, nonché vistati dal Dipartimento.

In casi particolari, dopo aver sentito l'UP il Dipartimento può disporre regolamentazioni speciali. Ciò vale ad esempio per periodi di assenza prolungata dal luogo di lavoro per motivi di servizio, se dei giorni liberi cadono in un periodo di assenza oppure per spese elevate a causa di attività di controllo.

Art. 33 Comunicazione e informatica per scopi di servizio

Il Dipartimento decide sui necessari impianti telefonici in locali di servizio privati e abitazioni private dei collaboratori.

Il Cantone si assume le spese per impianti telefonici disposti o autorizzati, l'abbonamento e le tasse per telefonate di servizio.

… *

… *

Il Governo fissa le indennità forfettarie per l'utilizzo di servizio di mezzi di telecomunicazione privati e designa l'autorità di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 34 Rimborso delle spese di trasloco in caso di trasferimento per motivi di servizio

Vengono rimborsate a titolo di spese di trasloco le semplici spese di trasporto compresi i premi di assicurazione.

Per le altre spese vengono rimborsati ai collaboratori coniugati fino a 1300 franchi e agli altri fino a 650 franchi.

In casi di rigore, dopo aver sentito l'UP il Dipartimento può accordare indennità più elevate.

Le spese messe in conto al Cantone devono essere documentate.

Art. 35 Indennità per locali di servizio privati

Se per l'adempimento di compiti di servizio vengono messi a disposizione locali privati, viene indennizzata la relativa quota dell'affitto comprese le spese accessorie.

L'indennità per locali di proprietà del collaboratore usati a scopo di servizio si conforma alla situazione del mercato locale.

L'UP fissa l'indennità su proposta del servizio.

Queste disposizioni non valgono per insegnanti di scuole cantonali.

Art. 35a * Lavoro da casa e lavoro mobile

In linea di principio le spese per l'infrastruttura o per il materiale di lavoro privati per il lavoro da casa e per il lavoro mobile non vengono rimborsate.

In casi eccezionali motivati, d'intesa con il Dipartimento e l'UP possono essere concordati rimborsi spese forfettari per l'infrastruttura o il materiale di lavoro privati.

3.4. Retribuzione in caso di inabilità al lavoro, previdenza professionale

Art. 36 Versamento dello stipendio durante il servizio militare, civile e di protezione civile

Durante la scuola reclute e i servizi militari volontari i collaboratori ricevono:

  1. se coniugati o aventi obblighi di mantenimento in base a norme legali o decisioni giudiziarie l'80 per cento;
  2. gli altri collaboratori il 60 per cento

dello stipendio intero compresi tutti gli assegni e le indennità.

Dopo aver sentito l'UP il servizio può autorizzare servizi militari volontari se non vi si oppongono motivi aziendali.

Al momento di lasciare il servizio del Cantone deve essere rimborsato lo stipendio percepito durante gli ultimi due anni per servizi d'avanzamento durati complessivamente più di quattro mesi come segue:

  1. nel primo anno il 50 per cento;
  2. nel secondo anno il 25 per cento.

La quota di rimborso di cui al capoverso 3 decorre dalla conclusione dell'ultimo servizio militare d'avanzamento e comprende lo stipendio base, le indennità di funzione e le indennità sociali speciali, la tredicesima mensilità e i contributi alle istituzioni sociali, al netto dell'indennità per perdita di guadagno.

Art. 37 Indennità per perdita di guadagno

I collaboratori hanno diritto all'indennità per perdita di guadagno:

  1. durante singoli servizi della durata di due giorni al massimo, prestati di sabato, domenica e durante giorni festivi oppure durante il tempo libero;
  2. per servizi prestati durante le vacanze.

Spetta ai collaboratori chiedere il rimborso dell'indennità per perdita di guadagno nei casi citati al capoverso 1.

Art. 38 Obbligo di comunicare le assenze per malattia, certificato medico

Le assenze per malattia devono essere comunicate immediatamente al servizio. *

Le assenze per malattia che superano i cinque giorni lavorativi devono essere comprovate con un certificato medico. Quest'ultimo deve contenere il grado e la presumibile durata dell'inabilità al lavoro. In casi motivati il servizio può pretendere l'esibizione di un certificato medico prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi.

II certificato medico deve essere consegnato al servizio a destinazione dell'UP.

Dopo aver sentito l'UP il Dipartimento può ordinare in ogni momento una visita da parte del medico di fiducia.

Art. 39 Versamento dello stipendio in caso di malattia

In caso di inabilità al lavoro a seguito di malattia, per 730 giorni, tuttavia al massimo fino alla cessazione del rapporto di lavoro, viene versato l'intero stipendio con tutte le indennità e tutti gli assegni (continuazione del versamento dello stipendio). *

… *

La continuazione del versamento dello stipendio si basa sui seguenti principi: *

  1. l'inabilità al lavoro viene calcolata in base alla misura in cui i compiti di servizio possono essere adempiti. L'articolo 3 e l'articolo 6 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali[11] fanno stato per analogia;
  2. durante un'inabilità al lavoro parziale i relativi giorni vengono calcolati come giorni interi;
  3. in caso di rinnovata inabilità al lavoro a seguito di malattia (ricaduta), la continuazione del versamento dello stipendio ricomincia se prima della ricaduta è sussistita la piena capacità lavorativa ininterrotta per almeno sei mesi;
  4. in caso di volume di lavoro variabile, è determinante la dodicesima parte dello stipendio versato nei 365 giorni precedenti l'inizio dell'inabilità al lavoro;
  5. in caso di inabilità al lavoro provocata intenzionalmente lo stipendio si riduce alla metà.

Le prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia (IGM) si conformano all'ordinanza sull'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia[12]*

Art. 40 Congedo per convalescenza

Su raccomandazione del medico, dopo aver sentito l'UP il Dipartimento può concedere congedi pagati per convalescenza di regola fino a due settimane.

Per congedi per convalescenza prescritti dal medico fanno stato le stesse disposizioni valide per il versamento dello stipendio in caso di malattia.

Art. 41 Versamento dello stipendio durante l'infortunio a collaboratori con volume d'impiego variabile

Il versamento dello stipendio durante l'infortunio a collaboratori con un volume d'impiego variabile è calcolato sulla base dello stipendio medio percepito nei dodici mesi precedenti l'inabilità al lavoro.

Art. 42 Premi, prestazioni assicurative e inabilità al lavoro imputabile al collaboratore

I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del Cantone. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei collaboratori. Per gli assicurati SUVA il Cantone si assume la quota del premio che supera il premio delle persone con assicurazione LAINF privata. *

Se ai collaboratori risulta un vantaggio finanziario dal versamento dello stipendio in seguito a malattia o infortunio e da eventuali prestazioni assicurative, lo stipendio deve essere ridotto in proporzione.

Se l'infortunio è da attribuire a una colpa grave del collaboratore, il Dipartimento decide una riduzione dello stipendio su proposta dell'UP.

Se l'assicurazione infortuni obbligatoria, l'assicurazione per l'invalidità, la Cassa pensioni dei Grigioni o l'assicurazione militare concede una rendita a posteriori a seguito di malattia o infortunio, il Cantone può esigere dall'assicuratore che la rendita venga versata al Cantone fino a concorrenza dell'importo da esso anticipato o nella misura in cui esso ha versato lo stipendio secondo l'articolo 36 segg. LCPers[13] durante il periodo per il quale la rendita viene versata a posteriori. *

Art. 43 Versamento dello stipendio durante la gravidanza *

In caso di inabilità al lavoro causa gravidanza fanno stato per analogia l'articolo 38 e l'articolo 39 capoverso 3 lettera d. *

… *

… *

… *

… *

… *

Art. 44 Cassa pensione, ripartizione dei contributi di risparmio *

I contributi di risparmio vengono ripartiti come segue tra i collaboratori e l'Amministrazione cantonale, a seconda dell'età: *

Età LPP (uomo/donna) Contributo totale per cento * Collaboratore per cento * Cantone per cento *
18–19 * 0,00 * 0,00 * 0,00 *
20–24 * 14,00 * 7,00 * 7,00 *
25–29 * 15,00 * 7,50 * 7,50 *
30–34 * 17,00 * 8,50 * 8,50 *
35–39 * 19,00 * 9,50 * 9,50 *
40–44 * 22,00 * 10,75 * 11,25 *
45–49 * 25,00 * 11,50 * 13,50 *
da 50 * 27,50 * 11,50 * 16,00 *
da 55 *

Art. 44a * Diritti acquisiti in seguito all'ampliamento del piano di risparmio *

Il Cantone versa un contributo di risparmio supplementare del quattro per cento dello stipendio assicurato nel 2021 secondo le disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (stato 1° gennaio 2015) ai collaboratori che secondo l'articolo 44a (stato 1° gennaio 2021) ne beneficiavano fino al 31 dicembre 2021. In caso di riduzione del volume di impiego di almeno il 20 per cento lo stipendio determinante si riduce di conseguenza e il 1° gennaio di ogni anno esso viene aumentato della compensazione del rincaro decisa dal Governo e di eventuali miglioramenti dello stipendio reale. *

Art. 45 Indennità di partenza

L'indennità di partenza secondo l'articolo 40 LCPers[14] viene versata se il collaboratore:

  1. al momento dell'uscita ha compiuto il 50° anno d'età e
  2. ha lavorato almeno 20 anni presso il Cantone e
  3. non dispone di un'assicurazione pensioni o non è assicurato in modo sufficiente secondo il capoverso 4.

L'indennità di partenza viene fissata come segue: (anni di servizio (AS) / età, indennità di partenza in stipendi mensili)

AS 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
20 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
21 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0
22 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0
23 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0
24 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
25 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
26 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
27 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
28 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
29 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
30 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
31 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
32 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

A partire da 33 anni di servizio o a partire dal compimento del 63° anno di età l'indennità di partenza ammonta a otto stipendi mensili.

In caso di volume d'impiego stabile è determinante l'ultimo stipendio mensile percepito. In caso di volume d'impiego variabile l'ammontare dello stipendio mensile viene calcolato in base allo stipendio medio degli ultimi due anni prima della partenza.

Se il collaboratore dispone di un'assicurazione pensioni, ma il totale dei premi versati dal Cantone alla Cassa pensioni è inferiore all'indennità di partenza secondo il capoverso 2, è dovuta la differenza.

Se un rapporto di lavoro viene sciolto a causa di un comportamento colpevole di un collaboratore, il diritto ai sensi del capoverso 2 viene dimezzato.

3.5. Altri diritti

Art. 46 Diritto a vacanze in caso di paga oraria

L'indennità per vacanze dei collaboratori assunti con paga oraria viene aggiunta allo stipendio e figura nel conteggio dello stipendio con un importo unico.

L'indennità per vacanze viene fissata in per cento dello stipendio lordo e ammonta con un diritto a vacanze di:

  1. cinque settimane al 10,64 per cento;
  2. cinque settimane e mezzo all'11,83 per cento;
  3. sei settimane al 13,04 per cento.

Sono considerati stipendio lordo tutti gli stipendi percepiti ad eccezione della tredicesima mensilità e dell'indennità per anzianità di servizio ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LCPers[15].

Art. 46a * Acquisto di vacanze supplementari

Ogni anno civile possono essere acquistati fino a dieci giorni di vacanza supplementari.

Il servizio comunica il numero dei giorni di vacanza supplementari e le modalità di pagamento all'UP.

Art. 47 Malattia, gravidanza o infortunio durante le vacanze *

I giorni di vacanza pregiudicati da malattia, gravidanza o infortunio possono essere recuperati, se la malattia, la gravidanza o l'infortunio impediscono lo scopo di riposo delle vacanze. *

Il diritto deve essere fatto valere con un certificato medico attestante l'inabilità al lavoro dal primo giorno.

Se le vacanze vengono prese durante un'inabilità al lavoro parziale dovuta a malattia, gravidanza o infortunio, esse sono considerate prese per intero. Fanno eccezione i casi in cui vengono presi singoli giorni di vacanza. *

Queste disposizioni non valgono per insegnanti di scuole cantonali.

Art. 48 Riduzione delle vacanze in seguito ad assenza dal lavoro

Se un collaboratore è assente in seguito a malattia, infortunio, servizio militare di avanzamento, scuola reclute o servizio civile complessivamente per più di otto settimane in un anno civile, le vacanze vengono ridotte di mezza giornata per ogni settimana di assenza che supera questo limite. *

In caso di congedo non pagato, le vacanze devono essere ridotte secondo le stesse modalità di cui al capoverso 1 a partire dalla terza settimana di assenza dal lavoro. Se il Cantone ha interesse a concedere un congedo non pagato, la riduzione potrà essere effettuata a partire dalla nona settimana. Il servizio decide dopo avere sentito l'UP.

In caso di altre assenze dal lavoro, di regola le vacanze non vengono ridotte. Il servizio decide le eccezioni dopo aver sentito l'UP.

Queste disposizioni non valgono per insegnanti di scuole cantonali.

Art. 49 Riporto delle vacanze

Di regola possono essere riportati all'anno civile successivo al massimo cinque giorni di vacanza.

Se le vacanze non possono essere prese per motivi aziendali o altri motivi plausibili, il servizio può autorizzare o disporre il riporto di al massimo quindici giorni di vacanza.

Il Dipartimento decide il riporto di un numero superiore di giorni di vacanza dopo aver sentito l'UP.

Art. 50 Compenso finanziario, domanda di rimborso delle vacanze pagate in eccesso

Se in via eccezionale le vacanze non possono essere prese per motivi aziendali o altri motivi plausibili, il compenso finanziario viene deciso dopo aver sentito l'UP:

  1. al momento di lasciare il servizio del Cantone, dal servizio;
  2. durante il rapporto di lavoro, dal Dipartimento.

I superstiti di collaboratori non hanno diritto al compenso finanziario di vacanze non usufruite.

Al momento di lasciare il servizio, le vacanze di cui si è beneficiato in eccesso possono essere conteggiate con lo stipendio o ne può essere chiesto il rimborso.

Art. 51 Congedo per anzianità di servizio

Il diritto al congedo per anzianità di servizio insorge nel momento in cui viene compiuto l'anno di servizio corrispondente secondo l'articolo 42 capoverso 1 LCPers[16] e si conforma al volume di impiego degli ultimi cinque anni. In caso di riassunzione entro quattro anni vengono computati gli anni di servizio e i volumi di impiego precedenti. *

I congedi per anzianità di servizio devono essere fruiti entro cinque anni. *

Agli insegnanti possono essere concessi congedi per anzianità di servizio anche sotto forma di riduzione del numero di ore obbligatorie. *

Art. 52 Congedo per anzianità di servizio sotto forma di indennità *

Per la conversione di un congedo per anzianità di servizio secondo l'articolo 51 in un'indennità sono determinanti lo stipendio base inclusa un'eventuale indennità di funzione al momento del versamento. *

Ai collaboratori assunti con paga oraria vengono concessi congedi per anzianità di servizio sotto forma di un'indennità la quale con 10, 15 o 20 anni di servizio corrisponde a mezzo stipendio base mensile e a partire dal 25° anno di servizio corrisponde a un intero stipendio base mensile (escluse la tredicesima mensilità, indennità di vacanza e per i giorni festivi). L'articolo 51 capoverso 1 fa stato per analogia; il diritto si conforma allo stipendio medio percepito negli ultimi cinque anni e in caso di riassunzione vengono computati gli anni di servizio e gli stipendi precedenti. L'indennità viene versata nel mese successivo al mese in cui insorge il diritto. *

Art. 53 Omaggio a collaboratori in servizio da tanti anni

Il Governo consegna un regalo ai collaboratori con 20, 30 e 40 anni di servizio, quale riconoscimento per la pluriennale collaborazione. I collaboratori ricevono l'omaggio nell'ambito di una cerimonia.

Art. 54 Regalo di commiato

I servizi possono consegnare un regalo di commiato ai collaboratori che lasciano il servizio dopo cinque anni di servizio.

Il valore del regalo può ammontare dopo 5 anni di servizio al massimo a 100 franchi, dopo 10 anni di servizio al massimo a 200 franchi e dopo 15 anni di servizio al massimo a 400 franchi.

In casi particolari i Dipartimenti possono aumentare adeguatamente queste quote.

Art. 54a * Congedo maternità

La collaboratrice deve comunicare il prima possibile al servizio, a destinazione dell'UP, il congedo maternità di cui intende beneficiare, presentando un certificato medico attestante la prevista data del parto.

Il congedo maternità inizia a decorrere dal giorno del parto:

  1. se il neonato è in grado di vivere; o
  2. se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.

Se l'altro genitore muore entro sei mesi dal parto, la collaboratrice beneficia di un congedo supplementare pagato di 14 giorni entro sei mesi dal decesso. *

… *

Per il calcolo dello stipendio, in caso di volume di lavoro variabile, è determinante lo stipendio medio percepito nei dodici mesi precedenti il parto.

Se non vi si oppongono gravi motivi di lavoro, su richiesta il servizio concede un congedo non pagato immediatamente dopo il congedo maternità pagato.

La collaboratrice può disdire il rapporto di lavoro entro un mese dal parto per la fine del congedo maternità. *

Art. 55 Congedi non pagati

I servizi possono concedere ai collaboratori fino a dieci giorni di congedo non pagato per anno civile. Il numero dei giorni concessi deve essere notificato una volta all'anno all'UP per la riduzione dello stipendio. Congedi non pagati più lunghi devono essere comunicati tempestivamente all'UP prima di essere presi.

In caso di congedi non pagati fino a dieci giorni lavorativi i contributi alla Cassa pensione vengono assunti dai collaboratori e dal Cantone. In caso di congedo che supera i dieci giorni lavorativi il beneficiario del congedo si assume sia i contributi del collaboratore che quelli del datore di lavoro.

In riferimento ai congedi per anzianità di servizio secondo l'articolo 42 LCPers[17], i congedi non pagati di una durata massima di sei mesi sono inclusi nel computo degli anni di servizio. *

Art. 56 Congedi brevi

I collaboratori hanno diritto a un congedo pagato per i seguenti eventi:

  1. tre giorni per il proprio matrimonio;
  2. un giorno per il matrimonio di propri figli, fratelli, sorelle e genitori;
  3. 13 giorni entro sei mesi dalla nascita per la genitorialità;
c)bis * 13 giorni entro un anno dall'accoglimento di un minore per l'adozione;
c)ter * per la genitorialità, 14 settimane supplementari se la madre muore il giorno del parto o entro 14 settimane dal parto, più la durata di un'eventuale ospedalizzazione del neonato, per la quale vengono tuttavia prese in considerazione al massimo otto settimane;
  1. tre giorni in caso di decesso del coniuge, di propri figli, genitori, fratelli e sorelle;
  2. un giorno per il trasloco in caso di volume di impiego del 50 per cento e più, mezza giornata in caso di volume di impiego inferiore;
  3. tre giorni per l'assistenza necessaria a un membro della famiglia con un problema di salute, ma, esclusi i figli, al massimo dieci giorni all'anno;
  4. fino a 14 settimane o, se entrambi i genitori svolgono un'attività lucrativa, fino a 7 settimane entro 18 mesi a contare dal primo giorno di congedo per l'assistenza necessaria a figli propri minorenni che a seguito di malattia o infortunio ai sensi dell'articolo 16o della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno[18] hanno gravi problemi di salute. Il congedo viene concesso per caso di malattia o di infortunio e in caso di ricaduta dopo un periodo prolungato senza problemi.

I collaboratori ricevono un congedo pagato per gli eventi elencati di seguito se questi si verificano inevitabilmente durante l'orario di lavoro ordinario e se il congedo è in relazione diretta con l'evento: *

  1. due giorni al massimo in caso di decesso di suoceri, generi, nuore, nonni e abbiatici;
  2. un giorno al massimo in caso di decesso di affini, zii e nipoti. In caso di decesso di nonni, zii e nipoti del coniuge viene concesso il medesimo congedo;
  3. tre giorni al massimo per cambiamento di domicilio ordinato per motivi di servizio;
  4. due giorni al massimo per affari pubblici, fatti salvi l'articolo 57 LCPers[19] e l'articolo 61. II diritto a un congedo pagato per visite alle autorità e citazioni delle stesse sussiste solo se sono nel pubblico interesse;
  5. cinque giorni al massimo per la formazione di monitore G+S, presso i giovani tiratori e presso altre organizzazioni giovanili. In caso di partecipazione quale responsabile dei corsi offerti da queste organizzazioni, per la metà del tempo di lavoro perso viene concesso un congedo pagato, ma per corso al massimo due giorni e mezzo;
  6. tre giorni al massimo per la partecipazione quali delegati non ufficiali a convegni organizzati da associazioni professionali, se la manifestazione è nel pubblico interesse e promuove il perfezionamento professionale del collaboratore;
  7. per la durata del servizio pompieri obbligatorio;
  8. per la durata del reclutamento e delle ispezioni militari;
  9. complessivamente una mezza giornata per la ricerca di un posto dopo la disdetta del rapporto di lavoro;
  10. il tempo necessario all'allattamento o al tiraggio del latte per i propri figli nel primo anno di vita, al massimo tuttavia il tempo concesso dall'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza federale 1 concernente la legge sul lavoro[20].

Le disposizioni di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 si applicano per analogia ai collaboratori che vivono in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto. *

… *

Se il collaboratore in caso di decesso deve preparare i funerali oppure affrontare un lungo viaggio, viene concesso un congedo massimo di tre giorni.

In casi particolari, dopo aver sentito l'UP il servizio può concedere congedi pagati di maggiore durata se sussiste un motivo di congedo ai sensi del capoverso 1 o del capoverso 2. *

Art. 56a * Modifica del volume di impiego a seguito di una nascita o di un'adozione

Se non vi si oppongono gravi motivi aziendali, i collaboratori possono ridurre il volume di impiego di un massimo del 20 per cento a un volume minimo del 20 per cento:

  1. dopo la nascita di figli propri;
  2. dopo l'adozione di uno o più minori.

La riduzione del volume di impiego deve essere fatta valere dinanzi al servizio prima o entro sei mesi dalla nascita o dall'adozione.

Se di comune accordo non viene stabilito diversamente, la riduzione del volume di impiego avviene in un solo passo con effetto all'inizio del sesto mese a decorrere dal momento in cui è stata fatta valere.

I collaboratori possono aumentare nuovamente il volume di impiego ridotto di un massimo del 20 per cento. L'aumento deve essere richiesto al servizio entro tre anni dalla riduzione. Il capoverso 3 fa stato per analogia.

Art. 57 Protezione della salute

Il Cantone adotta misure adeguate per la prevenzione di malattie e la protezione dei collaboratori da molestie psichiche e fisiche sul posto di lavoro, in particolare da molestie sessuali, mobbing e discriminazione.

Durante le prime otto settimane dopo il parto vige un divieto assoluto di occupazione. Durante le seconde otto settimane dopo il parto alla collaboratrice possono essere affidati, con il suo consenso, lavori che richiedono un onere temporale, fisico o di altro tipo di scarsa entità, se esiste un bisogno urgente. Il relativo stipendio pro rata temporis non può superare l'importo indicato nell'articolo 34d capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti[21]. La collaboratrice può revocare in ogni momento il proprio consenso. *

Con la gestione della riabilitazione si mira al mantenimento della capacità lavorativa, nonché alla rapida e definitiva reintegrazione delle persone malate o infortunate.

Su incarico dell'autorità competente l'UP può disporre misure volte alla salvaguardia della salute e visite da parte del medico di fiducia.

Art. 57a * Assunzione delle spese per l'assistenza giudiziaria

Il Dipartimento decide sull'assunzione delle spese per un'assistenza giudiziaria secondo l'articolo 47 LCPers[22].

Art. 57b * Segnalazione di irregolarità

Il Governo conferisce l'incarico di gestione del servizio di segnalazione conformemente all'articolo 47a LCPers[23].

Il contratto di incarico secondo il capoverso 1:

  1. deve essere stipulato con persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede in Svizzera;
  2. deve contenere sufficienti garanzie circa la segretezza, la protezione dei dati, competenze specifiche e metodologiche, canali di segnalazione adeguati e l'indipendenza;
  3. deve essere stipulato a termine per un massimo di sei anni, escludendo proroghe o contratti successivi;
  4. può essere stipulato con la stessa persona al più presto sei anni dopo la scadenza di un incarico precedente secondo il capoverso 1.

4. Obblighi dei collaboratori

Art. 58 Obblighi generali di servizio

I collaboratori adempiono personalmente, in modo mirato, coscienzioso e con iniziativa propria ai compiti loro assegnati.

Per adempiere ai compiti di servizio deve essere utilizzato il tempo di lavoro prescritto.

Art. 59 Utilizzo privato di attrezzature di servizio

Le attrezzature di servizio possono essere utilizzate per scopi privati solo in caso di necessità. Le tasse per telefonate private, nonché per l'utilizzo privato di attrezzature di servizio, come Internet e fotocopiatrici, devono essere rimborsate al Cantone in base alle direttive interne dell'Amministrazione cantonale.

Art. 60 Obbligo di segretezza ed edizione di atti, partecipazione a procedure giudiziarie

L'obbligo di segretezza non vale per gli atti o affari alla cui segretezza non vi sono interessi pubblici o interessi tutelabili di terzi.

L'edizione di atti in procedure giudiziarie e amministrative si conforma alle disposizioni procedurali in materia della Confederazione e del Cantone. In procedure di diritto civile e amministrativo decide il Dipartimento e in caso di controversie il Governo.

La partecipazione quale parte, testimone o esperto in una procedura giudiziaria deve essere autorizzata dal Dipartimento, se è necessario uno scioglimento dal segreto d'ufficio. L'obbligo di autorizzazione sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 60bis * Divieto di accettare regali

Sono esclusi dal divieto i regali e i vantaggi:

  1. concessi in relazione a un evento particolare, come Natale, Capodanno o un anniversario;
  2. il cui valore ammonta al massimo a 100 franchi; i regali e i vantaggi concessi entro un anno dalla stessa persona o istituzione vengono sommati; e
  3. la cui accettazione non desta l'impressione di parzialità.

I regali o i vantaggi che non possono essere accettati e corrispondenti offerte o casi dubbi devono essere notificati al servizio. Il servizio decide:

  1. se sussiste un'eccezione secondo il capoverso 1;
  2. se i regali, i vantaggi o le offerte vengono accettati o rifiutati, distrutti o impiegati a scopo diverso.

5. Ulteriori disposizioni

Art. 60a * Elaborazione dei dati 1. Gestione e contenuti dei dossier e degli atti del personale

L'UP gestisce in modo centralizzato per ogni rapporto di lavoro un dossier elettronico del personale e un dossier del personale in forma cartacea.

Nei dossier elettronici del personale vengono depositati in particolare documenti allestiti in relazione a:

  1. candidature;
  2. stipulazioni e modifiche di contratti;
  3. stipendio e assicurazioni;
  4. certificati di lavoro;
  5. attività accessorie;
  6. formazioni e perfezionamenti professionali;
  7. qualifiche personali e professionali, fatto salvo il capoverso 6;
  8. controversie, misure, procedimenti e decisioni in materia di diritto del personale e di vigilanza;
  9. partenze e trasferimenti.

Nei dossier del personale in forma cartacea vengono inoltre depositati i seguenti documenti originali:

  1. contratti di lavoro;
  2. accordi relativi al perfezionamento personale;
  3. contratti di mutuo;
  4. dimissioni di collaboratori;
  5. contratti di annullamento;
  6. disposizioni e decisioni in materia di diritto del personale e di vigilanza.

Nei dossier centrali del personale non vengono depositati documenti che risultano nel quadro della formazione della volontà in relazione a decisioni di diritto del personale in atto o da prendere in un futuro prossimo, come richieste, bozze e appunti interni nonché corapporti, corrispondenza e documenti relativi a indagini interne o esterne.

I servizi sono autorizzati a conservare per i loro collaboratori copie di atti e documenti secondo i capoversi 2 e 3 nonché documenti secondo il capoverso 4.

Gli originali delle valutazioni dei collaboratori secondo l'articolo 67 vengono conservati dai servizi o trasmessi all'UP affinché li depositi nel dossier elettronico del personale.

Art. 60b * 2. Termini per la conservazione e la distruzione di dati personali

I dati di ex collaboratori vengono conservati per al massimo dieci anni a contare dalla loro partenza e in seguito distrutti.

Sono fatti salvi:

  1. obblighi di conservazione legali, in particolare sulla base della legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione e della relativa ordinanza;
  2. i casi in cui una controversia in materia di diritto del personale incombente o pendente richiede una conservazione più lunga.

I dati di persone che si sono candidate senza successo per un posto devono essere restituiti o distrutti. Con il consenso della persona interessata, i rispettivi dati possono essere conservati per al massimo sei mesi nel pool di candidature dell'UP o, nelle liste d'attesa permanenti dei servizi, anche più a lungo.

Per candidature spontanee fa stato per analogia il capoverso 3.

Art. 60c * 3. Responsabilità

I servizi sono responsabili affinché l'UP abbia a disposizione gli atti e i documenti da depositare nei dossier centrali del personale.

L'UP è responsabile affinché i sistemi elettronici di informazione concernenti il personale e i dossier elettronici del personale da esso tenuti a giorno nonché i diritti di accesso e di trattamento dei dati personali in essi contenuti vengano predisposti e gestiti a norma delle prescrizioni del diritto in materia di protezione dei dati, in particolare della legge cantonale sulla protezione dei dati e dell'ordinanza sull'impiego dell'informatica nell'Amministrazione cantonale dei Grigioni.

Le autorità coinvolte sono responsabili insieme affinché le esigenze fondate sul diritto in materia di protezione dei dati vengano soddisfatte entro termini adeguati dopo che sono state fatte valere.

Chi elabora dati di collaboratori e candidati, deve osservare le prescrizioni generali del diritto in materia di protezione dei dati, in particolare della legge cantonale sulla protezione dei dati e dell'ordinanza sull'impiego dell'informatica nell'Amministrazione cantonale dei Grigioni.

Art. 61 Altre cariche pubbliche e attività accessorie 1. Obbligo e procedura di notifica *

Le cariche pubbliche accessorie e le attività accessorie devono essere notificate al servizio possibilmente prima della candidatura, della nomina, dell'assunzione o dell'esercizio della funzione. *

Sono escluse dall'obbligo di notifica le attività accessorie per le quali sono esclusi, nel singolo caso e nell'insieme, conflitti di interesse con la funzione di servizio e lo svolgimento dei compiti dei collaboratori. Tra queste entrano in considerazione segnatamente attività accessorie svolte in seno ad associazioni del tempo libero. In caso di dubbio, le attività accessorie devono essere notificate. *

… *

… *

Art. 61a * 2. Obbligo e procedura di autorizzazione

Sono soggetti all'obbligo di autorizzazione l'assunzione e l'esercizio di:

  1. cariche pubbliche;
  2. mandati in seno a consigli di fondazione e d'amministrazione e funzioni para-gonabili;
  3. attività con un onere di tempo settimanale superiore a dieci ore, segnatamente per collaboratori con un volume d'impiego a tempo pieno;
  4. attività che richiedono un congedo per poter essere svolte, segnatamente per collaboratori con un volume d'impiego a tempo pieno;
  5. attività nel quadro delle quali non sono esclusi conflitti con interessi importanti del Cantone.

In vista di una candidatura o di una nomina, è possibile chiedere al Dipartimento una decisione provvisoria relativa all'obbligo di autorizzazione e il rilascio dell'autorizzazione.

Se vengono ricoperte diverse cariche pubbliche accessorie o svolte diverse attività accessorie le quali singolarmente non sono soggette all'obbligo di autorizzazione oppure se sussistono dubbi su tale obbligo, l'UP deve esaminare tali cariche o attività.

Se esiste un obbligo di autorizzazione, d'intesa con il collaboratore il servizio trasmette al Dipartimento le notifiche del collaboratore secondo l'articolo 61 quale domanda di rilascio dell'autorizzazione. Il collaboratore e il servizio possono presentare richieste motivate.

Un'autorizzazione può essere limitata nel tempo o vincolata a degli oneri.

Art. 61b * 3. Congedo pagato, indennità di terzi in caso di deleghe di servizio

In considerazione delle circostanze concrete, per l'esercizio di una carica pubblica accessoria o di un'attività accessoria, per ogni anno civile vengono concessi in particolare i seguenti congedi pagati:

  1. fino a cinque giorni:
  1. per l'esercizio della funzione di presidente in seno a un municipio, a un consiglio patriziale, a un consiglio scolastico o a un consiglio parrocchiale,
  2. per l'attività in seno al comitato direttivo di un'organizzazione nazionale attiva nei settori professione, cultura o sport;
  1. fino a tre giorni:
  1. per l'esercizio della funzione di membro di un municipio, di un consiglio patriziale, di un consiglio scolastico o di un consiglio parrocchiale,
  2. per l'attività di giudice in un tribunale regionale o per l'esercizio di funzioni paragonabili.

Qualora, ai sensi dell'articolo 57 capoverso 5 LCPers, nel quadro dei loro rapporti di lavoro dei collaboratori vengono distaccati in un'autorità, in una commissione o in un'altra istituzione o in un altro organo, le indennità versate da terzi per l'attività in seno a tale istituzione od organo spettano al Cantone.

Art. 62 Promozione e sviluppo del personale 1. In generale

Il Cantone sostiene e promuove la formazione e il perfezionamento professionale dei collaboratori e degli apprendisti.

I collaboratori si impegnano personalmente a perfezionarsi a livello professionale. Essi possono essere obbligati al perfezionamento professionale.

Per ogni giorno di congedo pagato secondo l'articolo 42 capoverso 1 LCPers[24], che viene impiegato per la formazione e il perfezionamento professionale che sono nell'interesse del Cantone, viene accordato un giorno di formazione o perfezionamento supplementare pagato, nella misura in cui ciò è possibile dal punto di vista aziendale. Questi giorni di formazione o perfezionamento messi a disposizione dal Cantone in via aggiuntiva non possono superare i 30 giorni durante l'intero periodo di impiego presso il Cantone. Queste disposizioni non valgono per insegnanti di scuole cantonali.

L'UP allestisce ogni anno un programma di corsi interni di formazione e perfezionamento professionale ed emana le necessarie direttive.

Art. 63 2. Decisione

Il servizio decide sulla frequenza di corsi di formazione e di perfezionamento professionale dei propri collaboratori.

Se un'unità di formazione o di perfezionamento professionale svolta durante l'orario di lavoro ordinario dura più di dieci giorni oppure se le spese del Cantone ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 superano gli 8 000 franchi, il servizio decide dopo aver sentito l'UP. In questi casi, la regolamentazione relativa alla formazione e al perfezionamento professionale deve essere concordata per iscritto con il collaboratore.

Art. 64 3. Assunzione delle spese

Il Cantone si assume le spese per le misure di promozione e sviluppo del personale da esso disposte.

Le spese risultanti da corsi di formazione e di perfezionamento professionale vengono assunte dal Cantone, se la partecipazione del collaboratore è nell'interesse del Cantone.

Si distingue tra i seguenti gradi d'interesse:

  1. Grado d'interesse 1: formazione e perfezionamento professionale prevalentemente nell'interesse del Cantone;
  2. Grado d'interesse 2: formazione e perfezionamento professionale nell'interesse sia del Cantone che del collaboratore;
  3. Grado d'interesse 3: formazione e perfezionamento professionale prevalentemente o esclusivamente nell'interesse del collaboratore.

L'assunzione delle spese viene di regola calcolata secondo lo schema seguente:

Grado d'interesse Costi del corso e spese generali Spese salariali
1 100 per cento 100 per cento
2 fino al 50 per cento 100 per cento
3 - -

D'intesa con l'UP il servizio decide sull'ammontare della partecipazione alle spese.

Art. 65 4. Obbligo di rimborso

Se le spese del Cantone (costi del corso, spese generali, spese salariali, incluse indennità di funzione, indennità sociali speciali, tredicesima mensilità e contributi a istituzioni sociali) per unità di formazione o di perfezionamento professionale superano gli 8000 franchi, il collaboratore è tenuto a rimborsare, alle condizioni sottostanti, la parte che supera questo importo

L'obbligo di rimborso insorge se il collaboratore lascia il servizio entro due anni dalla conclusione della formazione o del perfezionamento professionale. Per ogni mese intero di lavoro durante questo periodo di due anni, l'importo soggetto al rimborso si riduce di 1/24.

Il periodo di due anni ai sensi del capoverso 2 può essere prolungato in casi di formazione o perfezionamento professionale che hanno provocato costi elevati oppure ridotto in casi eccezionali.

Il Cantone può richiedere il rimborso di spese già pagate e non ancora risultate, se il collaboratore senza motivi plausibili non inizia la formazione o il perfezionamento professionale o lo interrompe o non si presenta all'esame. Lo stesso vale nel caso in cui il collaboratore non riesce a concludere una formazione o un perfezionamento professionale con un diploma formale, perché non sono stati intrapresi gli sforzi pretendibili.

Se sussistono motivi plausibili e dopo aver sentito l'UP il Dipartimento può rinunciare al rimborso.

Art. 66 5. Utilizzo dell'orario di lavoro

In linea di principio è considerato orario di lavoro soltanto la formazione o il perfezionamento professionale che coincide con l'orario di lavoro ordinario.

Se la formazione o il perfezionamento professionale viene svolta risp. svolto nel tempo libero o essa è volontaria risp. esso è volontario e se sussistono motivi plausibili, dopo aver sentito l'UP il servizio può eccezionalmente computarla risp. computarlo in parte o per intero quale orario di lavoro.

Art. 67 Valutazione del collaboratore

Le prestazioni, le qualità professionali, l'impegno e il comportamento del collaboratore devono essere valutati annualmente. In questo contesto devono essere eseguite analisi della situazione e fissati gli obiettivi futuri. In caso di superiori deve inoltre essere valutata la qualità dirigenziale.

Art. 68 Proposte relative all'esercizio

Le proposte dei collaboratori relative a miglioramenti dell'economicità, dell'organizzazione, della sicurezza o della collaborazione possono essere ricompensate.

6. Disposizioni finali

Art. 69a * Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda i periodi di formazione come apprendistati, scuole del settore sanitario o stage, nonché le riassunzioni antecedenti il 1° gennaio 2023, il computo o la considerazione di anni di servizio e volumi di impiego precedenti si conforma all'articolo 51 capoverso 1 nella versione del 12 dicembre 2006.

Art. 70 Abrogazione del diritto previgente, entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore[25] contemporaneamente alla legge sul personale e sostituisce le disposizioni esecutive dell'ordinanza sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni del 23 ottobre 2001. È fatto salvo il capoverso 2.

L'articolo 16 capoversi 2 e 3 e l'articolo 42 capoverso 1 terza frase entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
12.12.2006 01.01.2007 atto normativo prima versione -
12.12.2006 01.01.2008 Art. 16 cpv. 2 modifica -
12.12.2006 01.01.2008 Art. 42 cpv. 1 modifica -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 7 cpv. 3 modifica -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 7 cpv. 4 introduzione -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 7 cpv. 5 introduzione -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 8 cpv. 1 modifica -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 18 cpv. 2 modifica -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 57a introduzione -
11.08.2009 01.09.2009 Art. 44b introduzione -
22.06.2010 01.07.2010 Art. 12 modifica titolo -
22.06.2010 01.07.2010 Art. 13 cpv. 6 introduzione -
08.03.2011 01.01.2011 Art. 44a revisione totale -
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1 modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" / "Contributo totale per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "Contributo totale per cento" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "Collaboratore per cento" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "Cantone per cento" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Contributo totale per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Collaboratore per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Cantone per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Contributo totale per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Collaboratore per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Cantone per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Contributo totale per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Collaboratore per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Cantone per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Contributo totale per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Collaboratore per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Cantone per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Contributo totale per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Collaboratore per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Cantone per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Contributo totale per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Collaboratore per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Cantone per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" rinominato 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Contributo totale per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Collaboratore per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Cantone per cento" modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 55" introduzione 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 56 cpv. 2 modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 56 cpv. 2, j) modifica 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 56 cpv. 2, k) introduzione 2014-027
11.11.2014 01.01.2015 Art. 56 cpv. 4 abrogazione 2014-027
20.12.2016 01.01.2017 Art. 43 modifica titolo 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 43 cpv. 1 modifica 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 43 cpv. 2 abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 43 cpv. 3 abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 43 cpv. 4 abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 43 cpv. 5 abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 43 cpv. 6 abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 47 modifica titolo 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 47 cpv. 1 modifica 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 47 cpv. 3 modifica 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 48 cpv. 1 modifica 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 54a introduzione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 56 cpv. 1, c) modifica 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 1bis introduzione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 60a introduzione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 60b introduzione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 60c introduzione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 modifica titolo 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 1 modifica 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 2 modifica 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 2, a) abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 2, b) abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 2, c) abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 2, d) abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 2, e) abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 2, f) abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 2, g) abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 2, h) abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 3 abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61 cpv. 4 abrogazione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61a introduzione 2016-032
20.12.2016 01.01.2017 Art. 61b introduzione 2016-032
22.09.2020 01.10.2020 Art. 1 cpv. 6 introduzione 2020-040
22.09.2020 01.10.2020 Art. 25 cpv. 1 modifica 2020-040
22.09.2020 01.10.2020 Art. 33 cpv. 3 abrogazione 2020-040
22.09.2020 01.10.2020 Art. 33 cpv. 4 abrogazione 2020-040
22.09.2020 01.10.2020 Art. 35a introduzione 2020-040
24.11.2020 01.01.2021 Art. 56 cpv. 1, c) modifica 2020-055
24.11.2020 01.01.2021 Art. 56 cpv. 1, c)bis introduzione 2020-055
26.10.2021 01.01.2022 ingresso modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1 modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" / "Contributo totale per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" / "Collaboratore per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" / "Cantone per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Contributo totale per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Collaboratore per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Cantone per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Contributo totale per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Collaboratore per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Cantone per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Contributo totale per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Collaboratore per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Cantone per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Contributo totale per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Collaboratore per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Cantone per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Contributo totale per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Collaboratore per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Cantone per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Contributo totale per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Collaboratore per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Cantone per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" rinominato 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Contributo totale per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Collaboratore per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Cantone per cento" modifica 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 55" abrogazione 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44a modifica titolo 2021-046
26.10.2021 01.01.2022 Art. 44a cpv. 1 modifica 2021-046
05.07.2022 01.01.2023 Art. 1 cpv. 7 introduzione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Titolo 3.2. modifica 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 24a introduzione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 25 cpv. 1 modifica 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 25 cpv. 1, a) abrogazione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 25 cpv. 1, b) abrogazione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 25 cpv. 1, c) abrogazione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 25 cpv. 1, d) abrogazione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 25 cpv. 1, e) abrogazione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 25 cpv. 2 modifica 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 25 cpv. 3 introduzione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 25 cpv. 4 introduzione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 28 modifica titolo 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 28 cpv. 2 modifica 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 28 cpv. 2, a) introduzione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 28 cpv. 2, b) introduzione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 28 cpv. 3 abrogazione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 29 modifica titolo 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 29 cpv. 1 abrogazione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 30 modifica titolo 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 30 cpv. 1 modifica 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 30 cpv. 3 modifica 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 31 abrogazione 2022-028
05.07.2022 01.01.2023 Art. 69 abrogazione 2022-028
05.12.2022 01.01.2023 Art. 1 cpv. 4 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 1 cpv. 6 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 1 cpv. 8 introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 3 cpv. 1 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 3 cpv. 1, a) modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 3 cpv. 1, b) modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 3 cpv. 1, c) modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 3 cpv. 2 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 4 modifica titolo 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 4 cpv. 1 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 4 cpv. 2 abrogazione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 4 cpv. 3 introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 6 modifica titolo 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 6 cpv. 1 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 6 cpv. 2 introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 7 modifica titolo 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 7 cpv. 1 abrogazione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 7 cpv. 2 abrogazione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 7 cpv. 3 abrogazione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 7 cpv. 5 abrogazione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 7 cpv. 6 introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 7a introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 21a introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 24 cpv. 1 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 24 cpv. 2 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 24 cpv. 2, a) introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 24 cpv. 2, b) introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 24 cpv. 3 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 24 cpv. 4 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 24 cpv. 5 introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 38 cpv. 1 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 42 cpv. 4 introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 44 modifica titolo 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 44 cpv. 1 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 44b abrogazione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 46 cpv. 2, a) modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 46 cpv. 2, b) modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 46 cpv. 2, c) modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 46a introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 51 cpv. 1 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 51 cpv. 2 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 51 cpv. 3 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 52 modifica titolo 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 52 cpv. 1 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 52 cpv. 2 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 54a cpv. 3 abrogazione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 55 cpv. 3 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56 cpv. 1, c) modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56 cpv. 1, c)bis modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56 cpv. 1, e) modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56 cpv. 1, f) introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56 cpv. 1, g) introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56 cpv. 2 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56 cpv. 2, i) abrogazione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56 cpv. 3 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56 cpv. 6 modifica 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 56a introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 57b introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 60bis introduzione 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 69a introduzione 2022-043
20.10.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 1 modifica 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 2 abrogazione 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 3 modifica 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 3, a) introduzione 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 3, b) introduzione 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 3, c) introduzione 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 3, d) introduzione 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 3, e) introduzione 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 4 modifica 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 42 cpv. 4 modifica 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 43 cpv. 1 modifica 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 54a cpv. 2bis introduzione 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 54a cpv. 6 modifica 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 56 cpv. 1, c) modifica 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 56 cpv. 1, c)ter introduzione 2025-053
20.10.2025 01.01.2026 Art. 56 cpv. 1, f) modifica 2025-053

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 12.12.2006 01.01.2007 prima versione -
ingresso 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 1 cpv. 4 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 1 cpv. 6 22.09.2020 01.10.2020 introduzione 2020-040
Art. 1 cpv. 6 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 1 cpv. 7 05.07.2022 01.01.2023 introduzione 2022-028
Art. 1 cpv. 8 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 3 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 3 cpv. 1, a) 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 3 cpv. 1, b) 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 3 cpv. 1, c) 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 3 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 4 05.12.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-043
Art. 4 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 4 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-043
Art. 4 cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 6 05.12.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-043
Art. 6 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 6 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 7 05.12.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-043
Art. 7 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-043
Art. 7 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-043
Art. 7 cpv. 3 28.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 7 cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-043
Art. 7 cpv. 4 28.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 7 cpv. 5 28.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 7 cpv. 5 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-043
Art. 7 cpv. 6 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 7a 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 8 cpv. 1 28.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 12 22.06.2010 01.07.2010 modifica titolo -
Art. 13 cpv. 6 22.06.2010 01.07.2010 introduzione -
Art. 16 cpv. 2 12.12.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 18 cpv. 2 28.10.2008 01.01.2009 modifica -
Titolo 3.2. 05.07.2022 01.01.2023 modifica 2022-028
Art. 21a 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 24 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 24 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 24 cpv. 2, a) 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 24 cpv. 2, b) 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 24 cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 24 cpv. 4 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 24 cpv. 5 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 24a 05.07.2022 01.01.2023 introduzione 2022-028
Art. 25 cpv. 1 22.09.2020 01.10.2020 modifica 2020-040
Art. 25 cpv. 1 05.07.2022 01.01.2023 modifica 2022-028
Art. 25 cpv. 1, a) 05.07.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-028
Art. 25 cpv. 1, b) 05.07.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-028
Art. 25 cpv. 1, c) 05.07.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-028
Art. 25 cpv. 1, d) 05.07.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-028
Art. 25 cpv. 1, e) 05.07.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-028
Art. 25 cpv. 2 05.07.2022 01.01.2023 modifica 2022-028
Art. 25 cpv. 3 05.07.2022 01.01.2023 introduzione 2022-028
Art. 25 cpv. 4 05.07.2022 01.01.2023 introduzione 2022-028
Art. 28 05.07.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-028
Art. 28 cpv. 2 05.07.2022 01.01.2023 modifica 2022-028
Art. 28 cpv. 2, a) 05.07.2022 01.01.2023 introduzione 2022-028
Art. 28 cpv. 2, b) 05.07.2022 01.01.2023 introduzione 2022-028
Art. 28 cpv. 3 05.07.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-028
Art. 29 05.07.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-028
Art. 29 cpv. 1 05.07.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-028
Art. 30 05.07.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-028
Art. 30 cpv. 1 05.07.2022 01.01.2023 modifica 2022-028
Art. 30 cpv. 3 05.07.2022 01.01.2023 modifica 2022-028
Art. 31 05.07.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-028
Art. 33 cpv. 3 22.09.2020 01.10.2020 abrogazione 2020-040
Art. 33 cpv. 4 22.09.2020 01.10.2020 abrogazione 2020-040
Art. 35a 22.09.2020 01.10.2020 introduzione 2020-040
Art. 38 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 39 cpv. 1 20.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-053
Art. 39 cpv. 2 20.10.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-053
Art. 39 cpv. 3 20.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-053
Art. 39 cpv. 3, a) 20.10.2025 01.01.2026 introduzione 2025-053
Art. 39 cpv. 3, b) 20.10.2025 01.01.2026 introduzione 2025-053
Art. 39 cpv. 3, c) 20.10.2025 01.01.2026 introduzione 2025-053
Art. 39 cpv. 3, d) 20.10.2025 01.01.2026 introduzione 2025-053
Art. 39 cpv. 3, e) 20.10.2025 01.01.2026 introduzione 2025-053
Art. 39 cpv. 4 20.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-053
Art. 42 cpv. 1 12.12.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 42 cpv. 4 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 42 cpv. 4 20.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-053
Art. 43 20.12.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-032
Art. 43 cpv. 1 20.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-032
Art. 43 cpv. 1 20.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-053
Art. 43 cpv. 2 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 43 cpv. 3 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 43 cpv. 4 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 43 cpv. 5 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 43 cpv. 6 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 44 05.12.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-043
Art. 44 cpv. 1 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" / "Contributo totale per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "Contributo totale per cento" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" / "Contributo totale per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "Collaboratore per cento" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" / "Collaboratore per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "Cantone per cento" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "18–19" / "Cantone per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Contributo totale per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Contributo totale per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Collaboratore per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Collaboratore per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Cantone per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Cantone per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Contributo totale per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Contributo totale per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Collaboratore per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Collaboratore per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Cantone per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Cantone per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Contributo totale per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Contributo totale per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Collaboratore per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Collaboratore per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Cantone per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Cantone per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Contributo totale per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Contributo totale per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Collaboratore per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Collaboratore per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Cantone per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Cantone per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Contributo totale per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Contributo totale per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Collaboratore per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Collaboratore per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Cantone per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Cantone per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Contributo totale per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Contributo totale per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Collaboratore per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Collaboratore per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Cantone per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Cantone per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" 11.11.2014 01.01.2015 rinominato 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" 26.10.2021 01.01.2022 rinominato 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Contributo totale per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Contributo totale per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Collaboratore per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Collaboratore per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Cantone per cento" 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 50" / "Cantone per cento" 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 55" 11.11.2014 01.01.2015 introduzione 2014-027
Art. 44 cpv. 1, tabella, "da 55" 26.10.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-046
Art. 44a 08.03.2011 01.01.2011 revisione totale -
Art. 44a 26.10.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-046
Art. 44a cpv. 1 26.10.2021 01.01.2022 modifica 2021-046
Art. 44b 11.08.2009 01.09.2009 introduzione -
Art. 44b 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-043
Art. 46 cpv. 2, a) 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 46 cpv. 2, b) 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 46 cpv. 2, c) 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 46a 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 47 20.12.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-032
Art. 47 cpv. 1 20.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-032
Art. 47 cpv. 3 20.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-032
Art. 48 cpv. 1 20.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-032
Art. 51 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 51 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 51 cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 52 05.12.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-043
Art. 52 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 52 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 54a 20.12.2016 01.01.2017 introduzione 2016-032
Art. 54a cpv. 2bis 20.10.2025 01.01.2026 introduzione 2025-053
Art. 54a cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-043
Art. 54a cpv. 6 20.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-053
Art. 55 cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 56 cpv. 1, c) 20.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-032
Art. 56 cpv. 1, c) 24.11.2020 01.01.2021 modifica 2020-055
Art. 56 cpv. 1, c) 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 56 cpv. 1, c) 20.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-053
Art. 56 cpv. 1, c)bis 24.11.2020 01.01.2021 introduzione 2020-055
Art. 56 cpv. 1, c)bis 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 56 cpv. 1, c)ter 20.10.2025 01.01.2026 introduzione 2025-053
Art. 56 cpv. 1, e) 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 56 cpv. 1, f) 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 56 cpv. 1, f) 20.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-053
Art. 56 cpv. 1, g) 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 56 cpv. 2 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 56 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 56 cpv. 2, i) 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-043
Art. 56 cpv. 2, j) 11.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-027
Art. 56 cpv. 2, k) 11.11.2014 01.01.2015 introduzione 2014-027
Art. 56 cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 56 cpv. 4 11.11.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-027
Art. 56 cpv. 6 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-043
Art. 56a 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 57 cpv. 1bis 20.12.2016 01.01.2017 introduzione 2016-032
Art. 57a 28.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 57b 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 60bis 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043
Art. 60a 20.12.2016 01.01.2017 introduzione 2016-032
Art. 60b 20.12.2016 01.01.2017 introduzione 2016-032
Art. 60c 20.12.2016 01.01.2017 introduzione 2016-032
Art. 61 20.12.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-032
Art. 61 cpv. 1 20.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-032
Art. 61 cpv. 2 20.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-032
Art. 61 cpv. 2, a) 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61 cpv. 2, b) 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61 cpv. 2, c) 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61 cpv. 2, d) 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61 cpv. 2, e) 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61 cpv. 2, f) 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61 cpv. 2, g) 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61 cpv. 2, h) 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61 cpv. 3 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61 cpv. 4 20.12.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-032
Art. 61a 20.12.2016 01.01.2017 introduzione 2016-032
Art. 61b 20.12.2016 01.01.2017 introduzione 2016-032
Art. 69 05.07.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-028
Art. 69a 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-043