La Corte plenaria si riunisce di norma ogni due mesi.
Una seduta straordinaria può essere convocata dal presidente o su richiesta di almeno cinque giudici d'appello.
Ogni membro della Corte plenaria può presentare una richiesta motivata per l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.
Le decisioni della Corte plenaria vengono prese in occasione di una seduta o per mezzo di una procedura per circolazione degli atti.
Ogni membro della Corte plenaria dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.
Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici d'appello presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente.
In caso di elezioni, al primo turno elettorale decide la maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta è il numero intero immediatamente superiore che risulta dividendo il numero totale di tutti i voti validi per il doppio dei seggi vacanti. Le astensioni, le schede bianche e i voti nulli non vengono conteggiati. Se il numero di persone che hanno ottenuto la maggioranza assoluta è superiore al numero di seggi da occupare, risultano eletti i candidati con il numero di voti più alto. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta o se i candidati eletti sono meno rispetto al numero di seggi da occupare, si procede a un secondo turno elettorale, in cui risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Per il resto si applica per analogia la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.
I verbali delle sedute sono sottoposti per approvazione alla Corte plenaria.