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173.010

Ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello

(OOGTA)

del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Tribunale d'appello il 31 ottobre 2024

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 43 della legge sull'organizzazione giudiziaria[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La presente ordinanza precisa l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello.

Nel settore della vigilanza sulla giustizia essa stabilisce a quale organo del Tribunale d'appello competano i singoli compiti della vigilanza organica e gerarchica. Per il resto lo svolgimento della vigilanza e l'attività del Tribunale d'appello quale organo supremo di direzione e di condotta interno alla giustizia sono oggetto dell'ordinanza concernente la vigilanza sulla giustizia[3].

2. Organizzazione

2.1. Sezioni

Art. 2 Suddivisione

Il Tribunale d'appello comprende le seguenti sezioni:

  1. la sezione di diritto costituzionale e amministrativo;
  2. la sezione di diritto delle assicurazioni sociali e di arbitrato;
  3. la sezione di diritto civile;
  4. la sezione di diritto penale.

Le sezioni sono suddivise nelle seguenti camere:

  1. sezione di diritto costituzionale e amministrativo:
  1. prima camera di diritto costituzionale e amministrativo;
  2. seconda camera di diritto amministrativo;
  3. terza camera di diritto amministrativo.
  1. sezione di diritto delle assicurazioni sociali e di arbitrato:
  1. prima camera di diritto delle assicurazioni sociali;
  2. seconda camera di diritto delle assicurazioni sociali;
  3. tribunale arbitrale nelle pratiche di assicurazioni sociali.
  1. sezione di diritto civile:
  1. prima camera civile;
  2. seconda camera civile;
  3. camera delle esecuzioni e dei fallimenti.
  1. sezione di diritto penale:
  1. prima camera penale;
  2. seconda camera penale.

2.2. Camere

Art. 3 Prima camera di diritto costituzionale e amministrativo

La prima camera di diritto costituzionale e amministrativo decide in merito a ricorsi e azioni negli ambiti giuridici del diritto costituzionale e amministrativo non attribuiti ad alcuna altra camera, in particolare negli ambiti giuridici seguenti:

  1. diritti politici;
  2. dimora, domicilio e cittadinanza;
  3. diritto degli stranieri e misure coercitive nel diritto degli stranieri;
  4. polizia del commercio;
  5. acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero;
  6. concessioni;
  7. altro diritto di polizia;
  8. diritto del personale;
  9. diritto notarile;
  10. educazione e cultura;
  11. diritto stradale;
  12. appalti;
  13. economia idrica e servizi pubblici;
  14. beni pubblici;
  15. pretese di regresso dalla responsabilità dello Stato;
  16. principio di trasparenza;
  17. misure di promozione economica;
  18. diritto amministrativo rimanente.

Art. 4 Seconda camera di diritto amministrativo

La seconda camera di diritto amministrativo decide in merito a ricorsi e azioni dagli ambiti giuridici seguenti:

  1. emolumenti;
  2. contributi compensativi;
  3. comprensori e altri contributi;
  4. imposte cantonali e comunali;
  5. imposta federale diretta;
  6. imposta di culto;
  7. tassa di soggiorno, tassa di pernottamento e tassa di promozione turistica;
  8. espropriazione;
  9. valutazione ufficiale;
  10. aiuto in caso di catastrofi, pompieri e protezione civile.

Art. 5 Terza camera di diritto amministrativo

La terza camera di diritto amministrativo decide in merito a ricorsi e azioni dagli ambiti giuridici seguenti:

  1. costruzioni fuori dalle zone edificabili;
  2. diritto edilizio;
  3. protezione della natura, del patrimonio culturale e dei monumenti;
  4. pianificazione locale;
  5. protezione dell'ambiente e delle acque;
  6. diritto forestale;
  7. danni agli edifici e danni causati dalla natura;
  8. agricoltura;
  9. costruzione di strade e opere idrauliche;
  10. registro fondiario.

Art. 6 Prima camera di diritto delle assicurazioni sociali

La prima camera di diritto delle assicurazioni sociali decide in merito a ricorsi e azioni dagli ambiti giuridici seguenti:

  1. assicurazione invalidità;
  2. assicurazione malattia;
  3. assicurazione militare;
  4. sanità e protezione degli animali;
  5. aiuto sociale;
  6. richiesta di restituzione del gratuito patrocinio accordato.

Art. 7 Seconda camera di diritto delle assicurazioni sociali

La seconda camera di diritto delle assicurazioni sociali decide in merito a ricorsi e azioni dagli ambiti giuridici seguenti:

  1. assicurazione vecchiaia e superstiti;
  2. assicurazione contro gli infortuni;
  3. assicurazione contro la disoccupazione;
  4. previdenza professionale;
  5. prestazioni complementari e indennità per perdita di guadagno;
  6. assegni familiari;
  7. aiuto alle vittime di reati.

Art. 8 Tribunale arbitrale nelle pratiche di assicurazioni sociali

Il Tribunale arbitrale nelle pratiche di assicurazioni sociali decide in merito a controversie tra assicuratori e fornitori di prestazioni per le quali il diritto federale in materia di assicurazioni sociali prevede una procedura di arbitrato.

La sua composizione si conforma all'articolo 89 capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione malattie[4] e all'articolo 4 capoverso 2 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali[5].

Art. 9 Prima camera civile

La prima camera civile decide in merito a controversie di diritto civile in relazione alle quali il Tribunale d'appello è l'unica autorità cantonale nonché ad appelli, reclami e revisioni in materia civile negli ambiti giuridici seguenti:

  1. Codice civile;
  2. atti normativi correlati al Codice civile, in particolare la legge sulla medicina della procreazione[6], le legge federale sulla protezione dei dati[7], la legge federale sul diritto fondiario rurale[8], la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero[9].

Art. 10 Seconda camera civile

La seconda camera civile decide in merito a controversie di diritto civile in relazione alle quali il Tribunale d'appello è l'unica autorità cantonale nonché in merito ad appelli, reclami e revisioni in materia civile negli ambiti giuridici seguenti:

  1. diritto delle obbligazioni;
  2. settori correlati al diritto delle obbligazioni, in particolare il diritto della responsabilità civile secondo leggi speciali, il diritto del contratto d'assicurazione, la parità tra donna e uomo, la protezione dei consumatori, la legge sulla fusione[10];
  3. diritto privato della concorrenza, diritto dei cartelli e diritto della proprietà intellettuale;
  4. arbitrato in controversie civili;
  5. responsabilità dello Stato;

Art. 11 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

La camera delle esecuzioni e dei fallimenti svolge i compiti spettanti al Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento.

Essa decide in merito a reclami contro questioni del diritto in materia di esecuzione e fallimento decise in procedura sommaria (art. 251 CPC[11]).

Art. 12 Prima camera penale

La prima camera penale è tribunale d'appello ai sensi del Codice di procedura penale[12].

Essa decide inoltre quale giurisdizione d'appello ai sensi della Procedura penale minorile[13].

Art. 13 Seconda camera penale

La seconda camera penale è giurisdizione di reclamo ai sensi del Codice di procedura penale[14] e decide in merito a reclami penali secondo il diritto cantonale. Fanno eccezione le misure coercitive di diritto degli stranieri.

Essa decide inoltre quale giurisdizione di reclamo ai sensi della Procedura penale minorile[15].

Art. 14 Attribuzione in caso di dubbio

Per l'assegnazione di un affare a una camera è determinante la questione di diritto preponderante.

Se si tratta principalmente di controversie processuali, dei costi, della concessione del gratuito patrocinio o dell'esecuzione di una sentenza, la competenza viene determinata in base alla questione giuridico-materiale principale su cui si basa la decisione.

Se per la trattazione di una controversia entrano in questione diverse camere, i relativi presidenti stabiliscono di comune accordo la camera competente. Se non si giunge a un accordo, l'attribuzione viene decisa dal presidente.

Art. 15 Composizione delle camere

Ogni camera è composta almeno da un presidente, da un supplente e da un ulteriore giudice.

La composizione delle camere è resa pubblica.

Art. 16 Composizione del collegio giudicante

Il collegio giudicante di una camera è composto di norma dal relativo presidente e da un supplente nonché da un ulteriore giudice.

Esercita la funzione di presidente un giudice che ha padronanza della lingua del procedimento.

Se una camera è composta da diversi presidenti o da più di tre giudici, l'assegnazione avviene secondo una chiave definita in anticipo determinata secondo l'ordine in cui sono pervenuti gli affari, secondo gli ambiti giuridici o secondo altri criteri oggettivi.

Se il collegio giudicante non può essere costituito secondo i capoversi 1 – 3, in sede di sua designazione occorre tenere conto in particolare dei criteri seguenti:

  1. le competenze specialistiche in un determinato ambito;
  2. l'equilibrio del carico di lavoro, tenendo conto degli oneri supplementari dovuti alla funzione nonché dei volumi di impiego dei giudici;
  3. la partecipazione di giudici di entrambi i sessi, a seconda della natura del litigio;
  4. la partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;
  5. la connessione delle pratiche;
  6. la lingua;
  7. le assenze, in particolare malattia e vacanze.

Il giudice al quale viene chiesto di fare parte del collegio viene sentito. In caso di divergenza di opinioni decide il presidente.

Il presidente esercita la funzione di giudice unico qualora sia prevista una competenza di giudice unico.

Se è prevista una composizione di cinque giudici o tale composizione viene ordinata (art. 38 cpv. 2 e cpv. 4 LOG[16]), il presidente designa gli altri giudici secondo i criteri conformemente al capoverso 4.

2.3. Procedura

2.3.1. Direzione del procedimento

Art. 17 Competenza

In qualità di giudici dell'istruzione i presidenti sono competenti per la direzione del procedimento dei casi loro assegnati.

Essi dirigono personalmente il procedimento e all'occorrenza possono fare capo a un attuario.

Art. 18 Compiti

Nel quadro della direzione del procedimento, ai presidenti spettano in particolare i compiti seguenti:

  1. le istruzioni alla cancelleria riguardo alla registrazione e all'evasione delle pratiche in conformità alle direttive interne al Tribunale;
  2. l'emanazione delle necessarie disposizioni ordinatorie incluse decisioni concernenti provvedimenti cautelari e il gratuito patrocinio;
  3. lo svolgimento di procedure probatorie, nella misura in cui di ciò non sia competente l'intero collegio giudicante;
  4. la verifica della sussistenza di questioni giuridiche di importanza fondamentale;
  5. la disposizione e la direzione di udienze.

Il presidente può disporre l'emanazione di disposizioni ordinatorie e lo svolgimento di procedure probatorie da parte dell'intero collegio giudicante.

Le disposizioni e la corrispondenza possono essere firmate dall'attuariato o dalla cancelleria su incarico del presidente. In caso di impedimento il relativo supplente firma in rappresentanza o a nome proprio.

Art. 19 Udienza

Se un'udienza si tiene dinanzi al tribunale collegiale, gli atti, insieme a eventuali registrazioni relative ad accertamenti preliminari, vengono messi in anticipo a disposizione dei membri del collegio giudicante.

Il presidente può disporre la presenza della polizia durante l'udienza.

Durante le udienze i giudici e gli attuari devono indossare un abbigliamento corretto.

2.3.2. Processo decisionale

Art. 20 Preparazione della decisione

Il presidente prepara il caso per la circolazione o per la deliberazione in seno al tribunale collegiale.

In procedimenti senza udienza viene di norma redatta un'ampia bozza di decisione o almeno una relazione in parole chiave con una richiesta.

Il presidente può fare capo a un attuario per chiarire singole questioni oppure per redigere una relazione o la bozza di decisione o singole parti delle stesse.

Art. 21 Presa della decisione per circolazione degli atti

Se la decisione deve essere presa per circolazione degli atti, la bozza di decisione viene messa in circolazione, unitamente agli atti, presso gli altri membri del collegio giudicante.

Se questi ultimi sono d'accordo con il dispositivo e la motivazione, la bozza viene elevata a sentenza.

Una deliberazione ha luogo se un membro del collegio giudicante presenta una richiesta di modifica e il presidente intende mantenere la bozza. Altrimenti può essere messa in circolazione una nuova bozza di decisione.

Art. 22 Presa di decisione con deliberazione 1. Principio

Se in procedimenti senza udienza ha luogo una deliberazione, gli atti, unitamente a un'eventuale bozza di decisione o a un'eventuale relazione, vengono messi a disposizione dei membri del collegio giudicante almeno cinque giorni lavorativi prima. Con il loro consenso o in casi particolarmente urgenti questo termine può essere più breve.

Una volta presa la decisione tutti i membri del collegio giudicante firmano il dispositivo.

Prima della sua compilazione, la motivazione unitamente agli atti viene presentata per approvazione agli altri membri del collegio giudicante.

Art. 23 2. Deliberazione virtuale

In casi motivati e con il consenso di tutti i membri del collegio giudicante, singoli membri o tutti i membri possono partecipare alla deliberazione mediante trasmissione audiovisiva (videoconferenza).

Per l'esecuzione devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. la trasmissione audiovisiva tra tutte le persone partecipanti alla deliberazione avviene contemporaneamente;
  2. all'inizio il presidente identifica tutti i partecipanti e accerta la loro presenza;
  3. durante la deliberazione virtuale deve essere garantito il funzionamento della trasmissione audiovisiva. In caso di importanti problemi tecnici la deliberazione deve essere interrotta. Se questi problemi possono essere risolti, la deliberazione deve essere proseguita; in caso contrario deve essere interrotta;
  4. non si procede a una registrazione. La stesura del verbale si conforma alle disposizioni valide per deliberazioni in presenza;
  5. la protezione e la sicurezza dei dati sono garantite.

Con il consenso di tutti i membri del collegio giudicante è possibile rinunciare alla trasmissione dell'immagine.

Se la decisione viene presa durante la deliberazione, i membri del collegio giudicante che hanno partecipato in forma virtuale confermano il dispositivo per via elettronica.

Per il resto le condizioni tecniche e i requisiti posti alla protezione e alla sicurezza dei dati si conformano all'articolo 141b del Codice di procedura civile[17] e all'ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili[18].

Art. 24 Motivazione a posteriori

Se una parte chiede una motivazione a posteriori, prima della sua compilazione essa viene presentata per approvazione agli altri membri del collegio giudicante unitamente agli atti.

Art. 25 Firma

Se alla decisione ha partecipato un attuario, la decisione viene firmata dal presidente nonché dall'attuario. Altrimenti firma solo il presidente.

In caso di impedimento il relativo supplente firma in rappresentanza.

Art. 26 Pubblicazione

La pubblicazione delle decisioni si conforma all'ordinanza concernente l'attività informativa delle autorità giudiziarie rivolta al pubblico[19].

La commissione amministrativa sceglie le decisioni che i presidenti propongono per la pubblicazione nella prassi del Tribunale d'appello (PTdA) e in altri organi di pubblicazione.

2.3.3. Impugnazione

Art. 27 Presa di posizione dinanzi all'autorità superiore

Il presidente decide in merito alla presentazione di una presa di posizione nella procedura di impugnazione dinanzi all'autorità superiore.

Egli può coinvolgere gli altri membri del collegio giudicante.

Art. 28 Attestazione del passaggio in giudicato e dell'esecutività

Se la decisione è passata in giudicato o è divenuta esecutiva, su richiesta di una parte la segreteria generale rilascia una corrispondente attestazione.

2.4. Attuariato

Art. 29 Compiti

Agli attuari competono in particolare i seguenti compiti:

  1. la collaborazione all'istruzione del processo;
  2. l'accertamento di questioni di diritto e di fatto nonché la stesura di relazioni e bozze di decisione;
  3. la stesura dei verbali durante le udienze e le deliberazioni giudiziarie;
  4. la partecipazione al processo decisionale con voto consultivo;
  5. la redazione delle decisioni;
  6. l'assunzione di altri compiti attribuiti dal presidente.

L'attuariato può designare una persona di riferimento che funga da elemento di congiunzione tra i giudici e i servizi centrali.

Art. 30 Assegnazione

Gli attuari sono di principio assegnati a due o più camere, al massimo però a due sezioni. Delle eccezioni sono possibili, segnatamente per esigenze di servizio.

L'assegnazione può essere modificata. Gli attuari interessati da un'assegnazione o dalla modifica di un'assegnazione vengono previamente sentiti.

Agli attuari va accordata la facoltà di chiedere una modifica dell'assegnazione qualora un posto all'interno dell'attuariato fosse vacante.

Art. 31 Attuari ad hoc

Si fa capo ad attuari ad hoc se ciò appare necessario per far fronte al carico di lavoro.

Art. 32 Sostituti

Il Tribunale d'appello offre di regola ogni anno a quattro giuristi la possibilità di svolgere un periodo di pratica in vista dell'ottenimento della patente di avvocato.

Il presidente fissa la retribuzione e le condizioni d'impiego in accordo con l'Ufficio cantonale del personale.

3. Amministrazione della giustizia

3.1. Corte plenaria

Art. 33 Composizione

La Corte plenaria è composta da tutti i giudici d'appello ordinari.

Art. 34 Compiti e competenze

La Corte plenaria esercita tutte le competenze a essa attribuite dalla legge sull'organizzazione giudiziaria[20].

Rientrano inoltre nelle sue competenze:

  1. la determinazione del numero degli ulteriori membri della commissione amministrativa e la loro elezione prima di ogni periodo di carica;
  2. la formulazione di richieste alla commissione della gestione del Gran Consiglio per crediti aggiuntivi necessari secondo il diritto in materia di gestione finanziaria;
  3. l'approvazione di richieste per la creazione di impieghi presentate al Gran Consiglio insieme al preventivo;
  4. la determinazione dei principi della retribuzione e degli altri compensi dei collaboratori e degli attuari ad hoc del Tribunale d'appello;
  5. la classificazione degli impieghi degli altri membri a titolo principale delle autorità giudiziarie in classi di funzione secondo il diritto cantonale del personale;
  6. la classificazione degli impieghi dei collaboratori del Tribunale d'appello, del Tribunale della magistratura e delle altre autorità giudiziarie in classi di funzione secondo il diritto cantonale del personale;
  7. l'approvazione di convenzioni sulla delega di compiti ad altri servizi e di contratti a lungo termine;
  8. le richieste al Gran Consiglio concernenti il volume di impiego complessivo nonché il numero di giudici d'appello e il loro grado di occupazione per un nuovo periodo di carica;
  9. le richieste al Gran Consiglio concernenti l'aumento della dotazione del Tribunale d'appello durante il periodo di carica;
  10. la decisione in merito alla modifica del grado di occupazione di giudici d'appello durante il periodo di carica oppure a seguito di una nascita o di un'adozione di un figlio;
  11. le richieste di elezione complementare per il Tribunale d'appello;
  12. le richieste di elezione di giudici straordinari per il Tribunale d'appello;
  13. le richieste al Gran Consiglio concernenti la designazione di chi debba fungere da giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi;
  14. le richieste e le prese di posizione a destinazione del Gran Consiglio concernenti la dotazione di personale dei tribunali regionali prima delle elezioni per il rinnovo o durante un periodo di carica;
  15. la determinazione del grado di occupazione dei giudici di pace;
  16. le richieste di avvio di procedimenti di vigilanza gerarchica che devono essere condotti dal Gran Consiglio.

Art. 35 Sedute

La Corte plenaria si riunisce di norma ogni due mesi.

Una seduta straordinaria può essere convocata dal presidente o su richiesta di almeno cinque giudici d'appello.

Ogni membro della Corte plenaria può presentare una richiesta motivata per l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.

Le decisioni della Corte plenaria vengono prese in occasione di una seduta o per mezzo di una procedura per circolazione degli atti.

Ogni membro della Corte plenaria dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici d'appello presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente.

In caso di elezioni, al primo turno elettorale decide la maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta è il numero intero immediatamente superiore che risulta dividendo il numero totale di tutti i voti validi per il doppio dei seggi vacanti. Le astensioni, le schede bianche e i voti nulli non vengono conteggiati. Se il numero di persone che hanno ottenuto la maggioranza assoluta è superiore al numero di seggi da occupare, risultano eletti i candidati con il numero di voti più alto. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta o se i candidati eletti sono meno rispetto al numero di seggi da occupare, si procede a un secondo turno elettorale, in cui risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Per il resto si applica per analogia la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni[21].

I verbali delle sedute sono sottoposti per approvazione alla Corte plenaria.

3.2. Presidenza

Art. 36 Compiti e competenze

Il presidente dirige il Tribunale d'appello e ne controlla l'attività. Egli esercita tutte le competenze attribuitegli dalla legge sull'organizzazione giudiziaria[22].

Gli competono inoltre i seguenti compiti:

  1. la partecipazione alle sedute del Gran Consiglio sul preventivo, sul conto annuale e sul rapporto di gestione;
  2. la partecipazione alle sedute del Gran Consiglio su oggetti riguardanti la giustizia;
  3. i rapporti con le commissioni del Gran Consiglio competenti per il Tribunale d'appello e con gli uffici cantonali;
  4. l'attuazione di spese nei limiti del preventivo approvato e del diritto cantonale sulle finanze per impegni fino a 50 000 franchi;
  5. la garanzia del controllo dei crediti nonché la responsabilità per un impiego parsimonioso ed economico dei crediti e per un sistema di controllo adeguato;
  6. la vigilanza sugli attuari, sul segretario generale e sul responsabile dell'informazione;
  7. l'assunzione di praticanti.

Il vicepresidente supporta il presidente nell'adempimento dei suoi compiti.

In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente. Gli spettano le competenze del presidente.

Il presidente viene sgravato da compiti di giurisprudenza nella misura del tempo impiegato per l'attività presidenziale.

Per attività particolari che rientrano nella sua competenza, il presidente è autorizzato a coinvolgere anche gli altri giudici d'appello.

3.3. Commissione amministrativa

Art. 37 Composizione

Oltre che dal presidente e dal vicepresidente, la commissione amministrativa è composta al massimo da tre altri giudici del Tribunale d'appello. Le lingue cantonali devono essere adeguatamente considerate.

I membri della commissione amministrativa appartengono di regola a differenti sezioni.

Se la commissione amministrativa è composta da più di tre membri può costituire un comitato a cui delegare l'evasione di determinati affari.

Il comitato è composto da tre membri. La commissione amministrativa disciplina la supplenza in caso di impedimento o ricusa.

Art. 38 Compiti e competenze 1. In generale

Alla commissione amministrativa competono tutti i compiti di amministrazione della giustizia rientranti nella competenza del Tribunale d'appello non attribuiti per legge o per ordinanza a un altro organo.

A un comitato possono essere delegati in particolare i seguenti affari:

  1. lo svincolo dal segreto d'ufficio;
  2. la cura del rispetto degli obblighi di comunicazione;
  3. gli affari di vigilanza sulla giustizia.

Art. 39 2. Compiti di amministrazione della giustizia

La commissione amministrativa si occupa di tutti gli affari di amministrazione della giustizia del Tribunale d'appello per i quali non è competente nessun altro organo.

Nella sua competenza rientrano in particolare:

  1. la determinazione annuale dello stipendio e dei premi di prestazione dei collaboratori del Tribunale d'appello;
  2. le richieste per la creazione di impieghi per collaboratori del Tribunale d'appello;
  3. il controllo periodico del carico di lavoro da sbrigare dalle sezioni, dalle camere e dai singoli giudici del Tribunale d'appello;
  4. le richieste di approvazione di convenzioni sulla delega di compiti ad altri servizi e di contratti a lungo termine;
  5. la stipula di contratti con attuari e attuari ad hoc;
  6. l'autorizzazione di attività accessorie dei giudici e degli attuari del Tribunale d'appello;
  7. le richieste alla commissione di giustizia e sicurezza del Gran Consiglio per la designazione di un supplente in caso di impedimento o ricusa (art. 39 cpv. 2 LOG[23]).

Per le decisioni concernenti misure disciplinari nei confronti di giudici del Tribunale d'appello che rientrano nella competenza della commissione amministrativa è esclusa una delega al comitato.

Art. 40 3. Vigilanza sulla giustizia

La commissione amministrativa è responsabile per l'esecuzione dei compiti spettanti al Tribunale d'appello nell'ambito:

  1. della vigilanza sui tribunali regionali, sul giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi, sulle autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, sulla commissione notarile, sulla commissione di vigilanza sugli avvocati, sull'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e sulla commissione di espropriazione;
  2. dell'alta vigilanza sulle autorità di conciliazione soggette alla vigilanza dei tribunali regionali.

Essa si occupa di tutti gli affari di vigilanza sulla giustizia riguardanti le autorità sopra menzionate, conferiti per legge o per ordinanza al Tribunale d'appello e non riservati alla Corte plenaria.

Nella sua competenza rientrano in particolare:

  1. l'evasione di ricorsi di vigilanza conformemente all'articolo 97 della legge sull'organizzazione giudiziaria[24] nei confronti di autorità o dei loro membri soggetti alla vigilanza diretta del Tribunale d'appello;
  2. l'approvazione dei regolamenti interni dei tribunali regionali;
  3. lo svolgimento della procedura di idoneità per i giudici regionali;
  4. le richieste di svolgimento della procedura di elezione supplementare per giudici regionali straordinari;
  5. la designazione di un supplente straordinario se a causa di impedimento o di ricusa non è possibile costituire secondo le regole un tribunale regionale o un'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi;
  6. l'autorizzazione delle richieste per la creazione di impieghi per collaboratori delle autorità soggette a vigilanza e il loro inserimento nel preventivo (facendo salva l'approvazione da parte della Corte plenaria e del Gran Consiglio);
  7. il consenso per la stipula di contratti a lungo termine delle autorità soggette a vigilanza (facendo salva l'approvazione da parte della Corte plenaria);
  8. l'autorizzazione di attività accessorie dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e della commissione di espropriazione.
  9. l'approvazione del preventivo e del conto annuale dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali.

Art. 41 Sedute

La commissione amministrativa si riunisce di norma ogni due settimane.

Ogni membro della commissione amministrativa può chiedere la convocazione di una seduta o l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente.

Ogni membro dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.

La convocazione e l'ordine del giorno, con la relativa documentazione, vengono trasmessi ai membri della commissione amministrativa e della Corte plenaria. Ogni membro della Corte plenaria può chiedere mediante richiesta motivata che un affare venga inserito per consultazione all'ordine del giorno della Corte plenaria. Sono esclusi gli affari di vigilanza organica e gerarchica.

I verbali approvati dalla commissione amministrativa vengono trasmessi a tutti i membri della Corte plenaria. Sono esclusi gli affari di vigilanza organica e gerarchica.

3.4. Giudici d'appello

Art. 42 Risoluzione dei conflitti

Per quanto possibile i conflitti tra giudici d'appello vengono composti internamente al tribunale.

I soggetti coinvolti sono tenuti dapprima a cercare il dialogo tra loro e in seguito, se del caso, all'interno della sezione interessata.

Se questo dialogo non porta a un'intesa, la questione viene sottoposta al presidente del Tribunale d'appello. All'occorrenza egli coinvolge la commissione amministrativa. Quest'ultima adotta misure idonee.

Se tutti i tentativi interni per la composizione del conflitto falliscono e se si tratta di una questione sostanziale che può essere rilevante nel quadro dell'alta vigilanza, la commissione amministrativa informa la commissione di giustizia e sicurezza.

3.5. Servizi centrali

Art. 43 Segreteria generale

La segreteria generale è l'organo di coordinamento del Tribunale d'appello.

Il segretario generale gestisce e sorveglia i servizi centrali, in particolare la cancelleria del tribunale, le finanze e la contabilità così come l'informatica.

Gli competono in particolare i seguenti compiti:

  1. la preparazione degli affari della Corte plenaria, della commissione amministrativa e della commissione amministrativa ampliata sotto la direzione del presidente;
  2. la partecipazione con voto consultivo e quale verbalista alle sedute della Corte plenaria, della commissione amministrativa e della commissione amministrativa ampliata;
  3. l'attuazione delle decisioni degli organi di direzione in collaborazione con il presidente;
  4. il sostegno al presidente nell'adempimento dei suoi compiti e nella rappresentanza verso l'esterno;
  5. la garanzia dell'informatica per i tribunali cantonali;
  6. il coordinamento e la sorveglianza delle finanze e della contabilità;
  7. l'attuazione di spese nei limiti del preventivo approvato e del diritto cantonale sulle finanze per impegni fino a 5000 franchi nel suo settore di competenza;
  8. la garanzia del sistema informativo interno;
  9. la gestione dei settori sicurezza, logistica, immobiliare, archivio e biblioteca del Tribunale d'appello;
  10. i rapporti con l'Amministrazione cantonale e con terzi;
  11. la competenza per il settore delle risorse umane del Tribunale d'appello, nella misura in cui ciò non sia espressamente riservato ad altri organi;
  12. l'organizzazione di attività di perfezionamento professionale e di altri eventi per il Tribunale d'appello;
  13. la consulenza ai tribunali di prima istanza nell'adempimento dei loro compiti amministrativi;
  14. la tenuta del registro delle relazioni d'interesse.

Al segretario generale possono essere delegati altri compiti, in particolare nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

Se viene nominato un supplente, gli competono la supplenza in tutte le funzioni e il sostegno nell'evasione dei compiti della segreteria generale.

Art. 44 Cancelleria del tribunale

La cancelleria del tribunale adempie in particolare ai seguenti compiti:

  1. la registrazione di tutte le pratiche in entrata;
  2. l'esecuzione di istruzioni di procedimenti secondo le indicazioni della direzione del procedimento;
  3. la comunicazione di decisioni;
  4. il disbrigo della contabilità riferita alle pratiche;
  5. la garanzia del servizio allo sportello;
  6. l'evasione della corrispondenza e del traffico telefonico;
  7. l'archiviazione di atti processuali;
  8. l'evasione di altri lavori amministrativi in relazione all'attività del tribunale e al settore delle risorse umane su istruzione del segretario generale.

La cancelleria del tribunale è diretta dal capo della cancelleria. Egli è responsabile per un'organizzazione efficiente della cancelleria e per la gestione dei collaboratori della cancelleria e provvede a una rapida evasione dei lavori che si presentano.

Se viene nominato un supplente, a quest'ultimo compete la rappresentanza del capo in tutte le funzioni.

La cancelleria del tribunale è soggetta alla direzione e alla sorveglianza del segretario generale.

Art. 45 Sezione informatica

In collaborazione con l'Ufficio d'informatica cantonale, la sezione informatica garantisce l'esercizio dei sistemi informatici presso tutte le autorità giudiziarie.

A capo della sezione informatica vi è il responsabile IT. Egli è responsabile per un'organizzazione efficiente dell'informatica nonché per la direzione dei collaboratori della sezione informatica e provvede a una rapida evasione dei lavori che si presentano.

Dal punto di vista amministrativo la sezione informatica è annessa al Tribunale d'appello ed è soggetta alla direzione e alla vigilanza del segretario generale.

Art. 46 Servizio di informazione

Il servizio di informazione garantisce l'informazione del Tribunale d'appello, dei tribunali regionali nonché delle autorità di conciliazione verso l'esterno.

A capo del servizio di informazione vi è l'incaricato dell'informazione. Gli competono in particolare i seguenti compiti:

  1. il sostegno al Tribunale d'appello, ai tribunali regionali e alle autorità di conciliazione in tutte le questioni relative all'informazione e ai media;
  2. l'informazione dei media in merito a procedimenti in corso, in accordo con la direzione del procedimento;
  3. la garanzia del sito internet;
  4. la pubblicazione delle sentenze del Tribunale d'appello e di sentenze selezionate dei tribunali regionali;
  5. il sostegno al segretario generale nella comunicazione interna del Tribunale d'appello;
  6. l'organizzazione degli accreditamenti.

Al servizio di informazione possono essere delegati altri compiti.

Il servizio di informazione è subordinato al presidente del Tribunale d'appello.

Art. 47 Contabilità

Il segretario generale allestisce insieme allo specialista competente per la contabilità e all'Amministrazione delle finanze il preventivo e il conto annuale del Tribunale d'appello a destinazione della Corte plenaria e del Gran Consiglio.

Il segretario generale controlla insieme allo specialista competente per la contabilità i crediti di preventivo e prepara in tempo utile le richieste di credito suppletivo necessarie.

Allo specialista competente per la contabilità competono inoltre in particolare i seguenti compiti:

  1. la gestione della contabilità del Tribunale d'appello con il controllo della contabilità riferita alle pratiche;
  2. l'allestimento del preventivo e del conto annuale del Tribunale d'appello in collaborazione con il segretario generale a destinazione della Corte plenaria;
  3. la sorveglianza sui crediti di preventivo del Tribunale d'appello;
  4. la gestione del sistema di controllo interno del Tribunale d'appello;
  5. l'allestimento delle istruzioni relative al preventivo e alla chiusura annuale a destinazione dei tribunali regionali;
  6. l'esame e la rettifica del preventivo dei tribunali regionali;
  7. l'esame dei conti annuali dei tribunali regionali;
  8. la consulenza ai tribunali regionali in questioni relative alle finanze e alla contabilità.

Lo specialista competente per la contabilità è soggetto alla direzione e alla sorveglianza del segretario generale.

L'Amministrazione delle finanze è competente per gli ammortamenti amministrativi di crediti inesigibili del Tribunale d'appello. Per importi superiori a 10 000 franchi per caso deve essere richiesto il consenso del presidente.

Art. 48 Delega di attività particolari

D'intesa con il direttore del Dipartimento competente, il Tribunale d'appello può affidare a determinati servizi dell'Amministrazione cantonale attività che non rientrano tra i suoi compiti fondamentali, come:

  1. compiti nel settore delle finanze e della contabilità;
  2. compiti inerenti il diritto del personale e gli stipendi;
  3. l'esercizio dell'infrastruttura informatica nonché delle applicazioni specialistiche;
  4. la gestione dei locali del tribunale (manutenzione, pulizia).

Il Tribunale d'appello concorda con i servizi l'indennità per il loro onere.

Egress

2024-031

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.10.2024 01.01.2025 atto normativo prima versione 2024-031

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.10.2024 01.01.2025 prima versione 2024-031