La domanda di autorizzazione per l'esercizio di un'attività accessoria deve essere inoltrata all'autorità alla quale spetta la vigilanza gerarchica in merito al membro interessato. Se una persona fa parte contemporaneamente di diverse autorità giudiziarie, è competente l'autorità presso la quale è attiva con il volume di impiego maggiore; a parità di volume di impiego nonché in caso di membri a titolo accessorio la competenza è dell'autorità di cui il membro fa parte da più tempo.
Prima di assumere un'attività accessoria, i membri in carica delle autorità giudiziarie devono chiedere la relativa autorizzazione. I membri neo-eletti devono disporre di una corrispondente autorizzazione al momento di assumere la carica.
La domanda di autorizzazione deve contenere le necessarie informazioni sulla natura e sulla portata dell'attività accessoria; i membri a titolo principale devono inoltre indicare l'onere di tempo presumibilmente associato a tale attività.
L'autorità competente esamina la domanda in particolare sotto i seguenti aspetti:
- sussistenza di un'attività accessoria vietata dalla Costituzione o dalla legge;
- possibile pregiudizio dell'esercizio dei doveri di servizio, dell'indipendenza e della reputazione dell'autorità giudiziaria;
- conflitti di interessi;
- compatibilità con la carica;
- impatto sulla capacità lavorativa in caso di membri a titolo principale.
Se le condizioni sono soddisfatte, l'attività accessoria deve essere autorizzata ed eventualmente deve essere predisposto il relativo inserimento nel registro dei legami di interesse. L'autorizzazione può essere gravata da oneri, condizioni e limitazioni di tempo.
Un cambiamento a posteriori della situazione deve essere comunicato senza indugio all'autorità competente. Quest'ultima può revocare l'autorizzazione dopo aver esaminato la fattispecie.