Le proprietà fondiarie che appartengono al patrimonio di congodimento del comune non devono essere alienate se con ciò vengono notevolmente limitati nel loro complesso i congodimenti pubblici dello stesso genere.
Sono escluse da queste limitazioni le alienazioni effettuate per l'adempimento di compiti pubblici o per la costruzione di opere che rientrano nel pubblico interesse.
Il ricavo realizzato dall'alienazione di patrimonio di congodimento affluisce in un conto dei ricavi delle vendite di terreno riservato di regola a procurare compensi in natura e per le migliorie degli alpi, dei pascoli e delle aziende di base.
Dal conto dei ricavi delle vendite di terreno si possono prelevare mezzi che provengono dall'alienazione di patrimoni di congodimento del comune patriziale o di patrimoni di congodimento che erano in possesso del comune già il 1° settembre 1874, solo in base ad una decisione concorde dei competenti organi del comune politico e di quello patriziale.
Il conto dei ricavi delle vendite di terreno viene amministrato dal comune politico.
All'alienazione è parificata la costituzione di diritti di superficie e di sorgente nonché di altri diritti di congodimento reali o personali della durata di 30 o più anni.