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215.050

Ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento *

del 31.05.1986 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio 1986[1]

ai sensi dell'art. 293 cpv. 2 del codice civile svizzero (CC)[2] e dell'art. 51b[3] della legge cantonale d'introduzione al CC[4]

Art. 1 * Principio

Il comune del domicilio legale versa degli anticipi a favore di figli aventi diritto al mantenimento fino all'età di 25 anni compiuti, se i genitori non adempiono affatto oppure in ritardo il loro obbligo di mantenimento.

Gli anticipi non costituiscono assistenza pubblica né al figlio né al genitore non soggetto all'obbligo di contributo.

Art. 2 Oggetto

Sono oggetto dell'anticipo i contributi al mantenimento dovuti dal padre o dalla madre e stabiliti con sentenza giudiziaria o in un contratto sull'obbligo di mantenimento ai sensi dell'articolo 287 CC[5].

Vengono anticipati soltanto i contributi scaduti da non più di due mesi prima dell'inoltro della domanda, non prima comunque della data della presa di domicilio.

Art. 3 * Limite a) Prestazioni

I contributi al mantenimento vengono anticipati al massimo fino a un importo di 780 franchi al mese per ogni figlio. *

Art. 4 b) Diritto

Il diritto all'anticipo di contributi al mantenimento sussiste soltanto nella misura in cui con i contributi anticipati non vengano superati i seguenti limiti di reddito: *

  1. per il genitore solo e non soggetto all'obbligo di contributo un reddito annuo di 46 814 franchi più 7802 franchi per ogni altro figlio avente diritto al mantenimento;
  2. per il genitore non soggetto all'obbligo di contributo, coniugato o vivente in un rapporto simile al matrimonio, un reddito annuo netto composto dal reddito proprio e da quello del partner di 62 419 franchi più 7802 franchi per ogni altro figlio avente diritto al mantenimento;
  3. per l'orfano di un genitore un reddito annuo netto di 15 605 franchi.

Se il genitore non soggetto all'obbligo di contributo o il suo partner deve provvedere al mantenimento di figli, di cui non ha la custodia, il limite di reddito viene aumentato dell'importo degli alimenti effettivi.

Un decimo di quella parte della sostanza netta complessiva che supera la franchigia di 78 024 franchi viene aggiunto al reddito. *

Art. 5 * c) Basi di computo

Sono considerati reddito lordo determinante tutti i proventi una tantum e ricorrenti ad eccezione del valore locativo dell'immobile abitato nel proprio domicilio, dedotte le spese relative al conseguimento del reddito (spese per conseguire gli utili, costi di sostentamento dei figli, esborsi professionali nell'ambito del diritto fiscale ecc.) nonché tutte le prestazioni d'assicurazione sociale deducibili giusta il diritto fiscale cantonale[6].

Viene considerata sostanza netta determinante l'intera sostanza mobile e immobile dopo deduzione dei debiti.

Il reddito e la sostanza del figlio vengono aggiunti a quelli del genitore non soggetto all'obbligo di contributo.

Per l'interpretazione di questioni controverse giusta il capoverso 1 fa stato per analogia il diritto fiscale cantonale.

Art. 6 d) Indicizzazione

Gli importi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere adeguati dal Governo ogni due anni per l'inizio dell'anno alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 7 Esclusione del diritto

Non sussiste diritto all'anticipo se:

  1. si può pretendere dal figlio di mantenersi da solo con il proprio guadagno e con i propri mezzi;
  2. i genitori convivono;
  3. vengono rifiutate le necessarie informazioni;
  4. il figlio si trattiene permanentemente all'estero;
  5. il debitore degli alimenti si trattiene permanentemente all'estero e il figlio non possiede un permesso di domicilio.

Art. 8 Domanda a) Inoltro

Domande e anticipi di contributi per il mantenimento devono essere inoltrati dal figlio avente diritto al mantenimento o dal suo rappresentante legale all'autorità comunale competente per l'anticipo. *

Il richiedente è tenuto a fornire indicazioni veritiere sulla situazione determinante per la valutazione della sua domanda.

Art. 9 b) Contenuto

La domanda deve contenere le indicazioni sulle generalità, il reddito e la sostanza del figlio avente diritto al mantenimento, dei suoi genitori ed eventualmente della persona coniugata, che vive in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto con il genitore non soggetto all'obbligo di contributo. *

Si devono allegare alla domanda:

  1. i titoli giuridici (sentenza del tribunale, decisione del giudice, transazione, contratto sull'obbligo di mantenimento); ai titoli giuridici esteri deve inoltre essere allegata una dichiarazione di esecutorietà;
  2. i certificati di reddito e di sostanza delle persone elencate al capoverso 1;
  3. una ricapitolazione dei contributi arretrati.

Qualsiasi mutazione della situazione esposta nella domanda (matrimonio, raggiungimento della maggiore età, decesso, cambiamento del datore di lavoro, reddito, sostanza ecc.) deve essere notificata immediatamente all'autorità comunale competente per l'anticipo.

Art. 10 Passaggio del diritto

Il diritto al mantenimento verso il genitore che non adempie il proprio obbligo, passa al comune in misura degli anticipi versati. L'articolo 87 capoverso 1 CO viene applicato per analogia.

Art. 11 Rimborso

Riservati i capoversi 2 e 3 non si può pretendere dal genitore non soggetto all'obbligo di contributo di rimborsare i contributi anticipati che non possono essere riscossi dall'altro genitore.

Gli anticipi percepiti senza avervi diritto devono essere rimborsati in ogni caso.

Se il figlio diventa erede del genitore soggetto all'obbligo di contributo, egli deve restituire gli importi netti anticipati negli ultimi 20 anni prima della successione, nella misura in cui egli si sia arricchito in seguito a tale eredità.

Art. 12 * Consulenza

Il Dipartimento dell'economica pubblica e socialità emana direttive e offre consulenza ai comuni nell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

A tal data viene abrogata l'ordinanza del 27 settembre 1977 sull'anticipazione di contributi per il mantenimento di figli minorenni[7].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.05.1986 01.01.1987 atto normativo prima versione -
29.11.1995 01.01.1996 titolo dell'atto normativo modifica -
29.11.1995 01.01.1996 Art. 1 revisione totale -
29.11.1995 01.01.1996 Art. 5 revisione totale -
29.11.1995 01.01.1996 Art. 8 cpv. 1 modifica -
15.06.2006 01.01.2007 Art. 12 revisione totale 2006, 4266
06.12.2006 01.04.2007 Art. 9 cpv. 1 modifica 2007, 1028
21.12.2010 01.01.2011 Art. 4 cpv. 1 modifica -
15.01.2013 01.01.2013 Art. 3 revisione totale -
15.01.2013 01.01.2013 Art. 4 cpv. 1, a) modifica -
15.01.2013 01.01.2013 Art. 4 cpv. 1, b) modifica -
15.01.2013 01.01.2013 Art. 4 cpv. 1, c) modifica -
15.01.2013 01.01.2013 Art. 4 cpv. 3 modifica -
22.12.2016 01.01.2017 Art. 3 cpv. 1 modifica 2016-035
22.12.2016 01.01.2017 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2016-035
22.12.2016 01.01.2017 Art. 4 cpv. 1, b) modifica 2016-035
22.12.2016 01.01.2017 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2016-035
22.12.2016 01.01.2017 Art. 4 cpv. 3 modifica 2016-035
18.12.2018 01.01.2019 Art. 3 cpv. 1 modifica 2018-021
18.12.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2018-021
18.12.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1, b) modifica 2018-021
18.12.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2018-021
18.12.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 3 modifica 2018-021
15.12.2020 01.01.2021 Art. 3 cpv. 1 modifica 2020-068
15.12.2020 01.01.2021 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2020-068
15.12.2020 01.01.2021 Art. 4 cpv. 1, b) modifica 2020-068
15.12.2020 01.01.2021 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2020-068
15.12.2020 01.01.2021 Art. 4 cpv. 3 modifica 2020-068
20.12.2022 01.01.2023 Art. 3 cpv. 1 modifica 2022-050
20.12.2022 01.01.2023 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2022-050
20.12.2022 01.01.2023 Art. 4 cpv. 1, b) modifica 2022-050
20.12.2022 01.01.2023 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2022-050
20.12.2022 01.01.2023 Art. 4 cpv. 3 modifica 2022-050
17.12.2024 01.01.2025 Art. 3 cpv. 1 modifica 2024-052
17.12.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2024-052
17.12.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1, b) modifica 2024-052
17.12.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2024-052
17.12.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 3 modifica 2024-052

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.05.1986 01.01.1987 prima versione -
titolo dell'atto normativo 29.11.1995 01.01.1996 modifica -
Art. 1 29.11.1995 01.01.1996 revisione totale -
Art. 3 15.01.2013 01.01.2013 revisione totale -
Art. 3 cpv. 1 22.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-035
Art. 3 cpv. 1 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-021
Art. 3 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-068
Art. 3 cpv. 1 20.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-050
Art. 3 cpv. 1 17.12.2024 01.01.2025 modifica 2024-052
Art. 4 cpv. 1 21.12.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 4 cpv. 1, a) 15.01.2013 01.01.2013 modifica -
Art. 4 cpv. 1, a) 22.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-035
Art. 4 cpv. 1, a) 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-021
Art. 4 cpv. 1, a) 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-068
Art. 4 cpv. 1, a) 20.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-050
Art. 4 cpv. 1, a) 17.12.2024 01.01.2025 modifica 2024-052
Art. 4 cpv. 1, b) 15.01.2013 01.01.2013 modifica -
Art. 4 cpv. 1, b) 22.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-035
Art. 4 cpv. 1, b) 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-021
Art. 4 cpv. 1, b) 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-068
Art. 4 cpv. 1, b) 20.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-050
Art. 4 cpv. 1, b) 17.12.2024 01.01.2025 modifica 2024-052
Art. 4 cpv. 1, c) 15.01.2013 01.01.2013 modifica -
Art. 4 cpv. 1, c) 22.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-035
Art. 4 cpv. 1, c) 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-021
Art. 4 cpv. 1, c) 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-068
Art. 4 cpv. 1, c) 20.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-050
Art. 4 cpv. 1, c) 17.12.2024 01.01.2025 modifica 2024-052
Art. 4 cpv. 3 15.01.2013 01.01.2013 modifica -
Art. 4 cpv. 3 22.12.2016 01.01.2017 modifica 2016-035
Art. 4 cpv. 3 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-021
Art. 4 cpv. 3 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-068
Art. 4 cpv. 3 20.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-050
Art. 4 cpv. 3 17.12.2024 01.01.2025 modifica 2024-052
Art. 5 29.11.1995 01.01.1996 revisione totale -
Art. 8 cpv. 1 29.11.1995 01.01.1996 modifica -
Art. 9 cpv. 1 06.12.2006 01.04.2007 modifica 2007, 1028
Art. 12 15.06.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 4266