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220.010

Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(OLAdLEF)

del 01.12.2015 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 1° dicembre 2015

visti l'art. 4 cpv. 3 e l'art. 12 cpv. 2 della legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LAdLEF)[1]

Art. 1 Idoneità personale

L'idoneità personale dell'ufficiale esecutore e dei fallimenti nonché del supplente sussiste se questi ultimi:

  1. sono di cittadinanza svizzera o vivono legalmente in Svizzera;
  2. godono dell'esercizio dei diritti civili;
  3. non hanno subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di ufficiale esecutore e dei fallimenti, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati;
  4. non sono gravati da attestati di carenza di beni.

Art. 2 Idoneità professionale

L'idoneità professionale dell'ufficiale esecutore e dei fallimenti nonché del supplente sussiste se questi ultimi:

  1. dispongono di un diploma riconosciuto in diritto o in economia aziendale; oppure
  2. sono in possesso dell'attestato professionale federale di specialista in esecuzione per debiti e fallimento.

È considerato diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 lettera a un diploma a livello di bachelor conseguito presso un'università, una scuola universitaria professionale o un istituto di formazione equivalente.

Se i requisiti di cui al capoverso 1 non sono soddisfatti, l'ufficiale esecutore e dei fallimenti nonché il supplente devono conseguire un diploma riconosciuto oppure l'attestato professionale federale entro cinque anni dalla nomina. In casi eccezionali motivati, il Tribunale d'appello può prorogare questo termine. *

In casi eccezionali motivati, con il consenso del Tribunale d'appello è possibile derogare ai requisiti di cui al capoverso 1. *

Art. 3 Accesso al registro centrale delle persone e degli oggetti

L'ufficio esecuzioni e fallimenti può accedere ai dati di cui necessita per adempiere i compiti attribuitigli dalla legge. Il diritto d'accesso non si estende a dati personali degni di particolare protezione o a profili della personalità.

L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo. Sono possibili interrogazioni di massa.

Per il resto si applicano le disposizioni della legge sui registri degli abitanti e su altri registri delle persone e degli oggetti[2].

Art. 4 Somma garantita

La somma garantita per sinistro in caso di danni a persone o cose e di danni puramente patrimoniali nonché per spese per la prevenzione di danni ammonta almeno a 3 milioni di franchi.

La somma garantita in caso di danni da appropriazione indebita ammonta almeno a 0,5 milioni di franchi per sinistro.

Art. 5 Franchigia

La franchigia ammonta almeno a 500 franchi e al massimo a 10 000 franchi per evento.

In caso di meri danni patrimoniali, la franchigia ammonta almeno a 500 franchi più il 10 per cento del danno rimanente e al massimo a 50 000 franchi per evento.

Il Cantone o gli organi esecutivi si fanno carico della franchigia.

Il Cantone fattura agli uffici esecuzioni e fallimenti, alle amministrazioni speciali del fallimento, ai commissari e ai liquidatori nonché alle autorità di vigilanza e giudiziarie la franchigia per i danni da loro cagionati.

Art. 6 Premi

Il Cantone paga il 10 per cento del premio annuale. La parte rimanente del premio è a carico delle regioni in rapporto al numero di abitanti.

Per le regioni vengono applicate le seguenti categorie in base al numero di abitanti:

  1. fino a 10 000 abitanti;
  2. da 10 001 fino a 20 000 abitanti;
  3. da 20 001 fino a 30 000 abitanti;
  4. oltre 30 001 abitanti.

Art. 7 Obbligo di denuncia in caso di danno

In caso di danno, gli assicurati conformemente all'articolo 12 capoverso 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento[3] sono tenuti a informare senza indugio l'Amministrazione delle finanze.

Art. 8 * Ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti 1. Posizione in materia di diritto del personale

Il rapporto di servizio di diritto pubblico tra il Tribunale d'appello e gli ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti (ispettori) può essere sciolto da entrambe le parti con effetto alla fine di un mese, nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi.

Art. 9 * 2. Presupposti di nomina

Possono essere nominate quali ispettori persone che soddisfano i criteri di idoneità secondo l'articolo 1 e l'articolo 2 capoverso 1.

Art. 10 * 3. Indennizzo

Gli ispettori ricevono una diaria di 400 franchi.

Per l'attività di consulenza e l'organizzazione del perfezionamento professionale gli ispettori vengono indennizzati con una forfetaria annua compresa tra 2000 franchi e 10 000 franchi. Il Tribunale d'appello stabilisce la forfetaria annua tenendo conto dei compiti assunti.

Egress

2015-045

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
01.12.2015 01.01.2016 atto normativo prima versione 2015-045
04.04.2023 01.01.2025 Art. 2 cpv. 3 modifica 2023-009
04.04.2023 01.01.2025 Art. 2 cpv. 4 modifica 2023-009
04.04.2023 01.01.2025 Art. 8 introduzione 2023-009
04.04.2023 01.01.2025 Art. 9 introduzione 2023-009
04.04.2023 01.01.2025 Art. 10 introduzione 2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 01.12.2015 01.01.2016 prima versione 2015-045
Art. 2 cpv. 3 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009
Art. 2 cpv. 4 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009
Art. 8 04.04.2023 01.01.2025 introduzione 2023-009
Art. 9 04.04.2023 01.01.2025 introduzione 2023-009
Art. 10 04.04.2023 01.01.2025 introduzione 2023-009