La presente ordinanza disciplina l'attuazione dell'ordinanza sulla maturità professionale federale presso le scuole professionali del Cantone dei Grigioni.
430.400
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale
(OCMPr)
Preambolo
visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Competenze
Il Governo stabilisce nei contratti quadro quali scuole professionali possono proporre corsi di maturità professionale.
Il Dipartimento stabilisce gli orientamenti dei corsi di maturità professionale presso le singole scuole. Esso stabilisce se i corsi siano paralleli all'apprendistato e se, dopo la formazione professionale di base, possano essere offerti quali corsi a tempo parziale o a tempo pieno.
L'Ufficio esercita la vigilanza.
2. Condizione e procedura di ammissione a un corso di maturità professionale parallelo all'apprendistato
Art. 3 Condizione di ammissione
La condizione per essere ammessi alla procedura di ammissione a un corso di maturità professionale parallelo all'apprendistato è costituita da un contratto di tirocinio valido per una formazione professionale di base con attestato federale di capacità.
Art. 4 Esame di ammissione
Di principio, per essere ammessi a un corso di maturità professionale parallelo all'apprendistato è richiesto il superamento di un esame di ammissione scritto. All'esame di ammissione possono presentarsi allievi della terza classe del grado superiore nonché candidati che hanno concluso la scuola dell'obbligo.
Non deve sostenere un esame di ammissione chi:
- è stato promosso alla quarta classe del liceo;
- nell'anno di entrata o nell'anno civile precedente ha superato l'esame di ammissione a una scuola specializzata, a una scuola media di commercio, a una scuola media di informatica o a una scuola media professionale commerciale e ha concluso la terza classe del grado secondario I;
- viene ammesso dalla scuola di maturità professionale sulla base di presupposti equivalenti.
L'ammissione senza esame è provvisoria e vale per un semestre.
Art. 5 Ammissione a un corso già iniziato
Per essere ammessi a un corso di maturità professionale già iniziato è necessaria una formazione preliminare equivalente al livello di formazione nel semestre corrispondente.
Se la prova non viene fornita tramite conoscenze acquisite in un corso di maturità professionale dello stesso orientamento, la scuola di maturità professionale può svolgere un test d'idoneità, la cui forma e contenuto si conformano alla specificità del singolo caso.
Art. 6 Date
Le scuole di maturità professionale coordinano le date di iscrizione e degli esami di ammissione.
Le date degli esami di ammissione vanno pubblicate con almeno sei mesi di anticipo. Gli esami si tengono prima di metà aprile.
Art. 7 Iscrizione
Quando si iscrivono agli esami, i candidati indicano una delle lingue cantonali quale loro prima lingua.
Le scuole di maturità professionale possono riscuotere una tassa d'esame.
Art. 8 Stesura, forma e contenuti
Le scuole di maturità professionale stabiliscono una procedura di ammissione uniforme per ciascun orientamento e coordinano la stesura del corrispondente esame di ammissione.
L'esame di ammissione viene svolto per iscritto e comprende, sulla base del programma d'insegnamento della terza classe della scuola secondaria alla fine del quinto semestre, le materie prima lingua, inglese e matematica.
A seconda dei presupposti, per ciascun orientamento può essere inoltre esaminata una materia specifica supplementare.
Art. 9 Prestazioni d'esame e ponderazione delle materie
Le prestazioni agli esami di ammissione vengono valutate con voti interi o mezzi voti.
I voti scaturiti dalle prestazioni d'esame vengono ponderati come segue: prima lingua (semplice), inglese (semplice), matematica (doppio), materia d'esame specifica (semplice).
L'esame di ammissione è superato se la media di tutti i voti delle materie d'esame è almeno del 4,0 e non più di un voto è insufficiente.
In caso di assenza ingiustificata dall'esame, quest'ultimo è considerato non superato.
Art. 10 Sessione d'esame aggiuntiva
In casi motivati, la scuola di maturità professionale svolge una sessione d'esame aggiuntiva.
Art. 11 Azione disonesta all'esame
Chi utilizza strumenti ausiliari non ammessi o si rende colpevole di un'altra azione disonesta non supera l'esame di ammissione.
Art. 12 Comunicazione del risultato dell'esame
La scuola di maturità professionale informa per iscritto i candidati al più tardi tre settimane dopo l'esame in merito all'esito dello stesso, aggiungendo un'indicazione dei rimedi giuridici in caso di insuccesso.
Un esame di ammissione superato dà diritto di accedere a una formazione di maturità professionale nell'anno in corso e nei due anni civili seguenti.
3. Condizione e procedura di ammissione a un corso di maturità professionale successivo alla formazione professionale di base
Art. 13 Condizione di ammissione
Sono ammessi a corsi di maturità professionale successivi alla formazione professionale di base i titolari di un attestato federale di capacità o di un attestato professionale riconosciuto come equivalente dalla Confederazione.
Art. 14 Esame d'idoneità
Le persone in possesso di un attestato federale di capacità vanno sottoposte a un esame d'idoneità prima dell'ammissione. A seconda dei requisiti posti dal corso, oltre al voto finale è possibile ricorrere a questo scopo ad altri elementi quali un colloquio d'ammissione, un test d'idoneità o l'esame in una materia specifica.
Le scuole di maturità professionale fissano per ciascun orientamento requisiti uniformi per l'esame d'idoneità.
Gli esami d'idoneità si tengono di norma entro il termine di tre mesi prima dell'inizio dei corsi.
Art. 15 Decisione di ammissione
La scuola di maturità professionale informa per iscritto i candidati al più tardi tre settimane dopo l'esame d'idoneità in merito all'esito dello stesso, aggiungendo un'indicazione dei rimedi giuridici in caso di decisione negativa.
Una decisione di ammissione positiva dà diritto di accedere a una formazione di maturità professionale nell'anno in corso e nei due anni civili seguenti.
L'ammissione è provvisoria. Se al termine del primo semestre le condizioni di promozione interne alla scuola non sono soddisfatte, ciò comporta l'esclusione.
4. Insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale
Art. 16 Lingua scolastica
La lingua scolastica è una delle lingue cantonali, di norma il tedesco.
5. Esame di maturità professionale
Art. 17 Organizzazione, svolgimento, amministrazione
L'organizzazione, lo svolgimento e l'amministrazione dell'esame di maturità professionale competono alla scuola di maturità professionale esaminatrice.
Art. 18 Stesura e contenuti
Le scuole di maturità professionale:
- stabiliscono materie d'esame uniformi e una procedura d'esame uniforme per ciascun orientamento e corso ed emanano corrispondenti istruzioni;
- istituiscono gruppi di esperti per la stesura e la validazione degli esami;
- stabiliscono gli strumenti ausiliari in considerazione del programma quadro d'insegnamento e informano preventivamente i candidati in merito.
Art. 19 Accesso agli esami
Gli esami di maturità professionale non sono pubblici. Vi possono accedere soltanto le competenti autorità di sorveglianza e d'esame.
Art. 20 Esami parziali
La scuola di maturità professionale stabilisce le materie d'esame e il periodo di svolgimento degli esami parziali ai sensi dell'ordinanza sulla maturità professionale federale.
Art. 21 Ricorso a specialisti
Gli esami vengono svolti insieme da insegnanti della scuola di maturità professionale (esaminatori) e specialisti esterni (esperti).
Gli specialisti vengono scelti dall'Ufficio su richiesta della scuola di maturità professionale esaminatrice.
Art. 22 Azione disonesta all'esame
L'utilizzo di strumenti ausiliari non ammessi, come pure ogni altra azione disonesta comportano l'insuccesso all'esame di maturità professionale.
Art. 23 Comunicazione del risultato dell'esame
I risultati degli esami di maturità professionale sono comunicati ai candidati entro tre giorni dalla decisione della scuola di maturità professionale esaminatrice. La comunicazione avviene in forma scritta, con l'aggiunta di un'indicazione dei rimedi giuridici in caso di insuccesso.
Art. 24 Esame sostitutivo
In caso di insuccesso alla prova di formazione generale approfondita svolta nel quadro di un corso parallelo all'apprendistato in cui questa viene trattata in via integrativa insieme alle conoscenze professionali, la scuola di maturità professionale procede a un esame sostitutivo. In questo modo si accerta se i risultati dell'esame di maturità professionale soddisfino i requisiti per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità.
Art. 25 Ripetizione
Chi non soddisfa né le condizioni per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità, né le condizioni per il diploma di maturità professionale, può ripetere la procedura di qualificazione e il diploma di maturità professionale oppure solo la procedura di qualificazione.
Un esame può essere ripetuto al più presto in occasione della prossima sessione d'esami ordinaria.
6. Vie legali
Art. 26 Vie legali
Le decisioni concernenti l'insuccesso all'esame di ammissione o d'idoneità possono essere impugnate entro dieci giorni con ricorso amministrativo al Dipartimento.
7. Disposizioni finali
Art. 27 Disposizione transitoria
I candidati che hanno superato l'esame di ammissione 2014 sono ammessi al corso di maturità professionale dell'anno civile 2015.
Per i candidati che hanno iniziato la loro formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 vale il diritto previgente.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2015 | 01.03.2015 | atto normativo | prima versione | 2015-011 |
| 29.04.2024 | 01.08.2024 | Art. 4 cpv. 2, b) | modifica | 2024-009 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 17.02.2015 | 01.03.2015 | prima versione | 2015-011 |
| Art. 4 cpv. 2, b) | 29.04.2024 | 01.08.2024 | modifica | 2024-009 |