Lexipedia

470.000

Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica

(Legge sulla promozione dello sport)

del 11.06.2014 (stato 01.08.2015)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti gli art. 31 e 91 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 4 marzo 2014[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Nei limiti delle loro competenze, il Cantone e i comuni promuovono l'attività fisica e sportiva della popolazione, perseguendo in particolare gli obiettivi seguenti:

  1. sostenere l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età;
  2. avere a disposizione una vasta gamma di attività fisiche e sportive in tutte le regioni;
  3. garantire buone condizioni quadro per lo sport di competizione;
  4. consolidare tra la popolazione la consapevolezza riguardo agli effetti positivi e ai valori dello sport;
  5. lottare contro i pericoli di infortunio nella pratica dello sport e dell'attività fisica e contro gli effetti collaterali negativi dello sport.

Art. 2 Misure

Il Cantone sostiene e svolge progetti e programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 3 Strategia per la promozione dello sport

Il Governo emana una strategia completa per la promozione dello sport e dell'attività fisica nel Cantone e la verifica periodicamente.

Art. 4 Collaborazione e sussidiarietà

Il Cantone collabora con i comuni e con terzi, in particolare con le federazioni sportive cantonali. Esso può delegare loro dei compiti e stipulare con loro accordi di prestazioni.

Esso promuove in particolare l'iniziativa privata e il volontariato.

Esso promuove l'attività fisica e sportiva, nella misura in cui questo compito non viene assunto dai comuni o da terzi.

2. Misure

Art. 5 Programmi e progetti

Nel quadro degli obiettivi conformemente all'articolo 1, il Cantone svolge, a carico dei mezzi statali generali, progetti e programmi propri e sostiene quelli di comuni e di terzi nei seguenti settori:

  1. consulenza e sostegno in questioni concernenti lo sport di massa e di competizione;
  2. consulenza e sostegno nella costituzione di reti locali per l'attività fisica e lo sport;
  3. attuazione dei programmi federali per la promozione dello sport e dell'attività fisica, segnatamente di Gioventù e Sport G+S;
  4. offerte di formazione e di perfezionamento di alta qualità;
  5. coordinamento di programmi e progetti.

Art. 6 Contributi dal finanziamento speciale sport

 Il Cantone accorda contributi finanziari dal finanziamento speciale sport in particolare per:

  1. attività generali di federazioni e associazioni;
  2. organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. costruzione e trasformazione di impianti ed edifici sportivi;
  4. acquisto di materiale e attrezzi sportivi;
  5. promozione degli sportivi, in particolare delle nuove leve sportive meritevoli di sostegno;
  6. partecipazione di rappresentanze di federazioni sportive grigionesi a manifestazioni sportive intercantonali e internazionali;
  7. progetti generali per la promozione dello sport.

Art. 7 Bambini e adolescenti

Il sostegno a progetti e programmi si concentra sulla promozione dello sport per bambini e adolescenti.

Art. 8 Promozione dell'attività fisica

Il Cantone sostiene programmi e progetti destinati a promuovere l'attività fisica.

Art. 9 Sport di massa

Il Cantone versa contributi a federazioni, associazioni e istituzioni che promuovono lo sport e l'attività fisica ai sensi della presente legge.

Art. 10 Sport di competizione

Il Cantone versa a federazioni, associazioni e a singoli sportivi contributi per il sostegno allo sport di competizione, in particolare ai sensi di una promozione mirata delle nuove leve.

Esso provvede alla conciliabilità di formazione e sport di competizione delle nuove leve.

Art. 11 Sport scolastico facoltativo

Il Cantone promuove con mezzi statali generali lo sport e l'attività fisica al di fuori delle lezioni scolastiche obbligatorie.

Art. 12 Premio per lo sport

Il Cantone può conferire ogni anno un Premio grigionese per lo sport, nonché altri premi e versare contributi a premi sportivi di federazioni.

3. Organizzazione e finanze

Art. 13 Commissione per la promozione dello sport

Il Governo nomina una Commissione cantonale per la promozione dello sport, con il compito di fornire consulenza in questioni relative alla promozione dello sport e dell'attività fisica.

Art. 14 Finanziamento

Il Cantone fa fronte ai costi per la promozione dello sport e dell'attività fisica attingendo a mezzi statali generali, nonché al finanziamento speciale sport.

Art. 15 Concessione di contributi

La concessione di contributi dipende dal merito di sostegno, nonché da adeguate prestazioni proprie.

4. Disposizione finale

Art. 16 Referendum, entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[4].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge[5].

Egress

2015-024

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
11.06.2014 01.08.2015 atto normativo prima versione 2015-024

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 11.06.2014 01.08.2015 prima versione 2015-024