La presente legge disciplina l'esecuzione della legislazione federale sui medicamenti e i dispositivi medici[4] che rientra nella competenza del Cantone nel settore umano e, conformemente ai capoversi 2 e 3, nel settore animale.
Nell'esecuzione di prescrizioni di medicina veterinaria si applicano per analogia gli articoli 8 e 9.
Nel caso di aziende che consegnano, immagazzinano o producono medicamenti veterinari si applicano per analogia gli articoli 14, 16 e 17.