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Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS)

Preambolo

Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali

(CIIS)

del 13 dicembre 2002 (stato 1° giugno 2020)

Preambolo

Considerato

– che le istituzioni sociali devono essere accessibili a bambini, adole-

scenti e adulti domiciliati in un altro Cantone,

– che l'offerta necessaria può funzionare solo se l'assunzione delle

spese tra i Cantoni è assicurata sulla base di metodi di calcolo unitari,

– che si deve mirare a una stretta collaborazione intercantonale nell'am-

bito delle istituzioni sociali,

su proposta della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle

opere sociali (CDOS), d'accordo con la Conferenza delle direttrici e dei

direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e la

Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

(CDS), i Cantoni convengono quanto segue:

I. Basi

1. SCOPO

Art. 1

La Convenzione ha lo scopo di rendere possibile senza difficoltà il sog- giorno di persone con bisogni specifici nell'ambito dell'assistenza e della promozione in strutture adatte fuori dal loro Cantone di domicilio.

I Cantoni firmatari collaborano in tutti gli ambiti della CIIS. Essi si scambiano in particolare informazioni su provvedimenti, esperienze, non- ché risultati, armonizzano le loro offerte di strutture e ne promuovono la qualità.

. CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 2

La CIIS si riferisce a strutture dei seguenti settori: A Istituzioni stazionarie che, in virtù del diritto federale o cantonale, ospitano persone fino ai 20 anni compiuti, tuttavia al massimo fino alla conclusione di una prima formazione, se sono entrate o sono state collocate in un'istituzione prima del raggiungimento della Settori

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maggiore età. In caso di misure secondo la legge federale sul diritto penale mino- rile, il limite di età è fissato al compimento del 25° anno d'età, indi- pendentemente dall'età di entrata. B Strutture per adulti invalidi o unità di tali strutture conformemente alla legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)1) :

  1. i laboratori che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati invalidi i quali, in condizioni ordinarie, non potrebbero esercitare un'attività lucrativa;
  2. case e altre forme di alloggio collettivo destinate agli invalidi;
  3. centri diurni in cui gli invalidi possono incontrarsi e partecipare a programmi di occupazione e a programmi per il tempo libero. Sono equiparate le unità di una struttura che forniscono le stesse prestazioni delle strutture secondo le lettere a) - c). C Offerte stazionarie di terapia e riabilitazione nel settore delle dipen- denze. D Strutture di scuola speciale in forma di esternato:
  4. scuole speciali per l'insegnamento, la consulenza e il sostegno, inclusa l'istruzione scolastica speciale integrativa, nonché per l'assistenza diurna, se questa prestazione viene fornita dalla struttura;
  5. servizi di educazione prescolare per bambini portatori di handi- cap e per bambini a rischio di handicap;
  6. servizi pedagogico-terapeutici di logopedia o terapia psicomoto- ria, se queste prestazioni non figurano nell'offerta della scuola regolare.

Fatti salvi gli articoli 6 e 8 della CIIS, la Conferenza della Convenzione (CC) può estendere la Convenzione ad altri settori delle istituzioni sociali.

I Cantoni possono aderire a singoli settori, a più settori o a tutti i settori.

Art. 3

Strutture subordinate a un concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure non rientrano nel campo d'applicazione della presente Conven- zione.

Strutture per anziani, nonché strutture con una direzione medica non rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.

Unità di strutture conformemente al capoverso 2 con una propria conta- bilità e direzione possono anch'esse essere assoggettate alla CIIS, se ne soddisfano le condizioni.

Le strutture sono escluse dal campo d'applicazione della presente Con- venzione per le prestazioni che forniscono in vista dell'inserimento profes-

. TERMINI

Art. 4

Nel quadro della CIIS, i seguenti termini vengono impiegati in base alle seguenti definizioni:

  1. Conferenza della Convenzione (CC) L'assemblea di tutti i membri della CDOS il cui Cantone ha aderito alla CIIS costituisce la CC.
  2. Comitato della CC Il Comitato della CC corrisponde ai membri del comitato CDOS, se il loro Cantone ha aderito alla CIIS.
  3. Cantone firmatario Il Cantone firmatario è il Cantone che ha aderito almeno a un settore della CIIS.
  4. Cantone di domicilio Il Cantone di domicilio è il Cantone in cui la persona che fa capo alle prestazioni ha il suo domicilio civile.
  5. Cantone di ubicazione Il Cantone di ubicazione è il Cantone in cui è ubicata la struttura. Se il controllo imprenditoriale e finanziario della struttura viene eserci- tato in un altro Cantone, è possibile definire quest'ultimo quale Can- tone di ubicazione.
  6. Struttura La struttura, quale persona giuridica o fisica, fornisce prestazioni in un settore conformemente all'articolo 2 capoverso 1.
  7. Direttiva La direttiva rappresenta una norma secondaria vincolante della CIIS. Essa viene emanata dal Comitato della CC.

. PRESA DI DOMICILIO A POSTERIORI E SOGGIORNO

Art. 5

La permanenza in una struttura conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore B lettera b) non comporta alcuna modifica nella competenza attuale per la garanzia di assunzione delle spese.

bis Se con la permanenza o durante la permanenza in una struttura conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore A una persona costituisce il proprio domicilio civile presso la struttura, per la garanzia di

. COSTITUZIONE DELLA CIIS, ESECUZIONE, ORGANI

Art. 6

La CDOS è la Conferenza responsabile fino a che non sono nominati gli organi.

La CC garantisce l'esecuzione della CIIS.

Essa collabora con le altre conferenze dei direttori competenti nel settore delle istituzioni sociali e con la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze. Le altre conferenze dei direttori compe- tenti sono: – la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) – la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) – la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)

La CC consulta la CDPE, la CDCGP e la CDS in merito alle decisioni che sono chiamate a prendere in virtù degli articoli 8 lettera a) e 9 lettere

  1. e h) della CIIS.

Art. 7

Sono organi della CIIS:

  1. la CC
  2. il Comitato della CC
  3. la Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS
  4. le conferenze regionali
  5. la Commissione di revisione dei conti

Nomine e votazioni:

  1. Per essere valide, le decisioni e le nomine richiedono la presenza della metà dei membri aventi diritto di voto previsti dalla CIIS per sedere negli organi, fatto salvo l'articolo 8 lettera a).
  2. In caso di votazioni decide la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti decide il presidente. Esecuzione Organi Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) 546.710
  1. In caso di nomine fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. In caso di parità di voti si decide tramite sorteggio.

La CC emana un regolamento sulla costituzione e sull'attività degli organi.

Art. 8

La CC è competente per:

  1. L'estensione della CIIS ad altri settori delle istituzioni sociali confor- memente all'articolo 2 capoverso 2. Per essere valide, le decisioni richiedono una maggioranza di due terzi.
  2. L'emanazione di un regolamento sulla costituzione e sull'attività degli organi conformemente all'articolo 7 capoverso 3.

Art. 9

Il Comitato della CC è competente per:

  1. Lo svolgimento della procedura di adesione conformemente all'arti- colo 37.
  2. La determinazione del momento dell'entrata in vigore della CIIS dopo il raggiungimento del quorum, nonché la relativa comunicazione ai Cantoni firmatari conformemente all'articolo 39.
  3. La comunicazione alla CDOS in caso di raggiungimento del quorum conformemente all'articolo 40.
  4. L'approvazione del preventivo e della contabilità della CIIS.
  5. La determinazione delle regioni conformemente all'articolo 12 capo- verso 3.
  6. Il rifiuto dell'ammissione o la cancellazione di una struttura dall'elenco in caso di mancato rispetto dei requisiti della CIIS, su proposta della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS.
  7. L'emanazione delle seguenti direttive: • sull'indennizzo delle prestazioni conformemente agli articoli 20 e 21 • sulla procedura nel settore C conformemente all'articolo 30 • direttive quadro sulla qualità conformemente all'articolo 33 capoverso 2 • sul calcolo delle spese conformemente all'articolo 34 capoverso
  1. L'emanazione di raccomandazioni.
  2. L'armonizzazione delle offerte tra le regioni e la loro valutazione periodica con queste ultime.
  3. Tutte le decisioni che non rientrano nella competenza di un altro organo.

Il presidente della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS partecipa alle sedute del Comitato della CC per affari della CIIS con voto consultivo. CC Comitato della CC

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. UFFICI DI COLLEGAMENTO

Art. 10

Ogni Cantone firmatario designa un ufficio di collegamento.

Art. 11

Gli uffici di collegamento sono competenti per:

  1. richiedere la garanzia di assunzione delle spese;
  2. ricevere e trattare domande di garanzia di assunzione delle spese e decidere in merito;
  3. coordinare l'informazione e gestire gli affari con amministrazioni, nonché con le strutture e le loro rappresentanze all'interno del Can- tone;
  4. scambiare le informazioni e gestire gli affari con gli uffici di collega- mento di altri Cantoni firmatari;
  5. tenere un registro con le garanzie di assunzione delle spese concesse.

Gli uffici di collegamento partecipano alle sedute delle conferenze regionali.

. CONFERENZE REGIONALI

Art. 12

Gli uffici di collegamento si uniscono a formare le quattro conferenze regionali Svizzera romanda/Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale e Svizzera orientale.

Ogni ufficio di collegamento appartiene a una delle conferenze regionali. Esso può far parte anche di altre conferenze regionali con voto consultivo.

Il Comitato della CC determina le regioni.

Art. 13

Le conferenze regionali sono competenti per:

  1. La nomina di due rappresentanti quali membri della Conferenza sviz- zera degli uffici di collegamento CIIS.
  2. L'armonizzazione delle offerte di strutture tra i Cantoni all'interno della regione.
  3. Lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 e il loro inoltro alla Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS.
  4. La formulazione di proposte alla Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS, in particolare in relazione all'ammissione o alla cancellazione di una struttura dall'elenco delle strutture. Designazione Competenza Unione Competenza Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) 546.710

. CONFERENZA SVIZZERA DEGLI UFFICI DI COLLEGAMENTO CIIS

Art. 14

La Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS è composta da due rappresentanti ciascuno delle conferenze regionali. Il segretario della CDOS partecipa alle trattative con voto consultivo.

Art. 15

La Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS è responsabile per:

  1. L'elaborazione di un rapporto e di una proposta in merito agli affari del Comitato della CC conformemente all'articolo 9 lettere e) – h). Le proposte conformemente all'articolo 9 lettera f) possono avvenire unicamente su proposta di una conferenza regionale.
  2. Lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2.
  3. L'istruzione degli uffici di collegamento.

. COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 16

La Commissione di revisione dei conti della CDOS rivede il conto annuale della CIIS e presenta il suo rapporto e la sua proposta alla CC.

. GESTIONE

Art. 17

Il segretariato centrale della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali gestisce gli affari della CIIS qualora la competenza non spetti ai Cantoni.

Esso si occupa anche del segretariato della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS, nonché di norma anche di quello dei gruppi specializzati ad hoc.

Abrogato

Art. 18

Le spese generate dall'applicazione della presente Convenzione sono a carico della CC.

Il segretariato centrale della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali fattura le proprie prestazioni ai Cantoni fir- matari e si occupa dell'incasso. Composizione Competenza Segretariato Spese

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III. Indennizzo delle prestazioni e garanzia di assunzione delle spese

. PRINCIPIO

Art. 19

Con la garanzia di assunzione delle spese, il Cantone di domicilio assi- cura alla struttura del Cantone di ubicazione l'indennizzo delle prestazioni fornite a favore della persona nel periodo in questione.

I servizi e le persone del Cantone di domicilio tenuti a pagare, devono alle strutture del Cantone di ubicazione l'indennizzo delle prestazioni per la durata delle stesse.

. INDENNIZZO DELLE PRESTAZIONI

Art. 20

L'indennizzo delle prestazioni si calcola dalla spesa netta computabile meno i sussidi edilizi e d'esercizio della Confederazione. L'importo rima- nente viene diviso per persona e unità di computo.

La spesa netta computabile risulta dalla spesa computabile meno il ricavo computabile.

Art. 21

Vengono definite spese computabili le spese per il personale e per il materiale, inclusi costi del capitale e ammortamenti, necessari per la pre- stazione.

Vengono definiti ricavi computabili le entrate dal settore delle presta- zioni, inclusi i redditi del capitale, nonché elargizioni, se sono destinati all'esercizio.

Il Comitato della CC emana una direttiva in merito agli articoli 20 e 21.

Art. 22

L'ammontare dei contributi delle persone tenute al mantenimento nel quadro della CIIS corrisponde alla spesa giornaliera media per vitto e alloggio di una persona che vive in condizioni modeste.

I contributi non prestati dalle persone tenute al mantenimento possono venire addebitati all'assistenza sociale.

Art. 23

L'indennizzo per le prestazioni può avvenire sia con il metodo D (copertura del disavanzo), che con il metodo F (forfetarie). Definizione di indennizzo delle prestazioni Definizione di spesa e ricavo computabili Contributi delle persone tenute al mantenimento Metodo Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) 546.710

Se tra il Cantone di ubicazione e la sua struttura non vi è un accordo relativo al metodo F, trova applicazione il metodo D.

I Cantoni firmatari mirano a un passaggio dal metodo D al metodo F. Il Comitato della CC promuove questo processo nel quadro dell'articolo 1 capoverso 2.

Art. 24

Quale unità di computo vale il giorno di calendario.

bis Per prestazioni di laboratori conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore B lettera a), quale unità di computo valgono le ore di lavoro pat- tuite.

ter Per le prestazioni di centri diurni conformemente all'articolo 2 capo- verso 1 settore B, quale unità di computo vale il giorno di permanenza. Il Comitato della CC emana una direttiva in merito alla definizione del giorno di permanenza.

quater Per le prestazioni fornite da scuole speciali al di fuori della struttura, nonché per le prestazioni di strutture di scuola speciale conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore D lettere b) e c), quale unità di computo vale l'ora di istruzione, terapia o consulenza.

Se si utilizza il metodo F è possibile non ricorrere alle unità di computo conformemente ai capoversi 1, 1bis, 1ter e 1quater.

Art. 25

La struttura del Cantone di ubicazione può presentare mensilmente le fatture ai servizi e alle persone tenuti a pagare. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla ricezione.

Se dopo la scadenza del termine non è ancora pervenuto il pagamento della persona tenuta a pagare, la struttura invia un sollecito di pagamento scritto. 10 giorni dopo la ricezione del sollecito inizia a decorrere un inte- resse di mora del 5 percento.

Il Cantone di domicilio offre il suo aiuto in caso di problemi con l'in- casso.

. GARANZIA DI ASSUNZIONE DELLE SPESE

Art. 26

Prima del collocamento o dell'entrata della persona nella struttura, l'uffi- cio di collegamento del Cantone di ubicazione chiede una garanzia di assunzione delle spese all'ufficio di collegamento del Cantone di domici- lio.

Se in caso di urgenza la domanda di garanzia di assunzione delle spese non può essere presentata prima del collocamento o dell'entrata della per- sona nella struttura, essa deve essere recuperata il prima possibile. Unità di computo Incasso Procedura

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Art. 27

La garanzia di assunzione delle spese può essere a termine e vincolata a condizioni. In caso di cambiamento del Cantone di domicilio, il Cantone di ubicazione chiede una nuova garanzia di assunzione delle spese.

Le garanzie di assunzione delle spese illimitate possono essere disdette con un termine di 6 mesi.

Le domande di garanzia di assunzione delle spese a favore di persone adulte necessitano del consenso di queste ultime.

. REGOLE PER PERSONE ADULTE PORTATRICI DI HANDICAP SECONDO IL SETTORE B

Art. 28

In parziale deroga al capitolo III (indennizzo delle prestazioni e garanzia di assunzione delle spese), per persone adulte invalide conformemente all'articolo 2 capoverso 1 settore B lettere b) e c) valgono le seguenti regole.

La persona adulta invalida collocata in strutture conformemente all'arti- colo 2 capoverso 1 settore B lettere b) e c) si assume le spese dell'inden- nizzo delle prestazioni ricorrendo parzialmente o interamente al suo red- dito e a quote della sostanza.

Il calcolo della partecipazione alle spese avviene secondo le regole vigenti nel Cantone di domicilio.

Art. 29

La struttura chiede la partecipazione alle spese alla persona o al suo rap- presentante legale, sulla base della garanzia di assunzione delle spese del Cantone di domicilio.

Se dopo la deduzione della partecipazione alle spese dall'indennizzo delle prestazioni rimane un importo scoperto, questo viene indennizzato alla struttura dal Cantone di domicilio.

. REGOLE PER IL SETTORE C

Art. 30

Per la procedura nel settore C il Comitato della CC può emanare una direttiva speciale. Modalità Partecipazione alle spese, principi Partecipazione alle spese e indennizzo delle prestazioni Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) 546.710

IV. Strutture

. ELENCO DELLE STRUTTURE

Art. 31

Il Cantone di ubicazione designa le strutture per le quali è competente e che intende assoggettare alla CIIS, le attribuisce ai relativi settori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, definisce il metodo di indennizzo delle presta- zioni applicato dalla struttura conformemente all'articolo 23 e comunica questi dati al segretariato centrale della CDOS.

Se non tutti i reparti di una struttura rientrano nella CIIS, il Cantone di ubicazione designa esplicitamente i reparti per i quali troverà applicazione la CIIS.

Art. 32

Il segretariato centrale della CDOS tiene un elenco delle strutture, rispettivamente dei reparti assoggettati alla CIIS. Esso tiene un elenco per settori conformemente all'articolo 2 capoverso 1, nonché per metodo d'in- dennizzo delle prestazioni conformemente all'articolo 23 della CIIS.

Gli uffici di collegamento notificano immediatamente tutti i cambiamenti al segretariato centrale della CDOS, il quale aggiorna costantemente l'elenco.

. QUALITÀ ED ECONOMICITÀ

Art. 33

Nelle strutture assoggettate alla presente Convenzione, i Cantoni di ubi- cazione assicurano un'attività impeccabile dal punto di vista terapeutico, pedagogico ed economico.

Il Comitato della CC emana delle direttive quadro in merito ai requisiti di qualità.

. CONTABILITÀ ANALITICA

Art. 34

I Cantoni di ubicazione provvedono a che le strutture a loro subordinate tengano una contabilità analitica.

Il Comitato della CC emana direttive in merito alla contabilità analitica. Designazione delle strutture Elenco

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  1. Protezione giuridica e risoluzione delle controversie

Art. 35

I Cantoni e gli organi si adoperano per risolvere mediante negoziazione o conciliazione tutte le controversie che dovessero scaturire dalla CIIS. Per fare questo, essi seguono le disposizioni relative alla composizione delle contestazioni conformemente agli articoli 31 e segg. della Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) del 24 giugno 2005.

Art. 35bis

La sede della CIIS si trova presso la sede del segretariato contrale della CDOS.

Art. 35ter

Fa stato il diritto del Cantone di sede. VI. Disposizioni finali e transitorie

. ADESIONE ALLA CIIS

Art. 36

Il Comitato della CDOS dà il via libera all'adesione alla presente Con- venzione e si occupa della procedura di adesione.

Possono aderire i Cantoni svizzeri, nonché il Principato del Liechten- stein.

Art. 37

L'adesione alla presente Convenzione può essere dichiarata per l'inizio di ogni trimestre.

La dichiarazione di adesione scritta deve pervenire al segretariato cen- trale della CDOS, a destinazione del Comitato della CC, almeno 30 giorni prima della data di adesione.

Nella dichiarazione di adesione viene indicato per quali settori confor- memente all'articolo 2 avviene l'adesione.

La dichiarazione di adesione è valida unicamente se viene al contempo denunciata l'affiliazione alla CII nei settori A e B. Risoluzione delle controversie Sede Diritto applicabile Adesione Procedura Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) 546.710

. DISDETTA DELLA CIIS

Art. 38

La disdetta della CIIS deve essere inoltrata per iscritto al segretariato centrale della CDOS, a destinazione del Comitato della CC.

La disdetta diviene esecutiva al termine dell'anno civile che segue la let- tera di disdetta.

La lettera di disdetta indica il settore, rispettivamente i settori interessati dalla disdetta.

Le garanzie di assunzione delle spese concesse prima della disdetta rimangono valide.

. ENTRATA IN VIGORE DELLA CIIS

Art. 39

La CDOS nomina gli organi non appena almeno due Cantoni in tre regioni avranno aderito ad almeno due settori. Il Comitato della CC stabi- lisce in seguito il momento dell'entrata in vigore e informa i Cantoni e il Principato del Liechtenstein.

L'entrata in vigore deve avvenire al più tardi dodici mesi dopo il rag- giungimento del quorum.

Art. 39bis

A partire dalla sua entrata in vigore, la revisione parziale del 23 novembre 2018 è applicabile a tutti i collocamenti esistenti e a tutti i nuovi collocamenti.

Essa entra in vigore al più tardi 12 mesi dopo che vi hanno aderito almeno 18 Cantoni.

Il Comitato della CC stabilisce la data dell'entrata in vigore.

. ABROGAZIONE DELLA CIIS

Art. 40

La CIIS va abrogata non appena il quorum conformemente all'articolo

capoverso 1 non è più raggiunto.

Il Comitato della CC comunica alla CDOS il mancato raggiungimento del quorum. La CDOS fissa il termine per l'abrogazione e lo comunica ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein.

Un eventuale utile da liquidazione deve essere versato alla CDOS. Entrata in vigore della CIIS del 13 dicembre 2002 Entrata in vigore della revisione parziale del 23 novembre 2018 CIIS

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Art. 41

Le garanzie di assunzione delle spese concesse prima dell'abrogazione della CIIS mantengono la loro validità.

  1. DISPOSIZIONE TRANSITORIA CII/CIIS

Art. 42

Per i Cantoni firmatari le garanzie di assunzione delle spese esistenti dalla CII rimangono valide. L'articolo 27 capoverso 2 fa stato per analo- gia.

Per le garanzie di assunzione delle spese esistenti per le quali l'inden- nizzo delle prestazioni subisce delle modifiche in seguito alla perdita dei sussidi dell'AI devono essere presentate nuove domande al Cantone di domicilio entro il 31.3.2008. Questo vale anche per le prestazioni, per le quali entro il 31.12.2007 non erano ancora state fornite delle garanzie di assunzione delle spese, nel caso in cui il calcolo dell'indennizzo delle pre- stazioni subisca una modifica.

Art. 43

Per i Cantoni firmatari, l'elenco degli istituti e delle istituzioni confor- memente all'articolo 8 della CII viene trasferito nell'elenco delle strutture conformemente agli articoli 31 e 32 CIIS.

I Cantoni firmatari inoltrano al segretariato della CDOS, entro sei mesi dall'adesione, il loro elenco adeguato e corretto delle strutture conforme- mente agli articoli 2 e 23. Garanzie di assunzione delle spese Garanzie/garanzia di assunzione delle spese Elenco Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) 546.710

Appendice 1 alla CIIS Entrata in vigore della CIIS:

  1. CONFERMADELL'ADEMPIMENTO DEI PRESUPPOSTI PER L'ENTRATAIN VIGORE DELLA CIIS: Nella sua seduta del 28.01.2005, il Comitato della CDOS ha preso atto del raggiungimento del quorum a partire dall'1.1.2006 e che la CIIS può essere posta in vigore con effetto all'1.1.2006. Esso approva l'ulteriore procedura secondo il piano particolare del segretariato centrale della CDOS. Confermiamo che i presupposti per l'entrata in vigore della CIIS con- art. 39 formemente all' sono soddisfatti e che gli organi possono essere nominati. Non appena gli organi saranno formati, il Comitato della Conferenza della Convenzione (CC) stabilirà il termine per l'entrata in vigore della CIIS e informerà i Cantoni e il Principato del Liechtenstein. Berna,

.01.2005 La presidente della CDOS Il segretario centrale della CDOS firma R. Lüthi firma E. Zürcher Dr. Ruth Lüthi Consigliera di Stato Ernst Zürcher

  1. APPROVAZIONE DELL'ENTRATAIN VIGORE DELLA CIIS DAPARTE DEL COMITATO DELLACC: Nella sua seduta del 22.09.2005, il Comitato della CC ha fissato l'entrata in vigore della CIIS per l'1.1.2006. La CIIS entra dunque in vigore con effetto al: 1° gennaio 2006 Berna,

.09.2005 Comitato della Conferenza della Convenzione CIIS La Presidente firma K. Hilber

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Kathrin Hilber, Consigliera di Stato

  1. ENTRATAIN VIGORE DELLE MODIFICHE DECISE IL

SETTEMBRE 2007: Il 14 settembre 2007 a Losanna, la Conferenza della Convenzione ha approvato gli adeguamenti della CIIS alla NPC con entrata in vigore al 1° gennaio 2008. La CIIS adeguata entra dunque in vigore con effetto al: 1° gennaio 2008 Berna,

.09.2007 La presidente della Conferenza della Convenzione CIIS La segretaria generale della CDOS firma Kathrin Hilber firma Margrith Hansel- mann Kathrin Hilber, Consigliera di Stato Margrith Hanselmann Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) 546.710

Appendice 2 alla CIIS Abbreviazioni CC Conferenza della Convenzione CDCGP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei diparti- menti cantonali di giustizia e polizia CDOS Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDPE Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione CDS Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (prima chiamati direttori canto- nali degli affari sanitari) CII Convenzione intercantonale relativa agli istituti CIIS Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali CQI Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri CSUC CIIS Conferenza svizzera degli uffici di collegamento CIIS LIPIn Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi NPC Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

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Appendice 3 alla CIIS Elenco dei Cantoni firmatari con i settori per i quali vale l'adesione (secondo l'ordine dei decreti) Stato 1.1.2015: Cantone: Decreto del: Adesione per: Settori: BS 20.05.2003 01.01.2006 A, B, D AG 04.11.2003 01.01.2006 A, D BE 10.12.2003 01.01.2006 A, B, C, D UR 16.12.2003 01.01.2006 A, B GL 14.01.2004 01.01.2006 A, B, D FR 10.02.2004 01.01.2006 A, B, C, D BL 23.03.2004 01.01.2006 A, B, D SO 24.08.2004 01.01.2006 A, B, C, D LU 07.09.2004 01.01.2006 A, B, C, D OW 19.10.2004 01.01.2006 A, B, D SZ 07.12.2004 01.01.2006 A, B, D NE 22.12.2004 01.01.2006 A, B, C, D VD 19.01.2005 01.01.2006 A, B, C, D TI 05.04.2005 01.01.2006 A, B, C, D UR 31.05.2005 01.01.2006 D VS 22.06.2005 01.01.2006 A, B, C, D SG 16.08.2005 01.01.2006 A, B NW 18.10.2005 01.01.2006 A, B, D JU 26.10.2005 01.01.2006 A, B, C, D FL 02.12.2005 01.01.2006 B SZ 20.09.2006 01.01.2007 C AI 26.09.2006 01.01.2007 A, B Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) 546.710

Cantone: Decreto del: Adesione per: Settori: ZG 24.10.2006 01.01.2007 A, B, C, D AG 08.11.2006 01.01.2007 B SG 13.02.2007 01.01.2008 D TG 20.08.2007 01.01.2008 A, B, D SH 17.09.2007 01.01.2008 B, C AR 29.10.2007 01.01.2008 A, B, C, D ZH 14.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D GE 20.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D GR 22.10.2008 01.04.2009 A, B, C, D SH 27.10.2008 01.01.2009 A, D BS 10.03.2009 01.07.2009 C FL 10.11.2009 01.01.2010 A, D SG 08.10.2013 01.01.2015 C NW 26.11.2014 01.01.2015 C

.710 Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS)

Appendice 4 alla CIIS Ratifica degli adeguamenti della CIIS alla NPC con entrata in vigore il 1° gennaio 2008 Tutti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein hanno ratificato la CIIS adeguata alla NPC con entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (in ordine cronologico dei rispettivi decreti): Cantone: Decreto del: BL 06.11.2007 AG 07.11.2007 ZH 14..11.2007 AR 11.12.2007 AI 01.01.2008 SO 01.01.2008 FL 01.01.2008 TI 01.01.2008 SH 08.01.2008 OW 15.01.2008 UR 22.01.2008 GL 23.01.2008 NE 06.02.2008 VD 20.02.2008 NW 26.02.2008 TG 15.04.2008 LU 06.05.2008 VS 07.05.2008 SZ 01.07.2008 GR 22.10.2008 ZG 16.12.2008 Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) 546.710

Cantone: Decreto del: BS 10.03.2009 BE 25.03.2009 SG 26.01.2010 GE 15.05.2010 FR 10.12.2010 JU 23.03.2011

.710 Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS)

Appendice 5 alla CIIS Ratifica della modifica della CIIS: adeguamento della regolamentazione delle competenze per il settore A Stato: 12 maggio 2020 I seguenti Cantoni/il FL hanno ratificato la modifica della IVSE del 23 novembre 2018 (in ordine cronologico dei rispettivi decreti): Cantone Decreto LU Decreto governativo del 22 febbraio 2019 SO Decreto governativo del 26 febbraio 2019 ZH Decreto governativo del 13 marzo 2019 AI Decisione della Commissione di Stato del 19 marzo 2019 TI Decisione del Consiglio di Stato del 27 marzo 2019 BE Decreto governativo del 24 aprile 2019 OW Decreto governativo del 30 aprile 2019 BS Decreto governativo del 14 maggio 2019 UR Decreto governativo del 14 maggio 2019 AG Decreto governativo del 26 giugno 2019 GL Decisione del Gran Consiglio del 28 agosto 2019 NW Decisione del Gran Consiglio del 28 agosto 2019 SZ Decreto governativo del 10 settembre 2019 JU Decisione del Parlamento del 2 ottobre 2019 TG Decisione del Gran Consiglio del 23 ottobre 2019 SH Decisione del Gran Consiglio del 28 ottobre 2019; entrata in vigore il 1° aprile 2020 AR Decisione del Parlamento del 28 ottobre 2019 GR Decisione del Gran Consiglio del 4 dicembre 2019; entrata in vigore il 17 marzo 2020 BL Decreto governativo del 28 gennaio 2020 SG Decisione del Gran Consiglio del 18 febbraio 2020; entrata in vigore il 21 aprile 2020 ZG Decreto governativo del 25 febbraio 2020 NE Decreto governativo del 23 marzo 2020