Le casse di compensazione per gli assegni familiari private esistenti sono riconosciute se offrono la garanzia di un'attività ordinata e conforme alla legge.
È esclusa l'istituzione di nuove casse di compensazione per gli assegni familiari professionali e interprofessionali ai sensi dell'articolo 14 lettera a LAFam. *
Se una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata non soddisfa più i presupposti legali e non ristabilisce entro un termine adeguato la condizione legale, il Governo revoca il riconoscimento. *
Le casse di compensazione per gli assegni familiari gestite da casse di compensazione AVS conformemente all'articolo 11 lettera e della presente legge si annunciano alla Cassa cantonale. *
Dopo lo scioglimento di una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata viene utilizzato un eventuale surplus di liquidazione secondo quanto previsto dagli statuti. In assenza di una disposizione statutaria il surplus finisce nel fondo di conguaglio degli oneri.
Le casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute e gestite da casse di compensazione AVS operanti nel Cantone devono presentare all'IAS le informazioni, i documenti, i rapporti e i dati statistici da esso richiesti. *