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548.100

Legge sugli assegni familiari

(LAF)

del 08.02.2004 (stato 01.01.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo l'8 febbraio 2004[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Gli assegni familiari sono versati per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli. *

Gli assegni familiari per i dipendenti costituiscono un complemento del salario. Essi non possono in alcun modo influire sullo stesso.

Art. 3 * Legislazione sussidiaria

Per quanto la presente legge non stabilisca diversamente, vengono applicate per analogia le prescrizioni della legge federale sugli assegni familiari (LAFam)[2], della relativa ordinanza (OAFami)[3] e della LAVS. Queste ultime soprattutto con riferimento alle disposizioni sulla responsabilità civile del datore di lavoro e ai reati punibili.

2. Assegni familiari

Art. 4 * Genere e quota

Gli assegni familiari secondo la presente legge comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo le prescrizioni della LAFam[4].

… *

L'ammontare degli assegni familiari si conforma alle quote della Confederazione, raggiunge però almeno i 220 franchi per gli assegni per i figli e i 270 franchi per gli assegni di formazione.

Se la situazione finanziaria della cassa di compensazione per gli assegni familiari lo permette, il Governo è autorizzato ad aumentare le quote minime.

Art. 9 Annuncio e versamento

Il diritto agli assegni familiari va fatto valere presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari competente. Il Governo disciplina le modalità di annuncio e dell'obbligo di notifica.

Le casse di compensazione per gli assegni familiari stabiliscono gli assegni familiari. I datori di lavoro versano gli assegni ai dipendenti secondo le disposizioni della cassa di compensazione per gli assegni familiari competente.

… *

… *

3. Organizzazione

Art. 11 Organi esecutivi

Sono organi esecutivi:

  1. la Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni;
  2. gli uffici di conteggio riconosciuti;
  3. le casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute delle associazioni professionali;
  4. i datori di lavoro;
  5. le casse di compensazione per gli assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS.

Art. 11a * Collaborazione degli uffici cantonali e dei comuni

Gli uffici cantonali e i comuni forniscono gratuitamente alle casse di compensazione per gli assegni familiari le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Le agenzie AVS adempiono ai compiti che si presentano nei comuni secondo le istruzioni della Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni.

I comuni si assumono le relative spese amministrative.

Art. 12 * Cassa cantonale

Il Cantone dirige, con la designazione di "Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni", una cassa cantonale quale istituto indipendente di diritto pubblico con sede a Coira. La sua gestione spetta all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS).

Per quanto riguarda la gestione della Cassa di compensazione cantonale per gli assegni familiari l'IAS è soggetto alla stessa vigilanza da parte della Commissione amministrativa come per le altre sue attività. L'ufficio di revisione dell'IAS è al contempo ufficio di revisione della Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni.

Art. 13 * Uffici di conteggio riconosciuti

Nella misura in cui si tratti di assegni familiari per persone esercitanti un'attività lucrativa, la Cassa cantonale può incaricare dell'esecuzione della legge le casse di compensazione professionali AVS (uffici di conteggio) e stipulare i relativi contratti.

Gli uffici di conteggio devono conteggiare periodicamente con la Cassa cantonale i loro contributi e gli assegni familiari versati e fornire all'IAS le informazioni, i documenti, i rapporti e i dati statistici da esso richiesti.

Art. 14 Casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute e gestite da casse di compensazione AVS *

Le casse di compensazione per gli assegni familiari private esistenti sono riconosciute se offrono la garanzia di un'attività ordinata e conforme alla legge.

È esclusa l'istituzione di nuove casse di compensazione per gli assegni familiari professionali e interprofessionali ai sensi dell'articolo 14 lettera a LAFam[5]*

Se una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata non soddisfa più i presupposti legali e non ristabilisce entro un termine adeguato la condizione legale, il Governo revoca il riconoscimento. *

Le casse di compensazione per gli assegni familiari gestite da casse di compensazione AVS conformemente all'articolo 11 lettera e della presente legge si annunciano alla Cassa cantonale. *

Dopo lo scioglimento di una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata viene utilizzato un eventuale surplus di liquidazione secondo quanto previsto dagli statuti. In assenza di una disposizione statutaria il surplus finisce nel fondo di conguaglio degli oneri.

Le casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute e gestite da casse di compensazione AVS operanti nel Cantone devono presentare all'IAS le informazioni, i documenti, i rapporti e i dati statistici da esso richiesti. *

Art. 15 Affiliazione a una cassa

Devono aderire alla Cassa di compensazione cantonale per gli assegni familiari tutti i datori di lavoro, tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e tutti i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi che non sono affiliati a una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata riconosciuta o gestita da una cassa di compensazione AVS. Le persone prive di attività lucrativa, devono far valere il loro diritto ad assegni familiari presso la Cassa cantonale, indipendentemente dalla loro affiliazione a una cassa giusta la LAVS. *

Devono aderire alle casse di compensazione per gli assegni familiari private o gestite da casse di compensazione AVS i datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi che fanno parte di un'associazione fondatrice. *

I datori di lavoro le cui spese d'esercizio vengono sostenute in misura preponderante dal Cantone e dai comuni, devono aderire alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

L'IAS controlla l'affiliazione alla cassa. *

4. Finanziamento e conguaglio degli oneri

Art. 16 * Finanziamento degli assegni familiari per persone esercitanti un'attività lucrativa, fondo di riserva

Le casse di compensazione per gli assegni familiari riscuotono dai datori di lavoro, dalle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e dai dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi loro affiliati contributi in per cento della massa salariale sottoposta all'AVS, rispettivamente del reddito sottoposto all'AVS. L'insieme dei contributi serve al finanziamento degli assegni familiari per le persone esercitanti un'attività lucrativa, delle spese amministrative, della tassa di conguaglio, nonché per l'accrescimento di un fondo di riserva.

All'interno di una cassa di compensazione per assegni familiari va riscossa la medesima aliquota di contribuzione sulla massa salariale sottoposta all'AVS delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente e sul reddito sottoposto all'AVS delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Il Governo fissa il contributo che i datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi affiliati alla Cassa cantonale devono versare. Tale contributo deve ammontare al massimo al 2,4 per cento della massa salariale sottoposta all'AVS, rispettivamente del reddito sottoposto all'AVS.

Art. 17 * Finanziamento degli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa

Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa insieme alle spese amministrative vengono finanziati dal Cantone.

Deve essere tenuto un conteggio separato degli assegni familiari versati a persone prive di attività lucrativa.

Art. 18 Conguaglio degli oneri 1. Tassa di conguaglio

Le casse di compensazione per gli assegni familiari operanti nel Cantone dei Grigioni versano ogni anno una tassa per il conguaglio degli oneri, che a sua volta alimenta un fondo di conguaglio che viene gestito dall'IAS. *

Il Governo fissa l'ammontare della tassa di conguaglio. Tale tassa ammonta al massimo allo 0,3 percento della massa salariale soggetta a contributi, rispettivamente del reddito sottoposto all'AVS sino all'importo massimo conformemente all'articolo 16 capoverso 4 LAFam. *

La Cassa di compensazione cantonale per gli assegni familiari non partecipa al conguaglio degli oneri. *

Art. 19 2. Contributo di conguaglio

Le casse le cui spese computabili superano i proventi computabili ricevono un contributo di conguaglio pari alla differenza.

Sono considerate spese computabili:

  1. gli assegni alle persone esercitanti un'attività lucrativa nell'ambito delle quote minime prescritte, nonché altre spese del calcolo delle prestazioni e dei contributi;
  2. la tassa di conguaglio;

Sono considerati proventi computabili i contributi dei datori di lavoro, delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e dei dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi calcolati secondo la quota in vigore per la Cassa cantonale, nonché altri proventi del calcolo delle prestazioni e dei contributi. *

Le casse le cui riserve il 31 dicembre superano la spesa annuale non beneficiano di un contributo di conguaglio.

Art. 20 * 3. Attuazione

L'IAS riscuote le tasse di conguaglio e versa i contributi di conguaglio.

Le spese amministrative per l'attuazione del conguaglio degli oneri vengono sostenute dal fondo di conguaglio e vanno fatturate separatamente a quest'ultimo dall'IAS.

5. Rimedi giuridici

Art. 21 Opposizione

Contro decisioni delle casse di compensazione per gli assegni familiari gli interessati possono interporre opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione all'autorità decidente in forma scritta o – in occasione di un colloquio personale – in forma verbale.

Art. 22 Ricorso

Contro le decisioni su opposizione delle casse di compensazione per gli assegni familiari può essere presentato ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione su opposizione. *

Art. 23 Controversie relative all'affiliazione a una cassa

In caso di controversia relativa all'affiliazione a una cassa gli interessati possono rivolgersi al Governo.

Contro la decisione del Governo può essere inoltrato ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. *

6. Disposizioni finali

Art. 24 Disposizioni esecutive

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive[6].

Art. 25 * Accordi intercantonali

Per l'assoggettamento di succursali, il Governo può emanare regolamentazioni divergenti dalla legge e stipulare corrispondenti accordi con altri Cantoni o con casse di compensazione per gli assegni familiari extracantonali.

La stipulazione di simili accordi può essere delegata alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni.

Art. 26 Abrogazione del diritto previgente

La legge sugli assegni familiari del 26 ottobre 1958[7] viene abrogata.

Art. 27 Disposizioni transitorie

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che erano assoggettate secondo il diritto previgente e che ora non lo sono più, con l'entrata in vigore della LAFam[8] vengono meno l'obbligo di pagare i contributi e il diritto a prestazioni. *

Le prestazioni che interessano il periodo precedente l'entrata in vigore della LAFam verranno versati a posteriori o ne verrà chiesto il rimborso secondo il diritto previgente. *

I contributi dovuti per il periodo precedente l'entrata in vigore della LAFam vengono riscossi secondo il diritto previgente. *

Il patrimonio accumulato per gli assegni familiari per persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente viene distribuito proporzionalmente alle casse di compensazione per gli assegni familiari in base ai contributi versati negli anni 2004 - 2008 conformemente all'articolo 17 capoverso 1 lettera b del diritto previgente. *

Art. 28 Entrata in vigore

Il Governo fissa la data di entrata in vigore[9] della presente legge.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.02.2004 01.01.2005 atto normativo prima versione -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 1 cpv. 1 modifica -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 3 revisione totale -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 4 revisione totale -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 9 cpv. 3 abrogazione -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 9 cpv. 4 abrogazione -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 11 cpv. 1, e) introduzione -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 11a introduzione -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 14 modifica titolo -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 14 cpv. 2 modifica -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 14 cpv. 3 modifica -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 14 cpv. 4 modifica -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 14 cpv. 6 introduzione -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 17 revisione totale -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 18 cpv. 3 introduzione -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 27 cpv. 1 modifica -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 27 cpv. 2 modifica -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 27 cpv. 3 introduzione -
12.06.2008 01.01.2009 Art. 27 cpv. 4 introduzione -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 2 abrogazione -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 4 cpv. 2 abrogazione -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 5 abrogazione -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 6 abrogazione -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 7 abrogazione -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 8 abrogazione -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 10 abrogazione -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 12 revisione totale -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 13 revisione totale -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 14 cpv. 6 modifica -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 15 cpv. 1 modifica -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 15 cpv. 2 modifica -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 15 cpv. 4 modifica -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 16 revisione totale -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 18 cpv. 1 modifica -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 18 cpv. 2 modifica -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 19 cpv. 2, a) modifica -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 19 cpv. 2, c) abrogazione -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 19 cpv. 3 modifica -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 20 revisione totale -
01.09.2012 01.01.2013 Art. 25 revisione totale -
14.06.2022 01.01.2025 Art. 22 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 23 cpv. 2 modifica 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.02.2004 01.01.2005 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 12.06.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 2 01.09.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 3 12.06.2008 01.01.2009 revisione totale -
Art. 4 12.06.2008 01.01.2009 revisione totale -
Art. 4 cpv. 2 01.09.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 5 01.09.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 6 01.09.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 7 01.09.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 8 01.09.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 9 cpv. 3 12.06.2008 01.01.2009 abrogazione -
Art. 9 cpv. 4 12.06.2008 01.01.2009 abrogazione -
Art. 10 01.09.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 11 cpv. 1, e) 12.06.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 11a 12.06.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 12 01.09.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 13 01.09.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 14 12.06.2008 01.01.2009 modifica titolo -
Art. 14 cpv. 2 12.06.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 14 cpv. 3 12.06.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 14 cpv. 4 12.06.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 14 cpv. 6 12.06.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 14 cpv. 6 01.09.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 15 cpv. 1 01.09.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 15 cpv. 2 01.09.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 15 cpv. 4 01.09.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 16 01.09.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 17 12.06.2008 01.01.2009 revisione totale -
Art. 18 cpv. 1 01.09.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 18 cpv. 2 01.09.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 18 cpv. 3 12.06.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 19 cpv. 2, a) 01.09.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 19 cpv. 2, c) 01.09.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 19 cpv. 3 01.09.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 20 01.09.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 22 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 23 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 25 01.09.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 27 cpv. 1 12.06.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 27 cpv. 2 12.06.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 27 cpv. 3 12.06.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 27 cpv. 4 12.06.2008 01.01.2009 introduzione -