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Convenzione intercantonale del 20 febbraio 1989 sulla competenza delle Casse per assegni familiari

Preambolo

Convenzione intercantonale del 20 febbraio 1989

sulla competenza delle Casse per assegni familiari

Il Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo ed il Governo del Cantone

art. 45 dei Grigioni, visto l’

della legge sugli assegni familiari del Cantone

art. 18 di San Gallo del 20 giugno 1975 e l’ familiari del Cantone dei Grigioni d

della legge sugli assegni el 26 ottobre 1958 1)

emanano quale

convenzione:

Art. 1

Un datore di lavoro, la cui impresa ha la sua sede principale in un Cantone convenzionato, può venire autorizzato a trasmettere i conteggi dei propri dipendenti impiegati nell’altro Cantone alla Cassa per assegni familiari competente per la sede principale. Autorizzazione

  1. Principio

Art. 2

Il Cantone convenzionato nel quale sono impiegati i dipendenti interes- sati dalla trasmissione del conteggio, rilascia l’autorizzazione.

  1. Competenza

L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione è:

  1. nel Cantone di San Gallo il Dipartimento dell'interno;
  2. nel Cantone dei Grigioni la direzione della Cassa cantonale di com- pensazione per gli assegni familiari.

Art. 3

L’autorizzazione viene rilasciata se: c) Presupposti

  1. le prestazioni nel Cantone convenzionato della sede principale corri- spondono almeno alle prestazioni prescritte dal Cantone convenzio- nato competente per il rilascio dell'autorizzazione;
  2. la Cassa per assegni familiari competente per la sede principale dà il suo consenso;
  3. non vengono né lesi in modo importante gli interessi di un’altra Cassa per assegni familiari coinvolta né violate convenzioni collet- tive di diritto del lavoro.

Art. 4

L’autorizzazione viene revocata se i presupposti secondo l’articolo 3 della presente convenzione non sono più soddisfatti.

  1. Revoca

Art. 5

Il datore di lavoro può rinunciare all’autorizzazione. e) Rinuncia

Egli deve comunicare la rinuncia all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno civile.

Art. 6

I Cantoni convenzionati possono disdire la presente convenzione per la fine di un anno civile, osservando un termine di sei mesi. Disdetta

Art. 7

La presente convenzione viene applicata dopo la ratifica da parte dei Cantoni convenzionati. Esecuzione