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613.190

Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

(OdLMSI)

del 24.05.2022 (stato 01.06.2022)

Preambolo

emanata dal Governo il 24 maggio 2022

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza contiene le disposizioni esecutive relative alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)[2].

Art. 2 Diritto di richiesta

Il diritto di richiesta ai sensi dell'articolo 23i LMSI spetta alla Polizia cantonale.

Art. 3 Diritto di essere consultato

Il diritto di essere consultato ai sensi dell'articolo 23j LMSI spetta alla Polizia cantonale.

Art. 4 Esecuzione

Per l'esecuzione e il controllo delle misure conformemente all'articolo 23k fino all'articolo 23q LMSI è competente la Polizia cantonale, nella misura in cui non sia competente l'Ufficio federale di polizia.

Art. 5 Sorveglianza elettronica

I dati personali rilevati mediante sorveglianza elettronica ai sensi dell'articolo 23q LMSI vengono elaborati secondo le regole valide per la sorveglianza dei divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate previsti dal diritto penale, nella misura in cui il diritto federale non preveda nulla di diverso.

L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria esegue la sorveglianza elettronica su incarico della Polizia cantonale.

Egress

2022-023

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
24.05.2022 01.06.2022 atto normativo prima versione 2022-023

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 24.05.2022 01.06.2022 prima versione 2022-023