Se sono soddisfatte le condizioni necessarie, il Governo può affidare ad autorità comunali o federali, nonché a terzi, compiti esecutivi della legislazione sugli stranieri e sull'asilo.
618.100
Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo
(LAdLSA)
Preambolo
visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 124 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri[2], visto il messaggio del Governo del 26 agosto 2008[3],
1. Competenze e organizzazione
Art. 1 Delega di compiti
Art. 2 Autorità giudiziaria
Il giudice unico che funge da giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi è l'autorità giudiziaria per le misure coercitive della legislazione sugli stranieri e sull'asilo. *
… *
Art. 3 Polizia cantonale
La Polizia cantonale effettua, su incarico del servizio competente o dell'autorità giudiziaria, accertamenti, interrogatori, trasporti, nonché arresti ed esegue perquisizioni di persone, cose e abitazioni.
In accordo o su incarico del servizio competente, esegue misure di allontanamento e di respingimento, rinvii coatti, nonché misure coercitive.
Art. 4 Comuni 1. Obbligo di accoglienza
Il Governo può obbligare i comuni ad accogliere richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione in ragione del proprio numero di abitanti.
Il Cantone può gestire propri centri di accoglienza e strutture per fornire l'aiuto d'urgenza.
In caso di oneri finanziari eccessivi di singoli comuni dovuti alla scelta del collocamento, il Governo concede una compensazione finanziaria.
Art. 5 2. Controllo degli stranieri
I comuni esercitano un controllo sugli stranieri. Essi designano l'autorità competente. Se ciò non avviene, è competente la sovrastanza comunale.
Art. 5a * Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale
I comuni riscuotono multe disciplinari in caso di violazione dell'obbligo di notificare l'arrivo o la partenza (art. 120 cpv. 1 lett. a LStr[4]).
La Polizia cantonale riscuote multe disciplinari in caso di infrazioni all'articolo 120 capoverso 1 lettere a-e LStr.
La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari[5].
2. Obblighi e procedure
Art. 6 Cambiamento di indirizzo e notificazioni
Gli stranieri devono notificare l'arrivo e la partenza presso l'autorità competente del loro luogo di residenza.
Un cambiamento di indirizzo all'interno del luogo di residenza deve essere notificato all'autorità competente entro 14 giorni. *
Art. 7 Rimborso
Il servizio competente decide il rimborso delle spese risultate all'ente pubblico nel caso di persone che hanno rilasciato una dichiarazione di garanzia nell'ambito di una procedura d'entrata di una terza persona.
Art. 8 Visita da parte di un medico di fiducia
Le autorità competenti possono obbligare gli stranieri a sottoporsi a una visita da parte di un medico di fiducia, se lo stato di salute è rilevante nell'applicazione della legislazione sugli stranieri e sull'asilo.
In caso di rifiuto della visita medica, lo straniero deve assumersi le conseguenze della mancanza di prove.
Art. 9 Obbligo di fornire informazioni, diritto di prendere visione degli atti
Tutte le autorità cantonali e comunali, nonché i datori di lavoro sono tenuti, su richiesta, a fornire informazioni ai servizi competenti e a concedere loro visione degli atti in relazione a procedure in materia di diritto degli stranieri e di asilo.
Il Governo stabilisce quali informazioni e atti di autorità comunali e cantonali devono venire comunicate rispettivamente trasmessi spontaneamente ai servizi competenti.
3. Integrazione
Art. 10 Promozione
Il Cantone e i comuni promuovono l'integrazione degli stranieri nel quadro delle disposizioni della legislazione sugli stranieri e sull'asilo.
Nei limiti delle loro possibilità, i datori di lavoro promuovono l'integrazione dei loro dipendenti stranieri.
Si tiene particolarmente conto delle necessità d'integrazione di donne, bambini e giovani.
Art. 11 Doveri
Gli stranieri sono tenuti a familiarizzarsi con le condizioni di vita e sociali locali, a rispettare i principi dello stato di diritto e i principi democratici, a osservare l'ordinamento giuridico svizzero, ad apprendere una lingua cantonale e a partecipare alla vita economica nei limiti delle loro capacità.
Essi devono provvedere affinché i loro coniugi, i loro partner registrati e i loro figli ricevano la formazione necessaria per l'integrazione e le pari opportunità. Devono inoltre permettere loro di partecipare alla vita economica, sociale e culturale.
Art. 12 Accordi d'integrazione
Al momento del rilascio o della proroga di permessi di dimora o di soggiorno di breve durata, il servizio competente può stipulare accordi d'integrazione conformemente alla legge federale sugli stranieri.
Nel loro ambito di competenza, le autorità cantonali e comunali possono stipulare con gli stranieri accordi d'integrazione più ampi tramite obblighi legali.
Se questi obblighi non vengono adempiuti senza motivi validi, le autorità adottano misure nei limiti delle basi legali nel loro settore di competenza.
Art. 13 Contributi finanziari
Il Cantone e i comuni versano contributi finanziari orientati al bisogno per progetti e misure d'integrazione sostenibile di stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera.
La partecipazione ai costi da parte del comune ammonta al 50 percento del contributo cantonale e si conforma al numero di abitanti della popolazione residente permanente.
Contributi finanziari a progetti e misure d'integrazione vengono concessi di regola soltanto in presenza di un'adeguata partecipazione finanziaria di terzi.
I partecipanti a progetti e misure d'integrazione promossi dallo Stato devono di regola fornire un contributo adeguato alle spese.
Il Cantone e i comuni possono stipulare tra loro o con terzi accordi di prestazioni per l'attuazione di progetti o misure d'integrazione.
Art. 14 Somma forfetaria a favore dell'integrazione
L'ufficio cantonale di riferimento per le questioni di integrazione, è competente, con il coinvolgimento delle autorità cantonali e comunali interessate, per l'utilizzo della somma forfetaria a favore dell'integrazione della Confederazione per prime misure, per la promozione dell'acquisizione di una lingua cantonale, nonché per l'integrazione professionale dei rifugiati riconosciuti e di stranieri ammessi provvisoriamente.
Art. 15 Gestione e coordinamento
Il Governo stabilisce i settori di promozione e l'orientamento strategico della promozione cantonale dell'integrazione.
Il servizio competente coordina i progetti e le misure d'integrazione. Le autorità cantonali e i comuni devono coinvolgerlo nella pianificazione di misure rilevanti ai fini dell'integrazione.
I comuni designano un ufficio di riferimento per questioni d'integrazione per il servizio cantonale competente.
Art. 16 Informazione
Il servizio competente assicura l'attuazione dell'obbligo d'informazione del Cantone e dei comuni nei confronti degli stranieri e del pubblico, risultante dal diritto federale.
Esso è responsabile per lo scambio di informazioni e di esperienze con le autorità cantonali interessate da questioni d'integrazione, nonché con i comuni.
4. Misure coercitive nel diritto sugli stranieri
Art. 17 Condizioni mutate
Il servizio competente annulla, d'ufficio o su richiesta dello straniero, le misure coercitive oppure le adegua alle mutate condizioni se i presupposti per disporre una misura privativa o limitativa della libertà mutano o vengono meno.
Art. 18 Udienza per l'esame della carcerazione 1. Traduzione
Se necessario, l'autorità giudiziaria convoca un interprete affinché l'udienza possa essere tradotta in una lingua nota allo straniero incarcerato.
Art. 19 2. Patrocinatore legale
Lo straniero incarcerato ha diritto di ricorrere a un patrocinatore legale privato.
L'autorità giudiziaria mette a disposizione dello straniero incarcerato un patrocinatore d'ufficio, se lo straniero è privo di mezzi, se esistono difficoltà giuridiche o concrete, se la durata effettiva o richiesta dell'incarcerazione supera i tre mesi e se è formulata la richiesta di avere un patrocinatore legale.
Prima dell'udienza, il servizio competente informa lo straniero incarcerato sulla possibilità di ricorrere a un patrocinatore legale.
Art. 20 3. Obbligo di partecipazione, principio dell'ufficialità
Lo straniero incarcerato è obbligato a partecipare all'udienza per l'esame della carcerazione.
Nella procedura per l'esame della carcerazione vale il principio dell'ufficialità.
Art. 21 4. Decisione e notifica
Di regola l'autorità giudiziaria decide immediatamente dopo l'udienza in procedura orale.
Se possibile, la decisione viene comunicata subito oralmente e recapitata in seguito per iscritto in una lingua ufficiale e con la motivazione.
Nella decisione si deve richiamare l'attenzione sul diritto e sulle condizioni per presentare una domanda di scarcerazione.
Art. 21a * Impugnazione
Decisioni dell'autorità giudiziaria possono essere impugnate con ricorso al Tribunale d'appello. *
Per la procedura fanno stato per analogia le disposizioni concernenti il ricorso di diritto penale.
Art. 22 Proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto
Se non è possibile procedere al rinvio coatto entro la durata di carcerazione autorizzata, il servizio competente presenta all'autorità giudiziaria, cinque giorni lavorativi prima della scadenza della carcerazione, una domanda di proroga della carcerazione.
Art. 23 Proroga della carcerazione cautelativa
Se lo straniero incarcerato non è disposto a dare seguito al suo obbligo di collaborare e a lasciare la Svizzera, il servizio competente presenta all'autorità giudiziaria, cinque giorni lavorativi prima della scadenza della carcerazione, una domanda di proroga della carcerazione.
Art. 24 Domanda di scarcerazione
Le domande di scarcerazione devono essere presentate al servizio competente. Quest'ultimo trasmette la domanda e la propria presa di posizione all'autorità giudiziaria entro tre giorni lavorativi.
Per la procedura si applicano per analogia gli articoli da 18 a 21a della presente legge. *
Art. 25 Regime disciplinare
Infrazioni dello straniero incarcerato al regolamento del carcere e contro disposizioni degli organi carcerari vengono punite caso per caso con misure disciplinari.
Il servizio competente per l'esecuzione della carcerazione può decidere le seguenti misure disciplinari:
| 1. | ammonimento scritto od orale; | ||
| 2. | limitazione o revoca del diritto di disporre di mezzi finanziari; | ||
| 3. | trasferimento in un'altra cella o sezione; | ||
| 4. | limitazione o revoca della possibilità di ricevere libri o giornali, nonché del consumo di radio e TV; | ||
| 5. | limitazione o revoca del diritto di visita e delle telefonate; | ||
| 6. | isolamento in cella fino a un massimo di dieci giorni; | ||
| 7. * | arresto fino a 14 giorni. | ||
È lecito disporre contemporaneamente diverse misure disciplinari. Isolamento in cella e arresto non possono essere ordinati contemporaneamente.
Art. 26 Spese della partenza e dell'esecuzione, aiuto al ritorno
Di norma lo straniero deve assumersi tutte le spese della partenza e dell'esecuzione.
Per incentivare il ritorno di uno straniero tenuto a lasciare la Svizzera, il servizio competente può versare un aiuto al ritorno una tantum dell'ammontare di al massimo 3000 franchi. Sono escluse dalla concessione di questo aiuto al ritorno le persone che ricevono prestazioni di aiuto al ritorno conformemente alla legge sull'asilo[6].
Non vi è un diritto alla concessione dell'aiuto cantonale al ritorno. Nel processo decisionale, allo straniero non spetta qualità di parte.
5. Rimedi legali
5.1. Giustizia amministrativa
Art. 27 Procedura
Per quanto la presente legge non preveda prescrizioni particolari, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa[7].
Art. 28 Rimedi giuridici, obbligo di notifica, divieto di abbandonare o di accedere a un dato territorio
Contro la disposizione dell'obbligo di notificazione, nonché contro disposizioni che vietano di abbandonare o di accedere a un dato territorio lo straniero può presentare ricorso all'autorità giudiziaria entro dieci giorni.
L'autorità giudiziaria non è vincolata alla richiesta formulata nel ricorso.
5.2. Giustizia penale
Art. 29 Obbligo di denuncia
I collaboratori delle autorità comunali e cantonali sono tenuti a presentare denuncia penale, se nell'esecuzione della legislazione sugli stranieri e sull'asilo vengono a conoscenza di infrazioni contro prescrizioni della legislazione sugli stranieri e sull'asilo.
Art. 30 Disposizioni penali
Infrazioni contro la presente legge e le relative disposizioni esecutive[8] vengono punite con la multa fino a 2000 franchi.
6. Disposizioni finali
Art. 32 Diritto transitorio
Le procedure pendenti vengono portate a termine secondo il diritto precedente anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.
La procedura d'impugnazione si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine d'impugnazione.
Art. 33 Referendum, entrata in vigore
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2008 | 01.08.2009 | atto normativo | prima versione | - |
| 15.06.2010 | 01.12.2010 | Art. 6 cpv. 2 | modifica | - |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 2 cpv. 1 | modifica | - |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 2 cpv. 2 | abrogazione | - |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 21a | introduzione | - |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 24 cpv. 2 | modifica | - |
| 31.08.2018 | 01.01.2020 | Art. 5a | introduzione | 2019-029 |
| 27.08.2021 | 01.01.2022 | Art. 25 cpv. 2, 7. | modifica | 2021-049 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 21a cpv. 1 | modifica | 2023-008 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 10.12.2008 | 01.08.2009 | prima versione | - |
| Art. 2 cpv. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | - |
| Art. 2 cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | - |
| Art. 5a | 31.08.2018 | 01.01.2020 | introduzione | 2019-029 |
| Art. 6 cpv. 2 | 15.06.2010 | 01.12.2010 | modifica | - |
| Art. 21a | 16.06.2010 | 01.01.2011 | introduzione | - |
| Art. 21a cpv. 1 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 24 cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | - |
| Art. 25 cpv. 2, 7. | 27.08.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-049 |