La gestione di investimenti finanziari comprende liquidità e investimenti di denaro a breve termine nonché investimenti finanziari a breve e a lungo termine, a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del presente regolamento conformemente all'articolo 1 capoverso 1. *
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Gli investimenti in valori nominali devono essere effettuati dal capo dell'Amministrazione delle finanze e dal capo della sezione tesoreria e fino ai seguenti limiti massimi per controparte. *
- La base è data dalle classificazioni di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA o di una banca svizzera;
- Al momento della chiusura di nuove operazioni vanno considerati in modo orientato ai rischi anche eventuali credit default swaps (CDS) disponibili;
- Per crediti su conti correnti con trasferimento illimitato, il limite superiore è aumentato di 25 milioni di franchi;
- Per averi e investimenti presso la Banca Cantonale Grigione nonché presso la Confederazione non esistono limiti massimi.
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Per la conclusione di investimenti in valori nominali a scopi di investimento con centrali partner con partecipazione cantonale o con istituti di cui il Cantone detiene una partecipazione maggioritaria e per i quali non è disponibile nessun rating o per i quali il rating per il volume di investimento previsto non è sufficiente, insieme al Dipartimento l'Amministrazione delle finanze può effettuare investimenti fino a un massimo complessivo di 150 milioni di franchi per istituto. *
La competenza per l'acquisto e per la vendita di altri investimenti finanziari, come ad esempio titoli di partecipazione, prodotti strutturati o mandati di gestione patrimoniale, spetta al Dipartimento per un importo fino a 25 milioni di franchi e al Governo per importi superiori. *