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710.150

Regolamento sulla tesoreria del Cantone dei Grigioni

del 19.03.2013 (stato 01.09.2020)

Preambolo

emanato dal Governo il 19 marzo 2013

visto l'art. 42 cpv. 1 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale (OGFC)[1]

Art. 1 Basi legali e campo d'applicazione

Il presente regolamento vale per l'Amministrazione cantonale e disciplina la gestione degli investimenti finanziari, delle liquidità e dei debiti. Non vengono inclusi gli investimenti dei beni patrimoniali detenuti per interessi politici. Essi non rientrano negli investimenti finanziari ai sensi del presente regolamento. *

In virtù delle disposizioni di leggi speciali, in caso di investimenti di fondi e di assunzione di capitale di terzi i seguenti istituti autonomi di diritto pubblico devono rispettare per analogia le direttive conformemente all'articolo 3, all'articolo 5 capoverso 2, all'articolo 6 e all'articolo 7: *

  1. Alta scuola pedagogica dei Grigioni[2];
  2. Scuola universitaria professionale dei Grigioni[3];
  3. Centro di formazione in campo sanitario e sociale[4];
  4. Servizi psichiatrici dei Grigioni[5].

Art. 3 Principi e compiti principali

Nella gestione degli investimenti finanziari vi è in primo piano la sicurezza. Gli investimenti avvengono in base ai criteri sicurezza, diversificazione e ricavo conforme alle condizioni di mercato. Essi si fondano su una strategia con limiti di investimento orientati ai rischi per controparte.

L'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari necessari devono avvenire a condizioni possibilmente favorevoli e in considerazione del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e del rischio di rifinanziamento. Va garantito un profilo delle scadenze dei debiti equilibrato.

Grazie alla pianificazione continua e alla gestione della liquidità, l'Amministrazione delle finanze garantisce la solvibilità permanente del Cantone. *

L'Amministrazione delle finanze provvede a uno svolgimento trasparente e comprensibile dei diversi compiti e garantisce che in conformità al sistema di controllo interno (SCI) le singole operazioni vengano svolte secondo il principio del doppio controllo. Gli accordi scritti con le controparti vengono sottoscritti esclusivamente con firma collettiva a due. *

Art. 4 Pianificazione e gestione della liquidità

I flussi di pagamento previsti vengono determinati in base alle notifiche dei dipartimenti e dei servizi, ai valori empirici della tesoreria, al preventivo, alla pianificazione finanziaria, nonché al profilo delle scadenze degli investimenti finanziari e dei debiti. Partendo da questa base viene tenuta una pianificazione della liquidità a breve e a medio termine. *

I dipartimenti e i servizi devono annunciare il prima possibile all'Amministrazione delle finanze imminenti pagamenti in uscita e in entrata. Valgono le scadenze seguenti:

  1. da 1 a 5 milioni di franchi almeno 1 mese in anticipo;
  2. oltre 5 milioni di franchi almeno 2 mesi in anticipo.

Le modifiche a pagamenti in uscita e in entrata già annunciati devono essere comunicate immediatamente.

Per uno svolgimento sicuro ed economico del traffico dei pagamenti sono ammessi conti in valuta estera presso banche svizzere o estere fino a un controvalore complessivo pari a 1 milione di franchi. *

Art. 5 Gestione di investimenti finanziari e debiti 1. Strategia

Almeno una volta all'anno il Dipartimento delle finanze e dei comuni (Dipartimento) e l'Amministrazione delle finanze fissano per iscritto la strategia di tesoreria concreta per gli investimenti finanziari e i debiti, nonché per eventuali ulteriori campi d'azione strategici. Nel quadro della strategia fissata, l'Amministrazione delle finanze è competente per l'esecuzione operativa. *

Le operazioni in valuta estera sono ammesse solo se sono coperte o se fanno parte di un mandato di gestione patrimoniale o di un investimento collettivo. *

Art. 6 2. Investimenti finanziari

La gestione di investimenti finanziari comprende liquidità e investimenti di denaro a breve termine nonché investimenti finanziari a breve e a lungo termine, a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del presente regolamento conformemente all'articolo 1 capoverso 1. *

Gli investimenti in valori nominali devono essere effettuati dal capo dell'Amministrazione delle finanze e dal capo della sezione tesoreria e fino ai seguenti limiti massimi per controparte. *

1. *
2. * Limite massimo in franchi per controparte:
  2.0. * Rating A o A3: 10 milioni
  2.1. * Rating A o A2: 25 milioni
  2.2. * Rating A+ o A1: 50 milioni
  2.3. * Rating AA- o Aa3: 75 milioni
  2.4. * Rating AA o Aa2: 100 milioni
  2.5. * Rating AA+ o Aa1: 125 milioni
  2.6. * Rating AAA o Aaa: 150 milioni
  1. La base è data dalle classificazioni di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA o di una banca svizzera;
  2. Al momento della chiusura di nuove operazioni vanno considerati in modo orientato ai rischi anche eventuali credit default swaps (CDS) disponibili;
  3. Per crediti su conti correnti con trasferimento illimitato, il limite superiore è aumentato di 25 milioni di franchi;
  4. Per averi e investimenti presso la Banca Cantonale Grigione nonché presso la Confederazione non esistono limiti massimi.

… *

Per la conclusione di investimenti in valori nominali a scopi di investimento con centrali partner con partecipazione cantonale o con istituti di cui il Cantone detiene una partecipazione maggioritaria e per i quali non è disponibile nessun rating o per i quali il rating per il volume di investimento previsto non è sufficiente, insieme al Dipartimento l'Amministrazione delle finanze può effettuare investimenti fino a un massimo complessivo di 150 milioni di franchi per istituto. *

La competenza per l'acquisto e per la vendita di altri investimenti finanziari, come ad esempio titoli di partecipazione, prodotti strutturati o mandati di gestione patrimoniale, spetta al Dipartimento per un importo fino a 25 milioni di franchi e al Governo per importi superiori. *

Art. 7 3. Debiti

È ammessa l'assunzione di capitale di terzi da finanziatori in Svizzera o domiciliati all'estero.

La raccolta di fondi a breve termine con scadenze fino a 12 mesi avviene di regola sotto forma di anticipi fissi con scadenze e tassi d'interesse fissi. *

La raccolta di fondi a lungo termine con durate di oltre 12 mesi avviene di regola nelle forme seguenti:

  1. prestiti pubblici quotati in borsa;
  2. allocazioni private con uno o più investitori;
  3. riconoscimenti di debito;
  4. mutui ipotecari.

… *

Per l'assunzione di debiti a breve termine con scadenza fino a 12 mesi sono competenti il capo dell'Amministrazione delle finanze e il capo della sezione tesoreria. La somma degli anticipi fissi a breve termine, nonché dei crediti in conto corrente nella sfera di competenza dell'Amministrazione delle finanze è limitata complessivamente a 500 milioni di franchi. *

Per l'assunzione di debiti con una durata superiore a 12 mesi è competente il Dipartimento. Il Governo decide sull'emissione di prestiti dello Stato.

Art. 8 Rischio di fluttuazione del tasso di interesse e rischio di rifinanziamento

Grazie a una gestione dei rischi attiva, la struttura delle scadenze del capitale di terzi viene gestita in considerazione degli investimenti attivi. Bisogna considerare lo sviluppo dei tassi d'interesse e i tassi d'interesse attesi sui mercati finanziari (rischio di fluttuazione del tasso di interesse), nonché la possibilità di un finanziamento più difficile in seguito alla diminuzione della solvibilità o di disfunzioni sui mercati finanziari (rischio di rifinanziamento).

Le scadenze dei debiti vanno scaglionate in modo regolare. A titolo di complemento, lo scaglionamento può essere gestito anche con strumenti su saggi di interesse derivati.

L'impiego di strumenti su saggi di interesse derivati avviene esclusivamente quale garanzia dei rischi di fluttuazione del tasso di interesse. Prima della chiusura di un'operazione con strumenti derivati, le opportunità e i rischi di una prevista transazione devono essere analizzati, fissati per iscritto e approvati dal Dipartimento nel contesto globale.

Art. 9 Rapporto mensile

L'Amministrazione delle finanze allestisce per la fine di ogni mese un rapporto sulla tesoreria a destinazione del Dipartimento e del Controllo delle finanze. Le parti integranti del rapporto sulla tesoreria sono in particolare:

  1. panoramica liquidità attuale;
  2. panoramica investimenti e debiti della tesoreria;
  3. piano di liquidità;
  4. panoramica attuale sviluppo dei tassi d'interesse.

Art. 10 Rapporto annuale

L'Amministrazione delle finanze allestisce ogni anno a destinazione del Dipartimento e del Controllo delle finanze un'analisi della performance della gestione delle liquidità a breve termine e confronta il risultato con il benchmark. È determinante il benchmark seguente:

  1. per investimenti di denaro a breve termine: Citigroup CHF 3–Month Eurodeposit;
  2. per raccolte di fondi a breve termine: Citigroup CHF 3–Month Eurodeposit, più 0,25 per cento.

Nel rapporto di gestione dell'Amministrazione delle finanze, oltre al confronto con il benchmark per investimenti di denaro a breve termine vengono presentati ulteriori indicatori e indicazioni rilevanti per la gestione della tesoreria.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2013.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.03.2013 01.04.2013 atto normativo prima versione -
19.12.2019 31.12.2019 Art. 1 cpv. 1 modifica 2019-035
11.08.2020 01.09.2020 Art. 1 cpv. 1 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 1 cpv. 2 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 1 cpv. 2, a) modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 1 cpv. 2, b) modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 1 cpv. 2, c) modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 1 cpv. 2, d) modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 2 abrogazione 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 3 cpv. 3 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 3 cpv. 4 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 4 cpv. 1 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 4 cpv. 3 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 5 cpv. 1 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 5 cpv. 2 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 1 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 1, a) abrogazione 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 1, c) abrogazione 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 1, f) abrogazione 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, 1. abrogazione 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, 2. modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, 2., 2.0. introduzione 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, 2., 2.1. modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, 2., 2.2. modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, 2., 2.3. modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, 2., 2.4. modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, 2., 2.5. modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, 2., 2.6. modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, a) modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, b) modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 2, d) modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 3 abrogazione 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 4 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 6 cpv. 5 introduzione 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 7 cpv. 2 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 7 cpv. 4 abrogazione 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 7 cpv. 5 modifica 2020-038
11.08.2020 01.09.2020 Art. 9 cpv. 1, c) modifica 2020-038

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.03.2013 01.04.2013 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 1 cpv. 1 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 1 cpv. 2 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 1 cpv. 2, a) 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 1 cpv. 2, b) 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 1 cpv. 2, c) 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 1 cpv. 2, d) 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 2 11.08.2020 01.09.2020 abrogazione 2020-038
Art. 3 cpv. 3 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 3 cpv. 4 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 4 cpv. 1 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 4 cpv. 3 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 5 cpv. 1 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 5 cpv. 2 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 1 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 1, a) 11.08.2020 01.09.2020 abrogazione 2020-038
Art. 6 cpv. 1, c) 11.08.2020 01.09.2020 abrogazione 2020-038
Art. 6 cpv. 1, f) 11.08.2020 01.09.2020 abrogazione 2020-038
Art. 6 cpv. 2 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, 1. 11.08.2020 01.09.2020 abrogazione 2020-038
Art. 6 cpv. 2, 2. 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, 2., 2.0. 11.08.2020 01.09.2020 introduzione 2020-038
Art. 6 cpv. 2, 2., 2.1. 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, 2., 2.2. 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, 2., 2.3. 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, 2., 2.4. 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, 2., 2.5. 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, 2., 2.6. 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, a) 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, b) 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 2, d) 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 3 11.08.2020 01.09.2020 abrogazione 2020-038
Art. 6 cpv. 4 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 6 cpv. 5 11.08.2020 01.09.2020 introduzione 2020-038
Art. 7 cpv. 2 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 7 cpv. 4 11.08.2020 01.09.2020 abrogazione 2020-038
Art. 7 cpv. 5 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 9 cpv. 1, c) 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038