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720.265

Accordo di reciprocità fra la Repubblica Federale Tedesca e il Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza

Preambolo

720.265 Accordo di reciprocità fra la Repubblica Federale Tedesca e il Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza1) approvato dal Governo grigionese il 5 maggio 1975 approvato dal Consiglio federale il 16 giugno 1975 concluso tramite scambio epistolare dell'11 agosto 1975 tra l'Ufficio degli affari esteri di Bonn e l'Ambasciata Svizzera di Colonia 1. Sulle liberalità di una persona domiciliata nel Cantone dei Grigioni o nella Repubblica Federale Tedesca o di fondi situati nel Cantone dei Grigioni o nella Repubblica Federale Tedesca non vengono riscosse imposte sulla massa successoria, sulle successioni e sulle donazioni, come pure eventuali imposte comunali sulle quote ereditarie e sulle donazioni, se a) la liberalità è a beneficio di una persona giuridica; b) la liberalità è destinata esclusivamente a scopi di utilità pubblica o di beneficenza e c) è garantito l'utilizzo per lo scopo previsto. L'utilizzo per lo scopo previsto è riconosciuto, se la liberalità per lo scopo citato è a beneficio di istituzioni pubbliche. 2. Il numero 1 si estende anche a tutti i casi pendenti. 3. Il numero 1 vale anche in relazione a comuni del Cantone dei Gri- gioni che non sono menzionati nell'allegato a questa dichiarazione, qualora essi dichiarino la propria adesione a questo accordo, e si estende in seguito alle successioni e alle donazioni devolute dopo l'adesione. 2) 4. Il presente accordo si applica anche al «Land» di Berlino se il Go- verno della Repubblica Federale Tedesca non emana una dichiara- zione contraria a destinazione del Governo del Cantone dei Grigioni, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo. 5. Il presente accordo entra in vigore il 1° agosto 1975, esso può venire denunciato in ogni momento dal Governo della Repubblica Federale 1) Vedi l'art. 113 cpv. 2 LIG, CSC 720.000 2) Tutti i comuni del Cantone dei Grigioni hanno aderito a questi accordi 1.7.2008 1

720.265 Accordo concernente le imposte sulle successioni e sulle donazioni 2 1.7.2008 Tedesca o dal Governo della Confederazione Svizzera in nome del Cantone dei Grigioni, osservando un termine di sei mesi.