Il Cantone dei Grigioni e il Cantone di Uri osservano la reciprocità nell'ambito dell'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni.
720.290
Accordo di reciprocità fra il Cantone di Uri e il Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni
Preambolo
Accordo di reciprocità fra il Cantone di Uri e il
Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte
sulle successioni e sulle donazioni
approvato dal Governo grigionese il 13 dicembre 1994
approvato dal Consiglio di Stato del Cantone di Uri il 19 dicembre 1994
Il Governo del Cantone dei Grigioni e il Consiglio di Stato del Cantone di
Uri convengono:
Art. 1
Art. 2
L'esenzione reciproca concerne:
- il Cantone e i suoi istituti;
- i circoli, i comuni politici e i comuni patriziali nonché i loro istituti;
- le Chiese riconosciute dallo Stato e i comuni parrocchiali nonché i loro istituti;
- le altre persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica, per l'utile e il capitale che sono destinati esclusivamente ed irrevocabilmente a questi scopi.
Art. 3
L'esenzione si riferisce per il Cantone dei Grigioni alle imposte cantonali sulla massa successoria e sulle donazioni ed eventuali imposte comunali sulle successioni e sulle donazioni dei comuni menzionati nell'allegato, per il Cantone di Uri alle proprie imposte sulle successioni e sulle donazioni.
Art. 4
Le autorità dei due Cantoni s'impegnano a comunicarsi reciprocamente se una modifica della legge sulle imposte in uno dei due Cantoni crea un nuovo diritto o se per altri motivi le premesse materiali o formali, sulle quali è costituito il presente accordo di reciprocità, subiscono modifiche essenziali.
.290 Accordo concernente le imposte sulle successioni e sulle donazioni
Art. 5
Entrambi i Cantoni possono recedere in ogni momento dal presente accordo di reciprocità, osservando un termine di sei mesi.
Art. 6
Il presente accordo di reciprocità entra in vigore il giorno della ratifica da parte dei due Governi. L'esenzione si applica alle successioni, ai legati e alle donazioni devolute dopo questo momento.
In relazione a contribuenti soggetti all'imposta in comuni grigionesi che non hanno finora aderito all'accordo di reciprocità1) , l'esenzione viene concessa soltanto per le successioni, i legati e le donazioni devolute dopo l'adesione del comune.