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740.030

Ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia (OMDC)

del 10.08.2004 (stato 01.03.2020)

Preambolo

emanata dal Governo il 10 agosto 2004

visto l'art. 47 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero[1] e l'art. 47a della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989[2]*

1. 1. Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale *

Art. 1 Principio

Contravvenzioni alle prescrizioni sulla caccia vengono punite in una procedura di multa disciplinare, nella misura in cui siano soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 45 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero[3].

Art. 2 Elenco delle multe

Le contravvenzioni alle prescrizioni sulla caccia vengono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 1 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia[4]. *

Art. 3 Competenti organi di vigilanza sulla caccia

Gli organi di vigilanza sulla caccia ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia[5] sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari. *

Art. 4 Rifiuto di pagare e denuncia

Gli organi di vigilanza sulla caccia sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale ordinaria.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 5 Moduli delle multe e direttive

I moduli delle multe devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

  1. cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'autore;
  2. tipo, ora e luogo dell'infrazione, nonché i relativi numeri dell'elenco delle multe;
  3. importo della multa;
  4. indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro trenta giorni sarà avviata la procedura ordinaria;
  5. termine di riflessione;
  6. data del rilascio del modulo;
  7. firma dell'organo di vigilanza sulla caccia.

L'Ufficio per la caccia e la pesca emana le direttive necessarie per l'esecuzione della procedura di multa disciplinare.

Art. 6 Pagamento

L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.

Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di mancato pagamento entro il termine di riflessione, deve essere avviata la procedura penale ordinaria.

Art. 7 Registro

L'Ufficio per la caccia e la pesca tiene un registro delle multe disciplinari conformemente all'articolo 47d capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia[6].

I dati devono essere cancellati cinque anni dopo la loro iscrizione.

2. 2. Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale *

Art. 7a Autorità competenti

Gli organi di vigilanza sulla caccia conformemente all'articolo 44 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia[7] sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari[8]. *

I comuni, che conformemente all'articolo 27 capoverso 2 della legge cantonale sulla caccia sono competenti per la delimitazione di zone di riposo per la selvaggina, sono autorizzati a punire a proprio nome chi accede a piedi o con veicoli a queste zone di riposo al di fuori dei percorsi e dei sentieri indicati. *

La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari[9].

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

10.08.2004

01.09.2004

atto normativo

prima versione

-

07.11.2006

01.01.2007

Art. 3

revisione totale

-

21.12.2010

01.01.2011

ingresso

modifica

2010, 4816

21.12.2010

01.01.2011

Art. 1

revisione totale

2010, 4816

10.12.2019

01.01.2020

Titolo 1.

introduzione

2019-030

10.12.2019

01.01.2020

Titolo 2.

introduzione

2019-030

10.12.2019

01.01.2020

Art. 7a

introduzione

2019-030

25.02.2020

01.03.2020

Art. 2 cpv. 1

modifica

2020-004

25.02.2020

01.03.2020

Art. 3 cpv. 1

modifica

2020-004

25.02.2020

01.03.2020

Art. 7a cpv. 1

modifica

2020-004

25.02.2020

01.03.2020

Art. 7a cpv. 1

bis

introduzione

2020-004

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

10.08.2004

01.09.2004

prima versione

-

ingresso

21.12.2010

01.01.2011

modifica

2010, 4816

Titolo 1.

10.12.2019

01.01.2020

introduzione

2019-030

Art. 1

21.12.2010

01.01.2011

revisione totale

2010, 4816

Art. 2 cpv. 1

25.02.2020

01.03.2020

modifica

2020-004

Art. 3

07.11.2006

01.01.2007

revisione totale

-

Art. 3 cpv. 1

25.02.2020

01.03.2020

modifica

2020-004

Titolo 2.

10.12.2019

01.01.2020

introduzione

2019-030

Art. 7a

10.12.2019

01.01.2020

introduzione

2019-030

Art. 7a cpv. 1

25.02.2020

01.03.2020

modifica

2020-004

Art. 7a cpv. 1

bis

25.02.2020

01.03.2020

introduzione

2020-004