Oggetto Il presente Concordato si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambi- to di applicazione dei trattati internazionali.
803.710
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
Preambolo
del 15 novembre 2019
Capitolo 1: Oggetto, scopo e definizioni
Art. 1
Art. 2
Scopo Il presente Concordato persegue:
- un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profi- lo ecologico, sociale e dell'economia pubblica;
- la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
- il trattamento paritario e non discriminatorio degli offerenti;
- il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti, in particolare mediante misure contro gli accordi illeciti in materia di concor- renza e contro la corruzione.
Art. 3
Definizioni Nel presente Concordato si intende per:
- offerenti: le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato oppu- re gruppi di tali persone che offrono prestazioni, chiedono di partecipare a un bando pubblico o chiedono che sia loro trasferito un compito pubblico o che sia loro rilasciata una concessione;
- impresa pubblica: l'impresa sulla quale le autorità dello Stato possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante in virtù di rapporti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o delle disposizioni applicabili a tali imprese; si presume un'influenza dominante se l'impresa è
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finanziata in prevalenza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza è composto in maggioranza da membri nominati dallo Stato o da altre imprese pubbliche;
- ambito di applicazione dei trattati internazionali: il campo d'applicazione degli impegni internazionali della Svizzera relativi agli appalti pubblici;
- condizioni di lavoro: le disposizioni imperative del Codice delle obbliga- zioni1 relative al contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore;
- disposizioni in materia di tutela dei lavoratori: le disposizioni del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni;
- istituzione di diritto pubblico: ogni istituzione che – è stata costituita con uno scopo specifico per adempiere compiti nel pubblico interesse non di carattere commerciale; – ha una personalità giuridica; e – è finanziata in prevalenza dallo Stato, dalle collettività territoriali o da altre istituzioni di diritto pubblico, per quanto riguarda la sua di- rezione è soggetta alla vigilanza di questi ultimi oppure il cui organo di gestione, direzione o vigilanza consta in maggioranza di membri designati dallo Stato, dalle collettività territoriali o da altre istituzioni di diritto pubblico;
- autorità dello Stato: lo Stato, le collettività territoriali, le istituzioni di di- ritto pubblico e le associazioni composte di una o più di queste collettività o istituzioni di diritto pubblico.
RS 220
RS 822.11
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Capitolo 2: Campo d'applicazione Sezione 1: Campo d'applicazione soggettivo
Art. 4 Committenti
Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato le autorità dello Stato e le unità amministrative centrali e decentra- lizzate, comprese le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale, distrettua- le e comunale nell'ottica del diritto cantonale e comunale, ad eccezione delle lo- ro attività commerciali.
Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato sia le autorità dello Stato sia le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizio pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori:
- messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile;
- messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettri- ca;
- gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee di autobus o delle funivie;
- messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di tra- sporto;
- messa a disposizione dei vettori nel traffico fluviale di porti interni o di al- tri terminali di trasporto;
- messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture;
- messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o approvvigionamento di queste reti in gas o calore; o
- sfruttamento di un'area geografica delimitata per la prospezione o l'estra- zione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.
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I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno al presente Concordato unica- mente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività.
Per gli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sottostanno inoltre al presente Concordato:
- altri enti preposti a compiti cantonali e comunali, ad eccezione delle loro attività commerciali;
- oggetti e prestazioni di servizio, che sono sovvenzionati con fondi pubblici per oltre il 50 per cento dei costi complessivi.
Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più commit- tenti sottostà al presente Concordato come il committente che rappresenta.
Art. 5 Diritto applicabile
Se più committenti sottoposti al diritto federale e al presente Concordato parte- cipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto dell'ente pubblico il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. Il presente Concorda- to si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Con- federazione.
Se più committenti sottoposti al presente Concordato partecipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto del Cantone che assume la maggior parte del finanziamento.
In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto pubblico possono, di comune accordo, sottoporre l'appalto pubblico al diritto di un committente partecipante.
Un appalto pubblico, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico del committente, sottostà, a scelta, al diritto della sede del committente oppure del luogo dove le prestazioni vengono in prevalenza fornite.
Un appalto pubblico da parte di un ente comune sottostà al diritto vigente nel luogo in cui ha sede l'ente. Se questo non ha una sede, si applica il diritto del luogo dove le prestazioni vengono in prevalenza fornite.
Le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali confe- riti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell'interesse nazionale pos- sono scegliere di sottoporre i loro appalti pubblici al diritto applicabile presso la loro sede o al diritto federale.
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Art. 6 Offerenti
Secondo il presente Concordato sono ammessi a presentare un'offerta gli offe- renti della Svizzera nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si è impegnata contrattualmente a garantire l'accesso al mercato nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.
Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un'offerta per le commesse pub- bliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità o che il committente vi ac- consenta.
Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accor- dare alla Svizzera l'accesso al mercato. L'elenco è aggiornato periodicamente.
I Cantoni possono stipulare accordi con le regioni di frontiera e gli Stati confi- nanti.
Art. 7 Esenzione dall'assoggettamento
Se in un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 esiste una con- correnza efficace, l'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) può proporre al Consiglio federale di esentare integralmente o parzialmente dall'as- soggettamento al presente Concordato gli appalti pubblici in tale mercato. I committenti che agiscono nel mercato settoriale in questione sono autorizzati a sottoporre all'OiAp una domanda di esenzione dall'assoggettamento.
L'esenzione dei relativi appalti pubblici si applica a tutti i committenti che agi- scono nel mercato settoriale in questione. Sezione 2: Campo d'applicazione oggettivo
Art. 8 Commessa pubblica
Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo re- stando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente.
Si distinguono le seguenti prestazioni:
- prestazioni edili (ramo principale e ramo accessorio dell'edilizia);
- forniture;
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- prestazioni di servizio.
Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla pre- stazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere com- binate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni del presente Concordato.
Art. 9
Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti dirittti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retri- buzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi specia- li del diritto federale e cantonale.
Art. 10 Eccezioni
Il presente Concordato non si applica:
- all'acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commer- ciale o a essere utilizzate per la produzione o per l'offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale;
- all'acquisto, alla locazione o all'affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti;
- al versamento di aiuti finanziari;
- ai contratti sui servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finan- ziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali;
- alle commesse aggiudicate a istituzioni per i disabili, organizzazioni attive nell'integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari;
- ai contratti fondati sul diritto in materia di personale;
- agli istituti di previdenza di diritto pubblico dei Cantoni e dei Comuni.
Il presente Concordato non si applica nemmeno all'acquisto di prestazioni:
- di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;
- di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al di- ritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;
- di unità organizzative del committente non autonome;
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- di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forni- scano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.
Il presente Concordato non si applica se:
- ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell'ordine pubblico;
- ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora;
- la messa a concorso delle commesse pubbliche violerebbe diritti della pro- prietà intellettuale. Capitolo 3 Principi generali
Art. 11
Principi procedurali Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali:
- esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale;
- adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;
- assicura la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della proce- dura;
- rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo;
- tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti.
Art. 12
Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle con- dizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale
Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera, il committente aggiu- dica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti in Svizze- ra, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 20051 contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo.
RS 822.41
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Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'al- legato 3. Può inoltre esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro e che siano apportate prove in tal senso, nonché convenire che siano effettuati controlli.
Il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osser- vano almeno le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e di conser- vazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione; in Svizzera tali prescrizioni comprendono le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale, mentre all'estero comprendono le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente di cui all'allegato 4.
I subappaltatori sono tenuti a osservare i requisiti di cui ai capoversi 1–3. Tali obblighi devono essere menzionati negli accordi conclusi tra gli offerenti e i subappaltatori.
Il committente può controllare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 o delegare tale controllo a terzi, sempre che questo compito non sia stato trasfe- rito a un'autorità prevista da una legge speciale o a un'altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. Per l'esecuzione di tali controlli il committente può fornire all'autorità o all'organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione documenti. L'offerente deve fornire su richiesta le prove necessarie.
Le autorità e gli organi di controllo incaricati di verificare l'osservanza dei re- quisiti di cui ai capoversi 1–3 presentano al committente un rapporto sui risulta- ti del controllo e sulle eventuali misure adottate.
Art. 13 Ricusazione
Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:
- hanno un interesse personale in una commessa;
- sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;
- sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collatera- le di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;
- sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura; o
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- non godono per altre circostanze dell'indipendenza necessaria allo svolgi- mento di appalti pubblici.
La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo.
Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.
Nel bando il committente può prevedere che siano esclusi dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti i quali, nei concorsi e nei mandati di studio paralle- li, sono in una relazione con un membro della giuria che motivi la ricusazione.
Art. 14 Preimplicazione
Gli offerenti che hanno partecipato ai lavori preliminari della procedura di ag- giudicazione non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concor- renziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se l'esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra gli offerenti.
Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:
- la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
- la comunicazione dei nomi dei partecipanti ai lavori preliminari;
- la proroga dei termini minimi.
Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati. Il committente pub- blica i risultati dell'analisi di mercato nella documentazione del bando.
Art. 15 Determinazione del valore della commessa
Il committente stima il valore presumibile della commessa.
Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni del presente Concordato.
Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, comprese le opzioni di pro- roga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
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Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.
Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcola- to moltiplicando le retribuzioni mensili per 48.
Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali pre- stazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi. Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione
Art. 16 Valori soglia
La procedura è scelta in funzione del raggiungimento di uno dei valori soglia di cui agli allegati 1 e 2. L'OiAp adegua periodicamente i valori soglia secondo gli impegni internazionali, previa consultazione del Consiglio federale.
In caso di adeguamento degli impegni internazionali riguardanti i valori soglia la Confederazione garantisce ai Cantoni la loro collaborazione.
Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili fornite per la realizzazione di un'opera edile raggiunge il valore soglia fissato per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni del presente Concordato relative agli appalti pubblici che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complsessivo dell'opera edile (clau- sola bagatellare), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati inter- nazionali.
La procedura determinante per le prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è stabilita in funzione del valore delle singole prestazioni.
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Art. 17
Tipi di procedura A seconda del valore della commessa e dei valori soglia, le commesse pubbli- che sono aggiudicate, a scelta del committente, in una procedura di pubblico concorso, selettiva, mediante invito o per incarico diretto.
Art. 18 Pubblico concorso
Nella procedura di pubblico concorso il committente pubblica il bando relativo alla commessa.
Tutti gli offerenti possono presentare un'offerta.
Art. 19 Procedura selettiva
Nella procedura selettiva il committente pubblica il bando relativo alla com- messa e invita gli offerenti a presentare, in un primo tempo, una domanda di partecipazione.
Il committente sceglie gli offerenti ammessi a presentare un'offerta in funzione della loro idoneità.
Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi a presentare un'offerta nella misura in cui rimanga garantita una concorrenza efficace. Per quanto possibile, ammette a presentare un'offerta almeno tre offerenti.
Art. 20 Procedura mediante invito
La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rien- trano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori so- glia di cui all'allegato 2.
Nella procedura mediante invito il committente stabilisce quali offerenti inten- de invitare a presentare un'offerta, senza indire un bando pubblico. A tal fine elabora la documentazione del bando. Si procura se possibile almeno tre offer- te.
Art. 21 Incarico diretto
Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni.
Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescinde- re dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
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- nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipa- zione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità;
- sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura me- diante invito risultino da accordi illeciti in materia di concorrenza;
- a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per moti- vi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente è preso in considerazione e non esiste un'alternativa adeguata;
- a motivo di eventi imprevedibili l'appalto pubblico diventa a tal punto ur- gente da rendere impossibile l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini;
- il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare presta- zioni già fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporte- rebbe notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;
- il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di spe- rimentazione, di studio o di sviluppo originale;
- il committente acquista prestazioni su una borsa merci;
- il committente può acquistare prestazioni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);
- il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un con- corso di progettazione o di prestazione globale o al vincitore di una proce- dura di selezione legata a un mandato di studio di progettazione o di pre- stazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizio- ni:
. la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi del presente Condordato;
. le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente;
. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto.
Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 una documentazione del seguente contenuto:
- nome del committente e dell'offerente scelto;
- genere e valore della prestazione acquistata;
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- spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l'applica- zione della procedura per incarico diretto.
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Concorsi e mandati di studio paralleli Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura ap- plicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi del presente Concordato. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.
Art. 23 Aste elettroniche
Per l'acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura secondo il presente Concordato il committente può svolgere un'asta elettronica. Nell'ambito di un'a- sta elettronica, dopo una prima valutazione completa le offerte sono rielaborate e, mediante mezzi elettronici ed eventualmente attraverso più turni ripetuti, ri- classificate. L'intenzione di ricorrere a un'asta elettronica deve essere menzio- nata nel bando.
L'asta elettronica concerne:
- i prezzi, in caso di aggiudicazione al prezzo complessivo più basso; o
- i prezzi e i valori di elementi quantificabili, come il peso, la purezza o la qualità, in caso di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa.
Il committente verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte adempiono le specifiche tecniche. Effettua una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Prima dell'inizio dell'asta il committente mette a disposizione di ogni offerente:
- il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica fon- data sui criteri di aggiudicazione menzionati;
- il risultato della prima valutazione della sua offerta; e
- tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'asta.
Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limi- tare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione.
L'asta elettronica può comprendere più turni successivi. In ogni turno il com- mittente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.
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Art. 24 Dialogo
Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizio intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concre- tizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.
Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi singoli e i prezzi complessivi.
Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e i requisiti. Comunica inoltre:
- lo svolgimento del dialogo;
- i contenuti possibili del dialogo;
- se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utiliz- zazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente;
- i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva.
Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.
Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.
Art. 25 Contratti quadro
Il committente può mettere a concorso accordi con uno o più offerenti volti a stabilire le condizioni per la fornitura delle prestazioni da acquistare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e se del caso le quantità previste. Sulla base di tale contratto quadro e durante il suo periodo di validità il committente può concludere singoli contratti.
I contratti quadro non possono essere conclusi nell'intento o con l'effetto di impedire o di eliminare la concorrenza.
La durata di un contratto quadro è di cinque anni al massimo. La proroga auto- matica non è possibile. In casi motivati può essere prevista una durata superio- re.
Se il contratto quadro è concluso con un solo offerente, i singoli contratti basati sul contratto quadro sono conclusi conformemente alle condizioni di quest'ul-
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timo. Ai fini della conclusione dei singoli contratti, il committente può invitare per scritto la parte contraente a completare la sua offerta.
Se per motivi sufficienti sono conclusi contratti quadro con più offerenti, i sin- goli contratti possono essere conclusi, a scelta del committente, sia alle condi- zioni definite nel pertinente contratto quadro, senza una nuova richiesta di pre- sentare un'offerta, sia secondo la procedura seguente:
- prima di concludere ogni singolo contratto il committente consulta per scritto le parti contraenti e comunica loro il fabbisogno concreto;
- il committente impartisce alle parti contraenti un termine adeguato per la consegna delle offerte relative a ogni singolo contratto;
- le offerte devono essere presentate per scritto e sono vincolanti per la dura- ta menzionata nella richiesta di offerta;
- il committente conclude il singolo contratto con la parte contraente che presenta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro. Capitolo 5: Condizioni di aggiudicazione
Art. 26 Condizioni di partecipazione
Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente si assicura che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'ar- ticolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esi- gibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza.
Il committente può esigere che l'offerente dimostri l'adempimento delle condi- zioni di partecipazione, segnatamente mediante un'autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco.
Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.
Art. 27 Criteri di idoneità
Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa docu- mentazione i criteri di idoneità che l'offerente deve adempiere. I criteri devono
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essere oggettivamente necessari e verificabili in considerazione del progetto di appalto pubblico.
I criteri di idoneità possono in particolare riguardare l'idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell'offerente, come pure la sua esperienza.
Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.
Non può stabilire come condizione il fatto che l'offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto al presente Concorda- to.
Art. 28 Elenchi
Il committente o l'autorità competente per legge può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere com- messe pubbliche.
Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni:
- riferimento dell'elenco;
- informazioni sui criteri da adempiere;
- metodi di verifica e condizioni di iscrizione;
- durata di validità e procedura di rinnovo dell'iscrizione.
Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell'idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell'elenco o radiarlo dallo stesso.
A una gara d'appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità.
Se l'elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.
Art. 29 Criteri di aggiudicazione
Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, può in particolare prendere in considerazione criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecni- co, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibili- tà dell'offerta, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura,
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l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica.
Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata.
Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la pon- derazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzio- ne o metodologie.
Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente se- condo il criterio del prezzo complessivo più basso.
Art. 30 Specifiche tecniche
Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche tecniche necessarie. Queste stabiliscono le caratteristiche dell'oggetto dell'ap- palto pubblico, quali la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le di- mensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio.
Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore.
Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d'autore, design o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L'equivalenza deve essere comprovata dall'offeren- te.
Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente.
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Art. 31 Consorzi e subappaltatori
La partecipazione di consorzi e subappaltatori è ammessa soltanto se il commit- tente non esclude o non limita tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando.
Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono possibili soltanto se espressamente ammesse nel bando o nella relativa do- cumentazione.
La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall'offe- rente.
Art. 32 Lotti e prestazioni parziali
L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubbli- co.
Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiu- dicarli a uno o più offerenti.
Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.
Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il com- mittente lo deve annunciare nel bando.
Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali.
Art. 33 Varianti
Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all'offerta, varianti della pre- stazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.
Si considera variante un'offerta mediante la quale lo scopo dell'appalto pubblico può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente.
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Art. 34 Requisiti formali
Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione.
Possono essere presentate in forma elettronica, se lo prevede il bando o la rela- tiva documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti. Capitolo 6: Svolgimento della procedura di aggiudicazione
Art. 35
Contenuto del bando Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni:
- il nome e l'indirizzo del committente;
- il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classifi- cazione CPV1 e la pertinente classificazione CPC2 nel caso delle presta- zioni di servizio;
- la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;
- il luogo della prestazione e la data di esecuzione;
- se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali;
- se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori;
- se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti;
- nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzio- ne del termine per la presentazione delle offerte;
- se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica;
- se del caso l'intenzione di condurre un dialogo;
- il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipa- zione;
- i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte;
CPV = «Common Procurement Vocabulary» (vocabolario comune per gli appalti pubblici dell’Unione europea).
CPC = «Central Product Classification» (classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite).
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- la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta;
- i criteri di idoneità e le prove richieste;
- nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta;
- i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indi- cazioni non siano contenute nella documentazione del bando;
- se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali;
- la durata di validità delle offerte;
- l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi;
- se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati interna- zionali;
- se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura;
- l'indicazione dei rimedi giuridici.
Art. 36
Contenuto della documentazione del bando Sempre che non figurino già nel bando, la documentazione del bando fornisce le seguenti informazioni:
- il nome e l'indirizzo del committente;
- l'oggetto dell'appalto pubblico, compresi le specifiche tecniche e i certifi- cati di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie, come pure indicazioni sulla quantità richiesta;
- i requisiti formali e le condizioni di partecipazione per gli offerenti, com- preso un elenco delle informazioni e dei documenti che gli offerenti devo- no presentare in relazione a tali condizioni di partecipazione, come pure l'eventuale ponderazione dei criteri di idoneità;
- i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione;
- se il committente svolge la procedura con mezzi elettronici, i requisiti eventuali relativi all'autentificazione e alla cifratura delle informazioni fornite per via elettronica;
- se il committente prevede di svolgere un'asta elettronica, le regole secondo le quali è svolta l'asta, compresa la designazione degli elementi dell'offerta che possono essere adeguati e valutati sulla base dei criteri di valutazione;
- se è prevista l'apertura pubblica delle offerte, la data, l'ora e il luogo dell'a- pertura;
- tutte le altre modalità e condizioni necessarie alla presentazione di un'of- ferta, in particolare l'indicazione della valuta (di norma franchi svizzeri) in cui deve essere presentata l'offerta;
- i termini di fornitura delle prestazioni.
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Art. 37 Apertura delle offerte
Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva nonché nella proce- dura mediante invito tutte le offerte presentate entro i termini sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.
È stilato un verbale dell'apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché il prezzo complessivo di ogni offerta.
Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, l'aper- tura delle offerte avviene conformemente ai capoversi 1 e 2, ma nel verbale re- lativo all'apertura delle seconde buste sono indicati soltanto i prezzi complessi- vi.
Al più tardi dopo l'aggiudicazione, gli offerenti che ne fanno richiesta possono consultare il verbale.
Art. 38 Verifica delle offerte
Il committente verifica se le offerte presentate soddisfano i requisiti formali. Gli errori di calcolo manifesti sono rettificati d'ufficio.
Il committente può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni sulle loro offer- te. Annota per scritto la richiesta e le risposte.
Qualora un'offerta presenti un prezzo anormalmente basso rispetto a quello delle altre offerte, il committente deve richiedere all'offerente informazioni utili per accertare se sono adempite le condizioni di partecipazione e se sono state comprese le altre condizioni del bando.
Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, il committente stila in un primo tempo una graduatoria delle migliori offerte sotto il profilo qualitativo. In un secondo tempo valuta i prezzi complessivi.
Art. 39 Rettifica delle offerte
Al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa il committente può, in collabo- razione con gli offerenti, rettificare le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalità della loro esecuzione.
La rettifica è effettuata unicamente se:
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- è indispensabile per chiarire la commessa o le offerte o per rendere le of- ferte oggettivamente paragonabili sulla base dei criteri di aggiudicazione; o
- modifiche di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie, fermo restando che l'oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non possono essere adeguati in maniera tale da modificare la prestazione carat- teristica o la cerchia degli offerenti potenziali.
Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione a una rettifica effettuata secondo il capoverso 2.
Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale.
Art. 40 Valutazione dell offerte
Se i criteri di idoneità sono soddisfatti e le specifiche tecniche adempite, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione.
Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un onere considerevole, il committente può, a condizione di averlo indicato nel bando, sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sui documenti presentati e classificarle. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte me- glio classificate e le sottopone a una verifica e a una valutazione approfondite.
Art. 41
Aggiudicazione L'offerta più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione.
Art. 42 Conclusione del contratto
Il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo la scadenza del termine di ricorso contro l'aggiudicazione, salvo che il Tribunale amministrati- vo cantonale abbia concesso l'effetto sospensivo a un ricorso.
Se contro l'aggiudicazione è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l'effetto sospensivo, il committente informa senza in- dugio il giudice della conclusione del contratto.
Art. 43 Interruzione
Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se:
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- rinuncia all'aggiudicazione della commessa pubblica per motivi sufficienti;
- nessuna offerta adempie le specifiche tecniche o gli altri requisiti;
- sono da prevedere offerte più vantaggiose a seguito della modifica delle condizioni quadro;
- le offerte presentate non permettono un acquisto economicamente vantag- gioso oppure superano notevolmente il limite di spesa;
- esistono indizi sufficienti di un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli offerenti;
- si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.
In caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un'indennità.
Art. 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione
Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione, se constata che l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:
- non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme al- la legge della procedura di aggiudicazione;
- le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando;
- sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;
- sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento;
- hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;
- si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;
- non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti;
- non hanno eseguito in maniera corretta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia;
- hanno partecipato ai lavori preliminari dell'appalto pubblico senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati;
- sono stati esclusi secondo l'articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato.
In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i prov- vedimenti di cui al capoverso 1 se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:
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- hanno fornito al committente dichiarazioni e informazioni false o inganne- voli;
- hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza;
- presentano un'offerta a un prezzo anormalmente basso senza fornire, su ri- chiesta, la prova di avere adempito le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso;
- hanno violato norme professionali riconosciute oppure hanno commesso azioni o sono incorsi in omissioni che ne pregiudicano l'onore o l'integrità professionale;
- sono insolventi;
- non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condi- zioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale tra donna uomo, le di- sposizioni sulla confidenzialità, le disposizioni del diritto svizzero in mate- ria ambientale o le convenzioni internazionali per la protezione dell'am- biente designate dal Consiglio federale;
- hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN1 ;
- violano la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza slea- le2 .
Art. 45 Sanzioni
Il committente o l'autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l'offerente o il subappal- tatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fat- tispecie di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché capoverso 2 let- tere b, f e g, se le infrazioni sono gravi, oppure infliggergli una multa fino al dieci per cento della somma rettificata dell'offerta. Nei casi meno gravi può es- sere pronunciato un ammonimento.
Queste sanzioni possono essere inflitte a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell'offerente o del subappaltatore inadempienti o dei loro organi. Se il committente o l'autorità competente per legge sospetta accordi illeciti in ma- teria di concorrenza secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettera b lo comunica alla Commissione della concorrenza.
Il committente o l'autorità competente per legge comunica all'OiAp le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato. L'OiAp tiene un
RS 822.41
RS 241
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elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l'indica- zione del tipo di sanzione e della base sulla quale essa è stata pronunciata non- ché della durata dell'esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato of- ferente o subappaltatore. A tal fine può prevedere che la consultazione dei dati avvenga mediante una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il pre- sente articolo. Decorso il termine della sanzione, l'iscrizione è cancellata dall'e- lenco.
In caso di violazione del presente Concordato da parte di un committente, l'au- torità competente per legge emana le opportune direttive e provvede alla loro osservanza.
Se per una commessa pubblica sono assegnati contributi finanziari, tali contri- buti possono essere revocati o può esserne richiesto integralmente o parzial- mente il rimborso se il committente viola le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici. Capitolo 7: Temini e pubblicazioni, statistica
Art. 46 Termini
Il committente fissa i termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione tenendo conto della complessità della commessa, del numero prevedibile di subappalti e delle modalità di trasmissione delle offerte o delle domande di partecipazione.
Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi:
- nella procedura di pubblico concorso: 40 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte;
- nella procedura selettiva: 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione e 40 giorni dall'invito a presentare le offerte per la presentazione delle offerte.
L'eventuale proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli offerenti o pubblicata.
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Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.
Art. 47
Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali
In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di
giorni i termini minimi di cui all'articolo 46 capoverso 2.
Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di 5 giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle of- ferte di cui all'articolo 46 capoverso 2:
- il bando è pubblicato in forma elettronica;
- la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in forma elet- tronica;
- le offerte pervengono per via elettronica.
Il committente può ridurre a non meno di 10 giorni il termine minimo di
giorni di cui all'articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblica- zione del bando, un preavviso con il seguente contenuto:
- l'oggetto dell'appalto pubblico previsto;
- il termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle doman- de di partecipazione;
- una dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare al committente il proprio interesse all'appalto pubblico;
- l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando;
- tutte le altre informazioni di cui all'articolo 35 disponibili in quel momen- to.
Il committente può ridurre a non meno di 10 giorni il termine minimo di
giorni di cui all'articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente.
Inoltre, in occasione dell'acquisto di beni o di prestazioni di servizio commer- ciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la rela- tiva documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazio-
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ni di servizio commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di 10 giorni.
Art. 48 Pubblicazioni
Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pub- blica il preavviso, il bando, l'aggiudicazione e l'interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudi- cazioni per incarico diretto di commesse che rientrano nell'ambito di applica- zione dei trattati internazionali.
La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamen- te e in forma elettronica. L'accesso a queste pubblicazioni è gratuito.
L'organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazio- ni di servizio a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in fun- zione del numero delle pubblicazioni o dell'entità delle prestazioni utilizzate.
Per ogni commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:
- l'oggetto dell'appalto pubblico;
- il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipa- zione;
- l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando.
Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali occorre tenere conto della realtà linguistica della regione, nella quale la commessa viene eseguita.
Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
- il tipo di procedura applicata;
- l'oggetto e l'entità della commessa;
- il nome e l'indirizzo del committente;
- la data dell'aggiudicazione;
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- il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto;
- il prezzo complessivo dell'offerta scelta, compresa l'imposta sul valore ag- giunto.
I Cantoni possono prevedere ulteriori organi di pubblicazione.
Art. 49 Conservazione dei documenti
I committenti conservano i documenti determinanti relativi a una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell'ag- giudicazione.
Rientrano nei documenti da conservare:
- il bando;
- la documentazione del bando;
- il verbale dell'apertura delle offerte;
- la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;
- i verbali delle rettifiche;
- le decisioni prese nel quadro della procedura di aggiudicazione;
- l'offerta scelta;
- i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di una pro- cedura d'appalto pubblico;
- la documentazione sulle commesse pubbliche aggiudicate per incarico di- retto che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
Tutti i documenti devono essere trattati in modo confidenziale per la durata della loro conservazione, sempre che il presente Concordato non ne preveda la divulgazione. È fatto salvo l'obbligo di informare, purché esista una base legale al riguardo.
Art. 50 Statistica
Entro 12 mesi dalla fine di ogni anno civile i Cantoni elaborano, all'attenzione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti pubblici dell'anno precedente che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:
- il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per ogni committente, suddivise per commesse edili, di forniture e di pre- stazioni di servizio, con l'indicazione della classificazione CPC o CPV;
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- il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto;
- se non possono essere presentati dati, le stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato.
Il valore complessivo indicato di volta in volta deve comprendere l'imposta sul valore aggiunto.
La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la prote- zione dei dati e la tutela del segreto d'affari. Capitolo 8: Protezione giuridica
Art. 51 Notificazione di decisioni
Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notifica- zione della decisione.
Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.
La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende:
- il tipo di procedura e il nome dell'offerente scelto;
- il prezzo complessivo dell'offerta scelta;
- le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta;
- se del caso, un'esposizione dei motivi che giustificano la scelta di un'ag- giudicazione per incarico diretto.
Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione:
- sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico;
- pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti; o
- comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti.
Art. 52 Ricorso
Contro le decisioni dei committenti è dato il ricorso al Tribunale amministrati- vo cantonale come unica istanza cantonale almeno a partire da un valore della commessa determinante per la procedura mediante invito.
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Dei ricorsi contro gli appalti pubblici delle autorità giudiziarie cantonali supe- riori è competente direttamente il Tribunale federale.
Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità.
Art. 53 Oggetto del ricorso
Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti:
- il bando relativo alla commessa;
- la scelta degli offerenti nella procedura selettiva;
- l'iscrizione di un offerente in un elenco o la sua cancellazione;
- le domande di ricusazione;
- l'aggiudicazione;
- la revoca dell'aggiudicazione;
- l'interruzione della procedura;
- l'esclusione dalla procedura;
- l'inflizione di una sanzione.
Le prescrizioni contenute nella documentazione del bando la cui rilevanza è evidente devono essere impugnate unitamente al bando.
Le disposizioni del presente Concordato sul diritto di essere sentiti nella proce- dura decisionale, sull'effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l'inflizione di sanzioni.
Le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnate me- diante ricorso indipendentemente dal valore della commessa.
Per il resto, le decisioni pronunciate sulla base del presente Concordato non sono impugnabili.
È escluso il ricorso contro la conclusione di singoli contratti secondo l'artico- lo 25 capoversi 4 e 5.
Art. 54 Effetto sospensivo
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Il Tribunale amministrativo cantonale può concedere su richiesta l'effetto so- spensivo, se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all'effetto sospensivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti.
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La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell'offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili.
Art. 55
Diritto applicabile Sempre che il presente Concordato non disponga altrimenti, la procedura deci- sionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni delle leggi canto- nali sulla giurisdizione amministrativa.
Art. 56 Temine, motivi di ricorso e legittimazione
I ricorsi devono essere presentati per scritto e motivati entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.
Non si applicano le ferie giudiziarie.
Mediante il ricorso è possibile impugnare:
- le violazioni del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez- zamento; e
- l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso.
Nella procedura per incarico diretto può interporre ricorso soltanto chi prova di poter e di voler fornire le prestazioni richieste o le prestazioni intercambiabili. Si può unicamente censurare che la procedura per incarico diretto è stata appli- cata a torto o che l'aggiudicazione è avvenuta mediante corruzione.
Art. 57 Esame degli atti
Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.
Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valuta- zione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 58 Decisione sul ricorso
L'autorità di ricorso può decidere essa stessa nel merito o rinviare la pratica all'autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni vinco- lanti.
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Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l'offerente scelto è già conclu- so, l'autorità di ricorso accerta in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.
Contemporaneamente all'accertamento della violazione del diritto l'autorità di ricorso decide in merito a un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.
Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie sostenute dall'offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della propria offerta.
Art. 59
Revisione Se l'autorità di ricorso deve decidere in merito a una domanda di revisione, l'ar- ticolo 58 capoverso 2 si applica per analogia. Capitolo 9: Autorità
Art. 60 Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni
La sorveglianza dell'osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rap- presentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO.
La CAPCC svolge segnatamente i seguenti compiti:
- definire all'attenzione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati;
- promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze tra la Confedera- zione e i Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel di- ritto svizzero degli impegni internazionali;
- curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere;
- fornire consulenze e agire da mediatore nei casi particolari di litigio in re- lazione agli affari di cui alle lettere a–c.
Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizze- ra in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adotta- re i provvedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarità.
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La CAPCC può procedere a perizie o affidare tale compito a periti.
Emana un regolamento interno. Questo sottostà all'approvazione del Consiglio federale e dell'OiAp.
Art. 61 Organo intercantonale
L'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della piani- ficazione del territorio e della protezione dell'ambiente dei Cantoni concordata- ri.
L'OiAp svolge segnatamente i seguenti compiti:
- la promulgazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP);
- le modifiche del presente Concordato, con riserva del consenso dei Canto- ni concordatari;
- l'adeguamento dei valori soglia;
- la proposta al Consiglio federale di esenzione dall'assoggettamento al pre- sente Concordato e la ricezione delle domande in merito da parte dei committenti conformemente all'articolo 7 capoverso 2 (clausola di esen- zione);
- il controllo sull'esecuzione del presente Concordato da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo;
- la tenuta dell'elenco degli offerenti e subappaltatori sanzionati conforme- mente all'articolo 45 capoverso 3;
- la regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazio- ne del presente Concordato;
- lo svolgimento di attività quale punto di contatto nel settore dei trattati in- ternazionali;
- la designazione dei delegati cantonali in organismi nazionali e internazio- nali nonché l'approvazione dei relativi regolamenti.
L'OiAp prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha di- ritto a un voto, che viene espresso da un membro del Governo cantonale.
L'OiAp collabora con le Conferenze dei direttori cantonali, con le conferenze specialistiche dei Cantoni e con la Confederazione.
Art. 62 Controlli
I Cantoni sorvegliano l'osservanza del presente Concordato.
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L'OiAp tratta le denunce dei Cantoni riguardanti l'osservanza del presente Con- cordato da parte di altri Cantoni.
I privati possono sporre denunce all'OiAp riguardanti l'osservanza del presente Concordato da parte dei Cantoni. La denuncia non conferisce qualità di parte né il diritto a una decisione.
L'OiAp emana un regolamento in proposito. Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 63 Adesione, recesso, modifica e abrogazione
Ogni Cantone può aderire al presente Concordato consegnando all'OiAp la propria dichiarazione di adesione.
Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con preavviso di sei mesi all'OiAp.
L'OiAp porta a conoscenza della Cancelleria federale l'adesione e il recesso nonché la modifica e l'abrogazione del presente Concordato.
Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, i Cantoni possono emanare disposizioni di esecuzione in particolare per gli articoli 10, 12 e 26.
Art. 64 Diritto transitorio
Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore del presente Concordato sono portate a termine secondo il diritto anteriore.
In caso di recesso di un Cantone, il Concordato ha effetto sull'aggiudicazione delle commesse pubbliche che sono state messe a concorso prima della fine dell'anno civile in cui il recesso acquista efficacia.
Art. 65 Entrata in vigore
Il presente Concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono. L'entrata in vigore viene comunicata dall'OiAp alla Cancelleria federale.
Per i Cantoni, che non hanno aderito al presente Concordato, rimane applicabile il Concordato del 15 marzo 2001.
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Allegati dei Cantoni Allegato 1: Valori soglia che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati in- ternazionali Allegato 2: Valori soglia che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali Allegato 3: Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del la- voro (OIL) Allegato 4: Convenzioni fondamentali per la protezione dell'ambiente e delle ri- sorse naturali
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Allegato 1 Valori soglia secondo i trattati internazionali
- Government Procurement Agreement GPA (Accordo OMC relativo agli appalti pubblici) Committente Valore della commessa in CHF (Valore della commessa DSP) Prestazioni edili (valore globale) Forniture Prestazioni di servizio Cantoni
'700'000 CHF (5'000'000 DSP)
'000 CHF (200'000 DSP)
'000 CHF (200'000 DSP) Autorità e imprese pubbliche nei setto- ri dell'approvvi- gionamento idrico ed energetico, dei trasporti e delle te- lecomunicazioni
'700'000 CHF (5'000'000 DSP)
'000 CHF (400'000 DSP)
'000 CHF (400'000 DSP)
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- Secondo l'Accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confedera- zione, i committenti seguenti sono pure sottomessi alle disposizioni dei trattati internazionali Committente Valore della commessa in CHF (valori soglia in EURO) Prestazioni edili (valore globale) Forniture Prestazioni di servizio Comuni / Distretti 8'700'000 CHF (6'000'000 EURO)
'000 CHF (240'000 EURO)
'000 CHF (240'000 EURO) Imprese private con diritti esclusivi o spe- ciali nei settori dell'approvvigiona- mento idrico ed ener- getico nonché dei trasporti
'700'000 CHF (6'000'000 EURO)
'000 CHF (480'000 EURO)
'000 CHF (480'000 EURO) Imprese pubbliche e private attive in virtù di un diritto speciale o esclusivo nel setto- re dei trasporti ferro- viari nonché dell'ap- provvigionamento termico e di gas
'000'000 CHF (5'000'000 EURO)
'000 CHF (400'000 EURO)
'000 CHF (400'000 EURO) Imprese pubbliche e private attive in virtù di un diritto speciale o esclusi- vo nel settore delle telecomunicazioni *
'000'000 CHF (5'000'000 EURO)
'000 CHF (600'000 EURO)
'000 CHF (600'000 EURO) * Questo settore è esentato (cfr. Ordinanza DATEC sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici, specialmente l'allegato – RS 172.056.111)
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Allegato 2 Valori soglia e procedure applicabili alle commesse non sottomesse ai trattati in- ternazionali Campo d'ap- plicazione Forniture (valore soglia in CHF) Prestazioni di servizio (valore soglia in CHF) Prestazioni edili (valore soglia in CHF) Ramo accessorio Ramo princi- pale Incarico diret- to inferiore a
'000 inferiore a
'000 inferiore a
'000 inferiore a
'000 Procedura su invito inferiore a
'000 inferiore a
'000 inferiore a
'000 inferiore a
'000 Pubblico con- corso / Proce- dura selettiva a partire da
'000 a partire da
'000 a partire da
'000 a partire da
'000
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Allegato 3 Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
– Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato o obbli- gatorio (RS 0.822.713.9); – Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7); – Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9); – Convenzione n.100 del 29 giugno 1951 sulla parità di rimunerazione, per la- voro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0); – Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del la- voro forzato (RS 0.822.720.5); – Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1); – Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammis- sione all'impiego (RS 0.822.723.8); – Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2)
Come importanti norme internazionali sulla tutela dei lavoratori il committente può esigere l’osservanza, oltre che delle Convenzioni fondamentali di cui al presente allegato, anche dei principi sanciti da altre convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), pur- ché la Svizzera le abbia ratificate.
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Allegato 4 Convenzioni fondamentali per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali – Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d'o- zono (RS 0.814.02) e Protocollo di Montreal, concluso il 16 settembre 1987 in attuazione della Convenzione di Vienna, sulle sostanze che impoverisco- no lo strato d'ozono (RS 0.814.021); – Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05); – Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03); – Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21); – Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (RS 0.451.43); – Convenzione quadro del 9 maggio 1992 delle Nazioni Unite sui cambiamen- ti climatici (RS 0.814.01); – Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione del 3 marzo 1973 (RS 0.453); – Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza del 13 novembre 1979 e gli otto protocolli ratificati dalla Svizze- ra nel quadro di questa Convenzione (RS 0.814.32).