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810.130

Ordinanza concernente la vigilanza cantonale sugli impianti di accumulazione

(OVImA)

del 20.06.2017 (stato 01.07.2017)

Preambolo

emanata dal Governo il 20 giugno 2017

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le competenze e l'esecuzione della vigilanza sugli impianti di accumulazione nel Cantone dei Grigioni, per quanto essi non siano soggetti alla vigilanza diretta della Confederazione conformemente alla legge federale sugli impianti di accumulazione[2].

Art. 2 Competenza

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è l'autorità di vigilanza cantonale.

Art. 3 Compiti

L'autorità di vigilanza adempie ai compiti definiti dalla legislazione federale sugli impianti di accumulazione. A tale proposito essa emana disposizioni concernenti in particolare:

  1. l'autorizzazione per la messa in esercizio;
  2. l'esito del collaudo;
  3. l'approvazione di regolamenti di emergenza, di manovra delle paratoie e di sorveglianza nonché di relativi aggiornamenti;
  4. oneri per l'esercizio, per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo richieda.

Essa presenta un rapporto sulla propria attività di vigilanza alla Confederazione.

Art. 4 Piano di vigilanza

L'autorità di vigilanza emana un piano per l'attività di vigilanza cantonale nel quale disciplina i dettagli per l'esecuzione.

Egress

2017-026

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
20.06.2017 01.07.2017 atto normativo prima versione 2017-026

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 20.06.2017 01.07.2017 prima versione 2017-026