La presente ordinanza disciplina le competenze e la riscossione delle tasse per l'approvazione tecnica, il collaudo, l'autorizzazione d'esercizio e il controllo di funivie, sciovie e ascensori inclinati esonerati dalla concessione federale ai sensi del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale[2].
873.450
Ordinanza concernente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati esonerati dalla concessione federale
Preambolo
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]
1. In generale
Art. 1 Oggetto
2. Competenze
Art. 2 Autorizzazione d'esercizio
La competenza per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio spetta all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione.
Art. 3 Approvazione, collaudo, controllo
I compiti di approvazione tecnica, di collaudo e di controllo vengono delegati al Servizio di controllo CITS.
3. Tasse
Art. 4 Tasse d'autorizzazione
L'ammontare delle tasse per il rilascio, la modifica e il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio si conforma alle rispettive categorie di impianto secondo il Regolamento sulla costruzione e sull'esercizio di impianti a fune e sciovie esonerati dalla concessione federale (Regolamento CITS)[3]; i limiti delle tasse vengono fissati come segue:
- sciovie a fune bassa (piccole sciovie) e nastri trasportatori: da fr. 250.– a fr. 500.–
- tutte le altre funivie e sciovie nonché tutti gli altri ascensori inclinati esonerati dalla concessione federale: da fr. 500.– a fr. 2000.–
Per la revoca dell'autorizzazione d'esercizio può essere riscossa una tassa di al massimo 200 franchi.
Art. 5 Tasse di controllo
Le tasse per il controllo sono costituite da una tassa base annua per l'onere amministrativo e da una tassa d'ispezione annua.
L'ammontare delle tasse si conforma alle rispettive categorie di impianto secondo il Regolamento CITS e il Regolamento sugli emolumenti CITS[4]. Si applicano i seguenti limiti delle tasse:
- tassa base: da fr. 50.– a fr. 1000.–
- tassa d'ispezione: da fr. 50.– a fr. 2000.–
Se per mancanza di neve o per altre condizioni climatiche un impianto non può essere messo in esercizio per due anni consecutivi, su richiesta scritta le tasse per il controllo possono venire condonate totalmente o in parte al relativo gestore dell'impianto.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 01.01.2026 | atto normativo | prima versione | 2025-062 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 08.12.2025 | 01.01.2026 | prima versione | 2025-062 |