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917.200

Regolamento sulla premiazione cantonale dei formaggi d'alpe

del 24.06.2003 (stato 01.03.2018)

Preambolo

emanato dal Governo il 24 giugno 2003

 

visto l'art. 24 della legge cantonale sull'agricoltura[1]

Art. 1 Scopo

La premiazione dei formaggi d'alpe ha quale scopo la promozione della qualità. Essa deve inoltre servire da piattaforma per il perfezionamento professionale dei malgari.

Art. 2 Vigilanza

La vigilanza sulla premiazione compete alla direzione del Plantahof. *

Art. 3 Organizzazione

Per l'esecuzione e l'organizzazione è competente il Servizio specializzato per l'economia alpestre del Plantahof. *

Art. 4 Diritto di partecipazione

Sono ammessi alla premiazione tutti i caseifici d'alpe del Cantone dei Grigioni in possesso di un'autorizzazione alla produzione della Confederazione. La provenienza dei formaggi deve essere comprovata.

La partecipazione è volontaria e deve essere annunciata in anticipo. Il Servizio può richiedere un controllo di fabbricazione.

Art. 5 Stimatori

Per la valutazione dei formaggi vengono chiamati a consulto degli specialisti.

Art. 6 Valutazione

I formaggi vengono valutati in base ad uno schema di valutazione prestabilito. Possono venire eseguite analisi mirate in collaborazione con la Stazione federale di ricerche lattiere (FAM).

Art. 7 Premio

Il Servizio può versare per i formaggi che soddisfano gli standard qualitativi attuali un premio di qualità graduato fino a 250 franchi per alpe. In caso di qualità insufficiente non vengono versati premi.

Art. 8 Opposizione

È possibile presentare opposizione contro il risultato soltanto in caso di una classificazione dei formaggi nella categoria "insufficiente". L'opposizione deve essere inoltrata al Servizio immediatamente dopo la comunicazione del risultato. I formaggi in questione devono essere sottoposti ad una nuova valutazione.

Art. 9 Rapporto

Il Servizio redige un rapporto annuale sulla premiazione.

Art. 10 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2003.

A questa data viene abrogato il regolamento per la premiazione dei latticini del 3 ottobre 1988[2].

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
24.06.2003 01.08.2003 atto normativo prima versione -
27.02.2018 01.03.2018 Art. 2 cpv. 1 modifica 2018-004
27.02.2018 01.03.2018 Art. 3 cpv. 1 modifica 2018-004

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 24.06.2003 01.08.2003 prima versione -
Art. 2 cpv. 1 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004
Art. 3 cpv. 1 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004