Lexipedia

920.600

Ordinanza sulla pianificazione forestale

(OPiF)

del 13.05.2014 (stato 01.09.2014)

Preambolo

emanata dal Governo il 13 maggio 2014

visto l'art. 36 cpv. 3 della legge cantonale sulle foreste[1]

1. Piano di sviluppo forestale

Art. 1 Scopo

Il piano di sviluppo forestale disciplina la gestione della foresta in modo sovraziendale e valido per tutto il territorio.

Art. 2 Svolgimento della pianificazione

Il piano di sviluppo forestale viene allestito sotto la direzione dell'Ufficio.

I comuni e la popolazione possono partecipare alla pianificazione. Prima dell'inizio della pianificazione, vengono informati dall'Ufficio in merito agli obiettivi e allo svolgimento della pianificazione.

Art. 3 Basi di pianificazione

Per la pianificazione sono determinanti in particolare le seguenti basi:

  1. le condizioni locali e lo stato della foresta;
  2. i rapporti di proprietà e di utilizzazione;
  3. le pianificazioni direttrici e le pianificazioni delle utilizzazioni approvate e passate in giudicato;
  4. gli inventari federali e l'inventario cantonale dei biotopi protetti;
  5. le pianificazioni approvate in materia di diritto sulla protezione delle acque nel settore delle infrastrutture forestali previste.

Art. 4 Contenuto della pianificazione

Nel quadro della pianificazione vanno considerati in particolare i seguenti interessi:

  1. protezione dai pericoli naturali;
  2. produzione di legname e approvvigionamento di legname;
  3. protezione della natura e del paesaggio, in modo particolare di riserve forestali e di associazioni forestali rare;
  4. svago e turismo;
  5. agricoltura;
  6. habitat per la selvaggina;
  7. infrastruttura.

Art. 5 Progetto di pianificazione per l'esposizione pubblica

Il servizio forestale cantonale, coinvolgendo i servizi cantonali, i comuni e la popolazione che ne sono interessati, elabora il progetto di pianificazione per l'esposizione pubblica. Quest'ultimo comprende:

  1. gli obiettivi a lungo termine (funzioni della foresta);
  2. le misure selvicolturali e infrastrutturali generali;
  3. la necessità di coordinamento;
  4. le direttive di controllo;
  5. le disposizioni vincolanti.

Art. 6 Esposizione pubblica e approvazione

La pubblicazione e l'esposizione pubblica del piano, la partecipazione della popolazione, la decisione dei comuni, nonché l'approvazione del piano da parte del Governo si conformano all'articolo 37 capoverso 3 e all'articolo 38 della legge cantonale sulle foreste del'11 giugno 2012.

Le proposte e le obiezioni nel quadro dell'esposizione pubblica vanno inviate all'Ufficio.

Art. 7 Controllo

Il controllo dell'esecuzione e dei risultati compete all'Ufficio.

Art. 8 Rielaborazione

Le richieste di rielaborazione del piano di sviluppo forestale vanno indirizzate all'Ufficio. Esso esamina la richiesta e, se del caso, avvia la procedura per la rielaborazione del piano.

L'Ufficio può provvedere a modifiche di poco conto. Va previamente sentito il comune interessato.

2. Piano di gestione

Art. 9 Scopo

Il piano di gestione disciplina la gestione forestale attraverso le aziende forestali e garantisce l'attuazione del piano di sviluppo forestale.

Art. 10 Competenza

La pianificazione della gestione è compito dei proprietari di foreste. L'Ufficio li sostiene nell'elaborazione del piano.

Con il consenso dell'Ufficio, più proprietari di foreste possono elaborare un piano di gestione comune.

Per le foreste di protezione non assoggettate all'obbligo di disporre di un piano di gestione, la direzione dell'ufficio forestale di circolo elabora una pianificazione selvicolturale in collaborazione con l'Ufficio.

Art. 11 Svolgimento della pianificazione

Lo svolgimento della pianificazione viene stabilito dal proprietario di foreste, dalla direzione della gestione e dall'Ufficio. Vi rientrano in particolare:

  1. la determinazione delle superfici forestali che devono essere considerate nella ripresa aerea e sul campo o solo nella ripresa aerea;
  2. la collaborazione della direzione della gestione nella pianificazione;
  3. l'elaborazione del preventivo;
  4. lo scadenzario.

L'Ufficio deve essere informato annualmente sui progressi della pianificazione.

Art. 12 Basi

Le basi per la pianificazione della gestione sono:

  1. il piano di sviluppo forestale;
  2. la superficie forestale e la suddivisione della foresta in classi economiche;
  3. la considerazione dello stato e dello sviluppo della foresta a seconda dei popolamenti;
  4. lo stato dell'infrastruttura di gestione.
  5. l'esito del controllo dell'esecuzione e dei risultati.

L'Ufficio disciplina gli ulteriori dettagli dell'acquisizione delle basi.

Art. 13 Elaborazione del piano

I proprietari di foreste sono competenti e responsabili per l'elaborazione del piano.

Lo stato della foresta e la pianificazione selvicolturale nelle foreste di protezione e nelle foreste con importanti funzioni per la biodiversità devono di norma essere rilevati dalla direzione dell'ufficio forestale di circolo.

Art. 14 Contenuto della pianificazione

Il piano di gestione comprende in particolare:

  1. l'analisi dello stato e dello sviluppo della foresta;
  2. le esperienze selvicolturali e i parametri della produzione del periodo precedente;
  3. la valutazione della sostenibilità effettuata dall'Ufficio;
  4. gli obiettivi di gestione e il loro coordinamento con il piano di sviluppo forestale;
  5. la pianificazione selvicolturale e l'estrapolazione della ripresa;
  6. le direttive di controllo.

L'Ufficio disciplina gli ulteriori dettagli.

Art. 15 Esame e approvazione

Il piano di gestione deve essere:

  1. inoltrato all'Ufficio per l'esame preliminare;
  2. deciso dai proprietari di foreste;
  3. approvato dall'Ufficio.

Art. 16 Controllo della sostenibilità

Le misure indicate devono essere registrate nella banca dati cantonale (LeiNa). L'Ufficio stabilisce forma, contenuto ed entità del rilevamento dati.

L'Ufficio verifica il rispetto delle direttive sulla sostenibilità e deve informare tempestivamente i proprietari di foreste in merito a sviluppi indesiderati.

Art. 17 Revisione

Il piano di gestione deve essere riesaminato al termine del periodo di pianificazione, tuttavia al più tardi dopo dodici anni o quando l'Ufficio ordina una revisione in seguito a grandi cambiamenti.

Il proprietario della foresta decide d'intesa con l'Ufficio circa il tipo e l'entità della revisione.

Art. 18 Finanziamento

L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione dei proprietari di foreste le seguenti basi di pianificazione:

  1. una delimitazione dei popolamenti e la loro interpretazione sulla base di dati del rilevamento a distanza;
  2. il piano forestale con i confini di proprietà e la delimitazione della foresta vincolante per il piano di gestione;
  3. una banca dati con i dati del rilevamento dei popolamenti;
  4. la carta dello stato e delle misure per le principali caratteristiche dei popolamenti.

Se i rilevamenti dei popolamenti vengono registrati in un sistema digitale ammesso dall'Ufficio, il proprietario di foreste riceve un indennizzo forfetario pari ad al massimo il 50 per cento dei costi riconosciuti.

3. Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione del diritto previgente

Le disposizioni di attuazione concernenti la pianificazione forestale del 16 aprile 1996 sono abrogate.

Art. 20 Entrata in vigore

Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore[2] della presente ordinanza dopo l'approvazione da parte della Confederazione.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
13.05.2014 01.09.2014 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 13.05.2014 01.09.2014 prima versione -