La presente legge serve all'esecuzione di provvedimenti per i casi di rigore a favore di imprese nel Cantone dei Grigioni le quali, a seguito della natura della loro attività economica, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19.
932.200
Legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022
(Legge cantonale sui casi di rigore COVID-19 2022, LCCR 22)
Preambolo
visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 18 della Costituzione cantonale[1],
visto il messaggio del Governo del 22 febbraio 2022,
Art. 1 Oggetto e scopo
Art. 2 Presupposti
Fatte salve le deroghe previste nel presente articolo, fanno stato gli stessi presupposti previsti dal diritto federale per il sostegno ai provvedimenti per i casi di rigore dei Cantoni per imprese particolarmente colpite.
Non esiste un diritto assoluto al sostegno.
Per quanto riguarda il periodo determinante conformemente all'articolo 4, il Governo può prevedere soglie che le imprese devono raggiungere per ricevere un sostegno.
Art. 3 Tipo ed entità del sostegno
Fatto salvo il capoverso 2, il tipo e l'entità del sostegno si conformano alle disposizioni corrispondenti contenute nel diritto federale.
Il Governo può ridurre l'entità del sostegno nei limiti delle soglie secondo l'articolo 2 capoverso 3.
Art. 4 Periodo determinante
Il Governo definisce il periodo determinante per il quale possono essere fatti valere costi scoperti o perdite.
Art. 5 Finanziamento
Il Cantone mette a disposizione i mezzi necessari per il finanziamento dei provvedimenti per i casi di rigore, più i mezzi necessari per l'esecuzione.
Art. 6 Revoca della garanzia di contributo
La garanzia di contributi può essere revocata del tutto o in parte se:
- presupposti, oneri o condizioni secondo la presente legge o secondo il diritto federale non vengono rispettati o non sono più rispettati;
- per motivi fondati la Confederazione non si fa carico della propria quota del sostegno; oppure
- vengono fornite indicazioni false o ci si trova in presenza di abusi.
Art. 7 Elaborazione dei dati e segreto d'ufficio
Gli uffici e gli organi competenti del Cantone autorizzati a elaborare dati personali e informazioni conformemente al diritto federale sono definiti dal Governo.
Terzi incaricati dell'esecuzione possono elaborare gli stessi dati entro gli stessi limiti degli uffici competenti del Cantone, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dell'incarico.
In virtù dell'assenso della relativa impresa, l'Amministrazione delle imposte concede agli uffici e agli organi competenti per l'esecuzione nonché a terzi incaricati di compiti esecutivi la possibilità di prendere visione dei dati fiscali necessari per l'esecuzione della presente legge.
Gli uffici e gli organi competenti per l'esecuzione nonché i terzi incaricati di compiti esecutivi sono soggetti al segreto d'ufficio senza limitazioni.
Art. 8 Competenze
Il Governo definisce gli organi cantonali competenti per l'esecuzione. Questi ultimi possono incaricare terzi di compiti esecutivi.
L'organo competente garantisce i contributi in competenza esclusiva, a prescindere dal loro ammontare. Le decisioni sono definitive.
Le decisioni sono senza firma e vengono comunicate in forma elettronica.
Art. 9 Esecuzione
Il Governo definisce ulteriori direttive per l'esecuzione come in particolare i termini per la presentazione della domanda o le indicazioni, i documenti, i consensi e le conferme necessari che devono essere inoltrati. Esso può delegare questa competenza all'organo competente.
Non si entra nel merito di domande che non rispettano le direttive del Governo o dell'organo competente, in particolare che vengono presentate in ritardo o senza le indicazioni, i documenti, i consensi o le conferme necessari.
Il Governo è autorizzato a stabilire regole che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti per casi di rigore. Esso può delegare questa competenza all'organo competente.
Art. 10 Cali della cifra d'affari nel 2021
Per il sostegno a imprese per cali della cifra d'affari insorti nel quarto trimestre del 2021 fanno stato le disposizioni dell'ordinanza di esecuzione cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 del 21 gennaio 2021[2].
Art. 11 Entrata in vigore e validità
La presente legge entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 e vale al massimo fino al 31 dicembre 2031.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2022 | 01.01.2022 | atto normativo | prima versione | 2022-020 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 20.04.2022 | 01.01.2022 | prima versione | 2022-020 |